



esecuzione forzata | 09 Ottobre 2019
L’estensione del pignoramento è ammessa solo ai creditori chirografari intervenuti tempestivamente
di Valentina A. Papanice - Avvocato
A seguito di modiche apportate dal d.l. n. 35/2005, conv. in l. n. 263/2005, l’art. 500 c.p.c. consente che tutti i creditori, anche se tardivi, purché muniti di titolo esecutivo, possano compiere atti di impulso della procedura e l’estensione del pignoramento è divenuto un istituto di carattere generale; detta estensione trova però uno sbarramento nell’udienza in cui si dispone la vendita o l’assegnazione, momento in cui “si cristallizza” l’oggetto della procedura. Dunque, solo ai creditori chirografari intervenuti tempestivamente e cioè prima che si sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita (o l’assegnazione), è concesso di poter chiedere di estendere il pignoramento. Nell’espropriazione di crediti presso terzi l’intervento è da intendersi tempestivo se avviene nella prima udienza di comparizione delle parti, indicata dal ricorrente nella citazione o altrimenti disposta dal giudice.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 25026/19; depositata l’8 ottobre)








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