Validità della notifica del verbale stradale a cittadino residente in Germania: a decidere saranno le SS.UU.

Il Regolamento europeo n. 1393/2007 amplia agli atti stragiudiziali l’applicabilità della notifica prevista per gli atti giudiziari. Tuttavia tale normativa esclude dal proprio campo di applicazione la materia fiscale, doganale o amministrativa. Quale disciplina applicare, quindi, per la notifica di un verbale di contestazione di infrazione stradale? La parola spetterà alle Sezioni Unite.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 24382/19, depositata il 30 settembre. Il caso. L’opponente contestava avanti al GdP di Firenze il verbale afferente la contravvenzione stradale della Polizia Municipale. In particolare per l’opponente sussistevano vari vizi che comportavano l’annullamento di tale atto impugnato, come l’inesistenza della sua notifica presso la sua residenza in Germania. Il Tribunale adito in secondo grado dichiarava la notificazione, eseguita a mezzo posta, nulla ma non inesistente, poiché comunque aveva raggiunto il suo scopo con la conseguente sanatoria e la tardività della svolta opposizione. Così il cittadino tedesco propone ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 142, comma 2, c.p.c. e dell'art. 10, comma 1, Cost. in quanto il Tribunale ha equiparato la disciplina in tema di notificazione degli atti di natura amministrativa, posta da Convenzione internazionale, a quella interna, mentre in realtà la disciplina convenzionale prevale su quella omologa interna. Ed inoltre si lamenta violazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c. poiché il Giudice fiorentino ha ritenuto la notifica nulla anziché inesistente. Inesistenza o nullità della notificazione all’estero? Con riferimento al tema della inesistenza o nullità della notificazione, occorre ribadire che una delle ipotesi di inesistenza risulta esserci quando la notifica venga effettuata da parte di un soggetto non legittimato, come nella specie il soggetto incaricato dal Comune di Firenze invece che l’Autorità centrale dello Stato in cui il cittadino è residente. Ma, posto che, il Regolamento europeo n. 1393/2007 amplia anche agli atti stragiudiziali l’applicabilità della notifica per gli atti giudiziari, la Corte ha ritenuto che tale disciplina regolamentare trovasse applicazione anche per la notifica del verbale di contestazione dell’infrazione stradale. Tuttavia, tale disposizione non soddisfa dato che il regolamento esclude dal proprio campo di applicazione la materia fiscale, doganale o amministrativa sembrerebbe dunque applicarsi al caso in esame la citata Convenzione internazionale quella di Strasburgo , in virtù della quale la Repubblica Federale di Germania non consente l’invio degli atti a mezzo posta ma esclusivamente la notifica tramite l’Autorità centrale. Cosa fare allora? Per rispondere alla domanda è necessario che la suddetta questione sia sottoposta all’esame e conseguente decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 16 aprile – 30 settembre 2019, n. 24382 Presidente Petitti – Relatore Gorjan Fatti di causa W.C. ebbe a proporre opposizione avanti il Giudice di Pace di Firenze in relazione a verbale afferente contravvenzione stradale elevato dalla Polizia Municipale di Firenze. Sosteneva l’opponente che concorrevano vari vizi comportanti l’annullamento dell’atto impugnato, in primo luogo per l’inesistenza della sua notifica presso la sua residenza nella Repubblica Federale di Germania in Wiesbaden Land Assia. Il Giudice di Pace adito risolveva la questione, rilevando la tardività della svolta opposizione rispetto alla notificazione del verbale, avvenuta mediante il servizio postale, direttamente da parte di soggetto all’uopo incaricato dal Comune di Firenze. Il cittadino germanico propose appello avanti il Tribunale di Firenze, che dichiarò inammissibile il gravame poiché, se anche applicabile la disciplina posta dalla Convenzione di Strasburgo del 1977, comunque, la notificazione, eseguita a mezzo posta secondo l’ordinamento interno era nulla, ma aveva raggiunto il suo scopo con la conseguente sanatoria e la tardività della svolta opposizione. Il W. