Eccesso di velocità: anche il sistema tutor va sottoposto alle verifiche periodiche di affidabilità

La sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell’incostituzionalità del sesto comma dell’art. 45 c.d.s., opera anche in relazione agli apparecchi che misurano la velocità mediante il sistema tutor, imponendo, dunque, al giudice l’obbligo di verificarne periodicamente la funzionalità e la taratura.

Così si esprime la Suprema Corte con l’ordinanza n. 24757/19, depositata il 3 ottobre. Il fatto. Il Tribunale di Velletri rigettava l’opposizione dell’attuale ricorrente proposta contro il verbale di contestazione della violazione amministrativa di eccesso di velocità accertato mediante il sistema comunemente denominato tutor”. Contro tale pronuncia, lo stesso propone ricorso per cassazione, deducendo, tra i diversi motivi, l’errore del Giudice nell’avere ritenuto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 45, comma 6, c.d.s., non fosse pertinente al caso concreto, poiché il sistema tutor” doveva reputarsi estraneo all’oggetto della pronuncia. Violazione dei limiti di velocità sistema tutor. La Suprema Corte dichiara fondato il motivo di ricorso prospettato dal ricorrente, esaminando l’oggetto della sentenza della Corte Costituzionale invocata dal ricorrente n. 113/2015 . Essa, infatti, ha dichiarato incostituzionale l’art. 45, comma 6, c.d.s. nella parte in cui non prevedeva che ogni apparecchiatura impiegata ai fini dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità dovesse essere sottoposta a verifiche di funzionalità e taratura periodiche. Da tale pronuncia integrativa consegue che il giudice, ogniqualvolta venga contestata l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, è tenuto ad accertare se esso sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche. Ciò richiamato, gli Ermellini rilevano che tale principio opera anche nei riguardi dei rilevamenti effettuati mediante il sistema di accertamento SICve” tutor” , in quanto esso rientra tra i dispositivi tecnici di controllo del traffico ai fini della rilevazione a distanza delle violazioni dei limiti di velocità. Nel caso di specie, dunque, il Giudice di merito aveva l’obbligo di accertare l’adempimento degli obblighi di verifica e taratura dell’apparecchiatura da parte dell’amministrazione. Non essendo ciò avvenuto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia gli atti al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 21 febbraio – 3 ottobre 2019, n. 24757 Presidente D’Ascola – Relatore Cosentino Ragioni in fatto ed in diritto della decisione Il signor D.S. chiede la cassazione della sentenza del tribunale di Velletri che, confermando la sentenza del giudice di pace, ha rigettato l’opposizione dal medesimo proposta avverso il verbale di contestazione della violazione amministrativa di eccesso di velocità accertato mediante sistema SICVe c.d. sistema tutor , notificatogli dalla prefettura U.T.G. di Roma per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie di sospensione della patente e decurtazione di punti dalla stessa.Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi, tutti riferiti all’art. 360 c.p.c., n. 3.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione delle previsioni della L. n. 273 del 1991 e del D.M. n. 1123 del 2005, art. 4, del reg. esec. C.d.S., art. 345, dell’art. 45 C.d.S., comma 6, in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 113/15, dichiarativa dell’illegittimità dell’art. 45 C.d.S., comma 6, non fosse pertinente al caso di specie, nel quale la violazione era stata accertata mediante sistema SICVe c.d. sistema tutor , che, secondo il tribunale, sarebbe stato estraneo all’oggetto di tale pronuncia della Consulta.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del voto n. 71 dell’adunanza del 28.4.04 della V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’art. 1 del decreto di omologazione n. 3999 del 24.12.04.L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.La causa è stata chiamato all’adunanza di camera di consiglio del 21.2.2019, per la quale non sono state depositate memorie.Il primo motivo di ricorso è fondato.Alla stregua della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 45 C.d.S., comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura Corte Cost. 113/15 , deve ritenersi che il citato art. 45 C.d.S., comma 6, come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale, prescriva la verifica periodica della funzionalità di tutte le apparecchiature di misurazione della velocità e la loro taratura.Qualora venga contestata l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, pertanto, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalità e taratura cfr. Cass. 533/18 Cass. 14543/16 Cass. 9972/16 Cass. 9645/16 Cass. 25125/15 .La statuizione del tribunale secondo cui il citato principio giurisprudenziale non sarebbe applicabile al caso di specie risulta dunque erronea questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che detto principio opera anche in relazione ai rilevamenti effettuati a mezzo del sistema di accertamento SICVe - Sistema Informativo Controllo Velocità, comunemente detto tutor cfr. da ultimo Cass. 533/18 , il quale rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. Cass. 5873/17 .Nella specie, il ricorrente ha contestato sia in primo che in secondo grado l’attendibilità dei rilevamenti effettuati, facendo insorgere l’obbligo per il giudice di accertare l’adempimento degli obblighi di taratura e verifica da parte dell’amministrazione.Il primo motivo va quindi accolto, e i motivi secondo e terzo restano conseguentemente assorbiti.La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al tribunale di Velletri, in persona di altro magistrato, che si atterrà al principio sopra enunciato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Velletri, in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.