Protezione umanitaria: l’operatività dell’obbligo di fissare l’udienza di comparizione delle parti

In tema di richiesta di asilo da parte di cittadini di Paesi terzi, qualora manchi la videoregistrazione del colloquio reso dal richiedente alla Commissione territoriale, l’obbligo del giudice di fissare l’udienza di comparizione delle parti nell’ambito del giudizio di impugnazione della decisione emessa da quest’ultima è immediatamente applicabile fin dall’entrata in vigore dell’art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. n. 13/2017, non essendo soggetto alla vacatio legis” riguardante l’obbligo di videoregistrazione del suddetto colloquio.

Questo il principio di diritto contenuto nell’ordinanza n. 25157/19 della Corte di Cassazione, depositata l’8 ottobre. Il fatto. Il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da una cittadina cinese contro il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria emesso dalla Commissione territoriale, osservando come non fosse decisiva la mancanza della videoregistrazione del colloquio innanzi a quest’ultima ai fini della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti. Avverso tale provvedimento, la stessa cittadina cinese propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 35- bis , commi 9-10-11, d.lgs. n. 25/2008, per non avere il Tribunale fissato l’udienza suddetta in assenza della videoregistrazione del colloquio da lei reso dinanzi alla Commissione territoriale. L’obbligo di fissare l’udienza di comparizione delle parti. La Suprema Corte accoglie il ricorso, richiamando il principio in base al quale nel giudizio di impugnazione della pronuncia resa dalla Commissione territoriale, in assenza della videoregistrazione del colloquio tenutosi tra essa ed il richiedente, il giudice ha l’obbligo di fissare l’udienza per la comparizione delle parti, a pena di nullità del decreto con il quale il ricorso viene deciso per via della violazione del principio del contraddittorio . Ciò richiamato, gli Ermellini rilevano che non può trovare fondamento neppure l’argomentazione del Giudice circa la mancata entrata in vigore delle disposizioni in tema di obbligo di videoregistrazione del colloquio citato, poiché l’art. 35- bis d.lgs. n. 25/2008 che riguarda l’obbligatorietà dell’udienza è stato previsto come immediatamente efficace, non essendo dunque soggetto alla vacatio legis . Alla luce di quanto affermato, gli Ermellini cassano il decreto impugnato ed affermano il principio di diritto secondo cui in tema di richiesta di asilo da parte di cittadini di Paesi terzi, il principio di diritto sopra richiamato relativo all’obbligatorietà di fissare l’udienza di comparizione delle parti in mancanza della videoregistrazione del colloquio reso dalla parte di fronte alla Commissione territoriale a pena di nullità del decreto che decide il ricorso è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore dell’art. 35- bis del d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. n. 13/2017, non influendo su tale immediatezza operativa la vacatio legis ” riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale . A ciò va aggiunto che tale interpretazione è frutto delle intenzioni del legislatore, il quale ha previsto l’udienza quale elemento centrale del processo, e dunque necessario qualora non sia stato documentato il colloquio in oggetto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 24 settembre – 8 ottobre 2019, n. 25157 Presidente Genovese – Relatore Caiazzo Rilevato che H.S. , cittadina cinese, impugnò il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria, innanzi al Tribunale di Milano che, con decreto del 15.6.18, rigettò il ricorso, osservando che in via preliminare, non era dirimente ‘indisponibilità della videoregistrazione del colloquio innanzi alla suddetta Commissione, in quanto il D.L. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, non prevedono alcun automatismo tra mancanza di videoregistrazione e fissazione dell’udienza di comparizione del ricorrente in ogni caso, la Commissione aveva esaminato le ragioni che avevano spinto la ricorrente a lasciare il proprio Paese la narrazione circa l’asserita persecuzione per motivi religiosi non era credibile per le numerose incoerenze intrinseche, per cui non ricorrevano i presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato, nè quelli della protezione sussidiaria, che non erano stati neppure allegati dalla ricorrente, ovvero del permesso umanitario. H.S. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo che denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, non avendo il Tribunale fissato l’udienza di comparizione delle parti in mancanza della videoregistrazione del colloquio reso dalla ricorrente innanzi alla Commissione territoriale. Non si è costituito il Ministero. Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380bis la ricorrente non ha depositato memoria. Ritenuto che L’unico motivo di ricorso è manifestamente fondato, secondo quanto affermato da Cass. Sez.1, Sentenza n. 17717 del 2018 Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale . In particolare, non può trovare validazione il ragionamento svolto dal Tribunale a quo, con riferimento alla mancata entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l’obbligo di videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo, in quanto, la previsione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, come modificata dal D.L. n. 13 del 2017, riguardante l’obbligatoriètà dell’udienza, è stata prevista come immediatamente efficace e non soggetta alla vacatio dei 180 giorni stabiliti nell’art. 21 relativo alle disposizioni transitorie . Il rito, così come disciplinato, pertanto, ha stabilito che nell’assenza oggettiva di una documentazione capace di dare la possibilità di compiere una valutazione del resoconto vivo della dichiarazione resa dal richiedente asilo, fosse indispensabile assicurare la decisione per il tramite dell’udienza. In sostanza, l’obbligo processuale è una conseguenza della oggettiva mancanza di quegli e non di altri strumenti documentali, il cui difetto comporta - indipendentemente dalle disposizioni emanate dall’Amministrazione - l’obbligo dell’udienza, con applicazione immediata. Sicché può enunciarsi il seguente principio di diritto In tema di richiesta di asilo da parte di cittadini di Paesi terzi, il principio di diritto secondo cui nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio, è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la vacatio legis riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale. Tale interpretazione è resa evidente delle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale. Di conseguenza, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, deve essere cassato il decreto impugnato e la causa rinviata al Tribunale di Milano, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa per un nuovo esame, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Milano, in diversa composizione.