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Giudice fiorentino articolando quattro motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di Firenze proponendo, a sua volta, impugnazione incidentale sulla scorta di due motivi. La questione era rimessa per la decisione in camera di consiglio e le parti ebbero a depositare note difensive, ma all’udienza del 17.10.2018 il Collegio decidente ritenne la questione rilevante sotto il profilo della nomofilachia. All’odierna udienza sentite le conclusioni del P.G. - rigetto del ricorso assorbita l’impugnazione incidentale - omologhe a quelle già adottate per iscritto in relazione all’udienza camerale e del solo difensore del ricorrente,questa Corte ha assunto la presente ordinanza interlocutoria. Ragioni della decisione Il W. con lo spiegato ricorso per cassazione propone le seguenti censure violazione dell’art. 142 c.p.c., comma 2 ed art. 10 Cost., comma 1 poiché il Tribunale ha reputato di equiparare la disciplina in tema di notificazione degli atti di natura amministrativa, posta da Convenzione internazione, a quella interna, mentre in realtà, in forza di specifica previsione costituzionale, la disciplina convenzionale prevale sulla omologa normativa interna violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3 poiché il Giudice fiorentino ha ritenuto la notifica, effettuata in violazione della disciplina posta dalla Convenzione di Strasburgo, nulla anziché inesistente violazione del disposto ex art. 6 e art. 11, comma 2 della Convenzione di Strasburgo poiché ritenuta corretta la notificazione eseguita dal Comune di Firenze a mezzo del servizio postale secondo le norme prescritte dal Codice della Strada violazione della norma ex art. 112 c.p.c., avendo il Giudice fiorentino, bensì, dichiarato inammissibile l’appello, ma per ragioni di merito che però non ebbe ad esaminare. Il Comune di Firenze, a sua volta, ha proposto impugnazione incidentale rilevando omesso esame della sua eccezione preliminare fondata sull’inesistenza o nullità della procura rilasciata dall’opponente al difensore con violazione del disposto ex art. 83 c.p.c. omesso esame della sua eccezione afferente la mancata traduzione in lingua italiana dell’autenticazione della sottoscrizione del W. apposta in calce alla procura rilasciata avanti Pubblico Ufficiale germanico, con violazione del disposto R.D.L. n. 1796 del 1925, ex art. 1 - afferente l’uso esclusivo della lingua italiana negli atti processuali ma non i documenti ex art. 123 c.p.c. - nonché artt. 83 e 112 c.p.c Questo Collegio reputa di assoluto rilievo ai fini della soluzione della controversia, posto che la questione risulta alla base della soluzione della lite adottata dai Giudici toscani ed ha impedito l’esame meritale delle questioni sollevate dalle parti nonché delle eccezioni,svolte dal Comune,l’accertamento circa la validità o non della intervenuta notifica a mezzo del servizio postale del verbale di accertamento della contravvenzione stradale presso la residenza del cittadino germanico in Wiesbaden. Deve preliminarmente il Collegio rilevare come le eccezioni sollevate dal Comune di Firenze e riproposte con l’impugnazione incidentale possano ritenersi subordinate all’accoglimento del ricorso principale, sicché sono da esaminare una volta risolta la questione di rilevanza nomofilattica sottesa alla ragione di questa ordinanza di rimessione alle sezioni unite di questa Corte. La questione afferente la validità della notificazione eseguita rimane accertamento preliminare necessario, alla luce dell’arresto di questa Suprema Corte a sezioni unite in tema di inesistenza o nullità della notificazione - Cass. n 14916/16 -, poiché una delle ipotesi di inesistenza risulta individuata appunto nell’effettuazione della notifica da parte di soggetto non legittimato, come nella specie il soggetto incaricato dal Comune di Firenze invece che l’Autorità centrale dello Stato, di cui il destinatario è cittadino residente. La questione appare già esaminata da questa Corte - Cass. sez. 2 n 