Mera copia libera del decreto prefettizio consegnato allo straniero: provvedimento di espulsione nullo

Vittoria per un cittadino albanese. Accolte in Cassazione le sue obiezioni sulla correttezza della formalità comunicatoria adottata per rendergli noto ufficialmente il provvedimento di espulsione a suo carico.

Viziato, e quindi nullo, il decreto di espulsione notificato allo straniero, che ora può tirare un sospiro di sollievo. Decisiva la constatazione che il documento era privo della necessaria attestazione di conformità al provvedimento espulsivo originale Cassazione, ordinanza n. 24119/2019, Sezione Sesta Civile, depositata il 27 settembre 2019 . Formalit à . Destinatario del decreto prefettizio di espulsione è un cittadino albanese, già titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, poi scaduto e non ritualmente rinnovato . Il provvedimento viene inutilmente contestato dallo straniero per il Giudice di pace, difatti, il documento espulsivo, consegnato all’uomo e manchevole della attestazione di conformità all’originale, non era carente della necessaria formalità comunicatoria . Di parere opposto, invece, la Cassazione, che accoglie le obiezioni proposte dal legale dello straniero e annulla di conseguenza, in via definitiva, la sua espulsione. I Giudici di terzo grado sottolineano che dal decreto impugnato emerge che la copia consegnata al cittadino albanese era priva della necessaria attestazione di conformità all’originale . In particolare, si è appurato che il foglio – in copia fotostatica – non recava la certificazione, apposta da pubblico ufficiale autorizzato in tal senso, della conformità all’originale . Evidente, chiariscono ancora i magistrati, che in questo caso sussiste il radicale vizio di nullità della espulsione per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria , poiché allo straniero è stata consegnata una mera copia libera o informale dell’atto . Nullo, di conseguenza, il provvedimento di espulsione adottato nei confronti del cittadino albanese.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 25 giugno – 27 settembre 2019, n. 24119 Presidente Di Virgilio – Relatore Sambito Fatti di causa Con ordinanza, depositata in data 29.12.2017, il Giudice di Pace di Frosinone respingeva l'opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Frosinone nei confronti di Al. Ed., cittadino albanese già titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo poi scaduto e non ritualmente rinnovato. Esclusa la ricorrenza di condizioni di inespellibilità, il Giudice di Pace riteneva che il provvedimento espulsivo, consegnato all'odierno ricorrente e manchevole della attestazione di conformità all'originale, non fosse carente della necessaria formalità comunicatoria. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione lo straniero, con quattro motivi. La Prefettura di Frosinone non ha depositato difese. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 2174 c.c. e 18 D.P.R. 445/00, stante la nullità della copia fotostatica notificata del decreto di espulsione monca della necessaria attestazione di conformità al provvedimento espulsivo originale, è fondato ed ha portata assorbente rispetto alle altre censure formulate. 2. In punto di fatto, dal decreto impugnato emerge che la copia consegnata all'espellendo è priva della necessaria attestazione di conformità all'originale. E' pacifico, poi, che nel ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Frosinone sia stata censurata proprio tale carenza, affermando che all'odierno ricorrente fosse stato consegnato un foglio -in copia fotostatica non recante la certificazione, apposta da pubblico ufficiale autorizzato in tal senso, della conformità di tal foglio all'originale. 3. In vero, è principio consolidato di questa Corte, in tema di requisiti di validità dell'atto espulsivo del Prefetto, che la certezza della esistenza nell'originale della sottoscrizione ben può essere soddisfatta dalla sussistenza, sulla copia consegnata, della certificazione di conformità ivi apposta dal funzionario di polizia addetto all'ufficio depositario dell'atto ed autorizzato alla autenticazione a norma dell'art. 14 della legge n. 15 del 1968 Cass. n. 17960 del 2004 n. 13871 del 2001 . È evidente, allora, che sussiste il radicale vizio di nullità della espulsione per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria tutte le volte in cui all'espellendo venga comunicata una mera copia libera o informale dell'atto perché non recante l'attestazione di conformità all'originale. Ne consegue che il decreto impugnato va cassato, e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l'annullamento del provvedimento di espulsione. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione. Condanna il Prefetto al pagamento delle spese, che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 100,00, per spese per il giudizio innanzi al Giudice di pace, ed in Euro 2.200,00, di cui Euro 100,00 per spese, per il presente giudizio, oltre accessori.