L’avvocato non si è accertato dell’esito della notifica: decadenza irrimediabile

L’istanza di rimessione in termini per proporre ricorso in Cassazione ex art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69/2009, può essere accolta solo nel caso in cui la decadenza maturata sia dovuta ad un errore incolpevole ed ingiustificabile della parte.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23839/19, depositata il 25 settembre. Il caso. Il Tribunale di Venezia respingeva la richiesta di protezione internazionale avanzata da un cittadino straniero dichiarando inammissibile il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale a causa del mancato deposito della documentazione relativa alla data di notifica del provvedimento impugnato, necessaria al fine della verifica della tempestività dell’impugnazione. La pronuncia è stata impugnata con ricorso per cassazione, al quale è seguito il deposito dell’istanza di rimessione in termini deducendo la tardività dell’impugnazione per causa non imputabile al difensore. Si assume infatti che il ricorso sarebbe stato tempestivamente consegnato ad un’agenzia di servizi di Roma che ne avrebbe dovuto curare la consegna all’UNEP dalla Corte d’Appello. Il difensore, contatta l’agenzia, aveva poi appreso che l’atto era stato consegnato allo sportello ma l’addetto ne avrebbe rifiutato l’accettazione. Negata la rimessione in termini. La causa non imputabile, su cui si fonda la richiesta di rimessione in termini, non risulta adeguatamente dimostrata. Il Collegio evidenzia infatti che anche dall’attestazione del funzionario UNEP preposto è possibile dedurre che l’atto non è stato rifiutato posto che il rifiuto richiede forma scritta e che l’incaricato dell’agenzia avrebbe dovuto contattare tempestivamente il difensore in modo da poter risolvere immediatamente il problema. Ciò posto, il trascorrere di alcuni giorni tra il primo tentativo di consegna all’UNEP e l’effettiva consegna dell’atto escludono la sussistenza di una causa non imputabile atteso che il difensore ben avrebbe potuto tempestivamente accertarsi dell’esito della notifica . L’istituto della rimessione in termini art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69/2009 richiede infatti la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte in quanto cagionata da fattori estranei alla sua volontà. Di conseguenza in mancanza di errore incolpevole e giustificabile, non può essere dunque invocata la rimessione in termini . Per questi motivi, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 giugno – 25 settembre 2019, n. 23839 Presidente Genovese – Relatore Iofrida Fatti di causa Il Tribunale di Venezia, con decreto del 25/10/2018, notificato a mezzo PEC il 7/12/2018, ha respinto la richiesta di protezione internazionale di B.S. , cittadino del Bangladesh, a seguito del diniego da parte della competente Commissione territoriale, dichiarando inammissibile il ricorso proposto, stante il mancato deposito, malgrado espressa richiesta del Tribunale, della documentazione relativa alla data di notifica del provvedimento impugnato, necessaria al fine del vaglio della tempestività dell’impugnazione, entro il termine di trenta giorni di legge. Avverso la suddetta pronuncia, B.S. propone ricorso per cassazione, notificato nei gg. 8-9/1/2019, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno che non svolge attività difensiva . In data 18/2/2019, è stata depositata istanza di rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., nella quale si deduce che il ricorso è stato notificato oltre il termine di legge, che scadeva il 6/1/2019, per causa non imputabile al difensore si assume che il ricorso sarebbe stato tempestivamente consegnato, in data 3/1/2019, ad un’agenzia di servizi, in Roma, che avrebbe dovuto curare la consegna dell’atto all’UNEP presso la Corte d’appello di Roma, con richiesta urgente entro il 6 gennaio 2019 e che, il successivo 9 gennaio 2019, il difensore, contattata l’agenzia, aveva appreso che l’atto era stato consegnato all’UNEP il 4/1/2019, ma che il funzionario addetto allo sportello avrebbe rifiutato l’accettazione, in quanto, per disposizione della presidenza della Corte d’appello di Roma, erano accettati i soli atti con scadenza entro il 12/1/2019 e che il termine del suddetto ricorso corretto a penna doveva individuarsi non nel 6/1/2019 , ma nel 6/2/2019 . L’istanza è stata acquisita agli atti, rilevandosi che l’interessato avrebbe potuto provvedere direttamente ad una nuova notifica del ricorso, riservata all’organo giudicante ogni valutazione in ordine alla ricorrenza effettiva delle condizioni per una ripresa del procedimento notificatorio. È stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Il ricorrente ha depositato memoria fuori termine. Ragioni della decisione 1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità del decreto impugnato per mancanza della motivazione, ex art. 132 c.p.c., comma 2, avendo il Tribunale omesso di percepire che la notifica del provvedimento impugnato era presente agli atti e si trovava il calce alla copia prodotta all.to 2 del ricorso , dalla quale risultava che copia del provvedimento di diniego della protezione internazionale era stata consegnata, presso l’Ufficio della Questura di Padova, il 14/12/2017, all’interessato. 2. Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività della notifica, con rigetto dell’istanza di rimessione in termini. Essendo stato il decreto del Tribunale comunicato dalla cancelleria, a mezzo PEC, al difensore del richiedente, Avv.to Cadore, in data 7/12/2018 venerdì , il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, scadeva lunedì 7/1/2019 invece, il ricorso è stato consegnato all’U.G. in data 8/1/2019 e notificato in data 9/1/2019 al Ministero dell’Interno, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Ora, nell’istanza di rimessione in termini, depositata il 18/2/2019, allorché il termine per la notifica tempestiva dell’impugnazione era ormai ampiamente scaduto, il ricorrente deduce la sussistenza di una causa non imputabile al difensore, ma la ricorrenza di tale condizione non risulta dimostrata. Invero, anche dalla attestazione del Funzionario UNEP preposto alle notifiche civili, si evince che l’atto non è stato rifiutato, dovendo il rifiuto essere redatto in forma scritta, e che, se l’incaricata dell’agenzia avesse contattato tempestivamente il difensore, il problema sarebbe stato immediatamente risolto. In ogni caso, l’intervallo temporale intercorso tra il primo accesso dell’incaricato dell’agenzia di servizi, delegata dal difensore per la consegna dell’atto all’UNEP, il venerdì 4/1/2019, ed il successivo giorno 8/1/2019, di effettiva consegna dell’atto all’U.G., rileva per escludere la ricorrenza di una causa non imputabile, atteso che il difensore ben avrebbe potuto tempestivamente accertarsi dell’esito della notifica, che egli stesso assumeva da effettuarsi con ultimo giorno il 6/1/2019 . Questa Corte ha, di recente Cass. S.U. 32725/2018 , chiarito che l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2 come novellato dalla L. n. 69 del 2009, di più ampia portata rispetto alla norma di cui all’art. 184 bis c.p.c., seppure operante anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede comunque la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà Cass.17729/2018 . In mancanza di errore incolpevole e giustificabile, non può essere dunque invocata la rimessione in termini. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso per sua tardività. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.