22000/18 e n 22001/18 arresti evocati dal P.G. - ma in detti arresti la legittimità della notificazione,eseguita mediante posta direttamente da soggetto incaricato del Comune di Firenze al cittadino germanico, risulta riposare sull’osservazione che detta modalità di notificazione è consentita dal Regolamento U.E. n 1393/2007 del 13.11.2007, afferente la notificazione di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale. Di conseguenza, rilevato che l’art. 16 del Regolamento amplia anche agli atti stragiudiziali l’applicabilità della notifica per gli atti propriamente giudiziari, la Corte,nei citati arresti, ha ritenuto che la disciplina regolamentare trovasse applicazione anche per la notifica del verbale di contestazione dell’infrazione stradale, atto propedeutico all’emissione dell’ordinanza d’irrogazione della sanzione amministrativa. Tuttavia, ad opinione di questo Collegio, la soluzione adottata non soddisfa posto che, con chiarezza la norma portata nell’art. 1, comma 1 del citato regolamento U.E. esclude dal suo ambito di applicazione la materia fiscale,doganale o amministrativa ossia esattamente l’ambito proprio delle Convenzioni ratificate con L. n. 149 del 1983. Pertanto il richiamo agli atti extragiudiziari di cui all’art. 16 del Regolamento U.E. non può che riferirsi, comunque, che ad atti afferenti materia del settore civile o commerciale. La Convenzione di Strasburgo del 1977 in materia di notificazione di atti amministrativi - ratificata con L. n. 149 del 1983 - viceversa all’art. 1 delimita la materia escludendo dal settore amministrativo regolamentato le questioni fiscali e penali - salva espressa autorizzazione dello Stato interessato - ed all’art. 2 individua nella designata Autorità centrale dello Stato di residenza del destinatario l’unico soggetto cui rivolgere l’istanza di assistenza in tema di notificazione di atto in materia amministrativa. È ben vero che all’art. 11 della citata Convenzione risulta consentita anche la notificazione diretta a mezzo del servizio postale, ma avvalendosi della riserva prevista in detta norma la Repubblica Federale di Germania ha escluso tale possibile forma di notifica nei confronti dei suoi cittadini residenti. Nella specie l’atto notificato all’Estero è inserito organicamente nella procedura per l’irrogazione di sanzione espressamente qualificata dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 siccome amministrativa ed inoltre il preciso cenno al comma 2 art. 1 citata Convenzione ad ogni procedura relativa ad ogni infrazione come facoltà degli Stati aderenti d’ampliare l’efficacia della Convenzione anche al settore fiscale e penale,sono elementi lumeggianti la scelta di ricomprendere nell’ambito convenzionale comunque le procedure d’irrogazione di sanzione espressione della potestà dello Stato od altro suo Ente pubblico. Dunque la notificazione del verbale d’accertamento di infrazione correlata a sanzione amministrativa apparirebbe materia esclusa dall’ambito di applicabilità del Regolamento Europeo del 2007 con conseguente esclusiva applicabilità della Convenzione di Strasburgo citata, relativamente alla quale però la Repubblica Federale di Germania non consente l’invio degli atti a mezzo posta, bensì esclusivamente la notifica tramite l’Autorità centrale. Dunque appare dirimente che venga fissato l’ambito applicativo della previsione d’esclusione afferente la materia amministrativa , di cui all’art. 1 del Regolamento U.E., stante anche il possibile profilarsi d’interferenza con la sovranità degli Stati aderenti, posto che la sanzione amministrativa comunque, non solo,viene irrogata per alcune condotte già ritenute reato, ma comunque è espressione dell’esplicazione della potestà autoritativa dello Stato. Di qui l’opportunità che la questione, profilandosi una contrasto all’interno di questa sezione seconda e,comunque, per la sua rilevante portata nomofilattica, sia sottoposta all’esame e decisione delle Sezioni Unite di questa Corte. P.Q.M. Rimette il presente procedimento al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite di questa Suprema Corte.