Protezione umanitaria: necessaria l’udienza di comparizione se manca la videoregistrazione del colloquio tra richiedente e autorità competente

In assenza della videoregistrazione del colloquio tenutosi tra il richiedente la protezione umanitaria e la Commissione territoriale competente, il giudice in sede di impugnazione dovrà necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti, a pena di nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso.

Questo il contenuto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24112/19, depositata il 27 settembre. Il fatto. Il Tribunale di Torino rigettava l’impugnazione proposta dall’attuale ricorrente contro il provvedimento con cui la Commissione territoriale competente aveva respinto la sua domanda di protezione sussidiaria o umanitaria. Avverso il decreto del Tribunale, lo stesso propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, la violazione dell’art. 35- bis d.lgs. n. 25/2008, per avere il Giudice omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti nonostante non fosse disponibile la videoregistrazione del suo colloquio di fronte alla Commissione territoriale. Fissazione dell’udienza di comparizione delle parti. La Corte di Cassazione dichiara il motivo di ricorso fondato, richiamando il principio in base al quale nel giudizio di impugnazione del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale, qualora manchi la videoregistrazione del colloquio il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio . Tale principio si fonda non solo sulla lettura in combinato disposto dei commi 10 e 11 dell’art. 35- bis d.lgs. n. 25/2008 i quali distinguono le ipotesi in cui il giudice può fissare a sua discrezione l’udienza da quelle in cui egli deve fissarla necessariamente , ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore, il quale ha previsto la videoregistrazione come elemento essenziale del procedimento per far sì che il giudice possa valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi profili anche non verbali , considerata anche la natura camerale non partecipata della fase decisoria. Ciò posto, gli Ermellini rilevano che nel caso concreto il Tribunale ha erroneamente omesso la fissazione dell’udienza di comparizione, ritenendo che essa non fosse dovuta per via della verbalizzazione dell’audizione del richiedente di fronte alla Commissione territoriale. Per questa ragione, la Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la decisione impugnata in relazione ad esso e rinvia gli atti al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 giugno – 27 settembre 2019, n. 24112 Presidente Genovese – Relatore Di Marzio Rilevato che 1. - A.K.E. propone ricorso per cinque mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 21 marzo 2018 con cui il Tribunale di Torino ha respinto l’impugnazione dal medesimo proposta avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale competente aveva respinto la sua domanda di protezione sussidiaria o umanitaria. 2. - L’amministrazione intimata non spiega difese. Considerato che 3. - Il primo motivo è volto a sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2000, art. 35 bis, laddove assoggetta la materia ivi disciplinata al rito camerale di cui all’art. 737 c.p.c. Il secondo motivo denuncia violazione del medesimo art. 35 bis per avere il Tribunale omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti nonostante fosse indisponibile della videoregistrazione dell’audizione del ricorrente dinanzi alla Commissione territoriale. Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c , in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19. Ritenuto che 4. - Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata. 5. - Il ricorso è fondato nel senso che segue. 5.1. - La questione di legittimità costituzionale è stata già in altra occasione dichiarata da questa Corte manifestamente infondata Cass. 5 luglio 2018, n. 17717 . 5.2. Il secondo motivo è fondato in applicazione del principio secondo cui Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità, giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale Cass. 5 luglio 2018, n. 17717 . Nel caso di specie, difatti, il Tribunale ha omesso la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ritenendo erroneamente che essa non fosse dovuta in presenza della verbalizzazione dell’audizione del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale. 5.3. Gli altri motivi sono assorbiti. 6. l decreto è cassato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Torino e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Torino in diversa composizione.