Giudizio per il riconoscimento della protezione internazionale e sospensione feriale dei termini

L’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con l’art. 35- bis , comma 14, d.lgs. n. 25/2008 non opera rispetto ai ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali emesse e comunicate prima dell’entrata in vigore di tale norma.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23810/19, depositata il 24 settembre. Il fatto. Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso proposto uno straniero avverso un provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ritenendolo tardivo. Il Tribunale faceva discendere la tardività del ricorso dal fatto che questo fosse stato proposto oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 35, d.lgs n. 25/2008, decorrente dalla data di notificazione del provvedimento amministrativo, posto che nel procedimento di specie non doveva applicarsi la sospensione feriale dei termini. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione il cittadino straniero denunciando che il nuovo regime giuridico derogatorio della sospensione dei termini feriali sia applicabile solo per i procedimenti instaurati dopo il 17 agosto 2017, in base al disposto dell’art. 35- bis del d.l. n. 13/2017. Principio della sospensione dei termini feriali. Sospensione feriale dei termini. La Suprema Corte, ritenendo fondato il motivo di ricorso, ricorda che la giurisprudenza, prima delle introduzioni operate con il d.l. n. 13/2017, riteneva che fosse applicabile la sospensione feriale dei termini anche per i procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale. Con l’introduzione dell’art. 35-bis, comma 14, del d.lgs. n. 25/2008 si è previsto che la sospensione non operasse più per i procedimenti sorti a partire dal 17 agosto 2017. Nel caso di specie i Giudici rilevano che, posta l’irretroattività della norma derogatoria della sospensione feriale dei termini, il provvedimento è stato notificato prima che entrasse in vigore la suddetta deroga. Chiarito ciò, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale affinché si attenga al principio di diritto secondo cui l’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con l’art. 35-bis, comma 14, d.lgs. n. 25 del 2008 non opera rispetto ai ricorsi avverso decisioni delle commissioni territoriali emesse e comunicate o notificate anteriormente alla data del 17/8/2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 2 luglio – 24 settembre 2019, n. 23810 Presidente Genovese - Relatore Acierno Fatti di causa e ragioni della decisione Il Tribunale di Ancona ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto il 22.09.2017 da K.P. avverso il provvedimento notificato il 9/8/2017 della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35. Il Tribunale ha rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, decorrente dalla data di notificazione del provvedimento amministrativo, avuto riguardo alla non applicazione della sospensione feriale dei termini per tali procedimenti d’impugnazione, come disposto dal medesimo art. 35-bis, comma 14. Il predetto art. 35-bis, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017 convertito in L. n. 46 del 2017 , si applica, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, ai procedimenti giudiziari sorti dopo 180 giorni dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 18.08.2017, dovendosi escludere che il riferimento temporale possa essere tratto dal deposito o comunicazione notifica del provvedimento delle Commissioni territoriali. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il cittadino straniero che denuncia, con unico motivo, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, perché, il nuovo regime giuridico derogatorio della sospensione dei termini feriali trova applicazione solo per i procedimenti instaurati dopo il 17/8/2017. Il ricorso è manifestamente fondato. L’orientamento consolidato di questa Corte, nel regime giuridico vigente anteriormente alla novella introdotta con D.L. n. 13 del 2017, riteneva incontestatamente applicabile la sospensione feriale dei termini anche nei procedimenti di impugnazione di cui si tratta Cass. 7333/2015, 19185/2015 . Al riguardo, deve osservarsi, che la previsione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, della trattazione di tali procedimenti in via d’urgenza , era stata ritenuta compatibile con la applicazione della sospensione feriale dei termini processuali Cass. 7333 e 19185 del 2015, la prima non massimata su questo punto e la seconda non massimata . Nel nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 14, non opera più la sospensione feriale dei termini. Tale disciplina, si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del nuovo modello processuale introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, vale a dire dal 17.08.2017. Tale decorrenza è stabilita nel D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, che dispone il differimento dell’entrata in vigore della nuova disciplina normativa processuale anche in ordine all’art. 6, lett. g , norma con la quale è stato introdotto il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, che contiene il nuovo principio dell’inapplicabilità della sospensione dei termini feriali. La lettura testuale della norma e la sua natura giuridica processuale inducono a ritenere che essa trovi applicazione per tutte le controversie instaurate a partire dalla sua entrata in vigore, dovendosi, tuttavia, escludere un’applicazione retroattiva del regime derogatorio della sospensione dei termini feriali. Alla data di notifica del provvedimento impugnato 9/8/2017 il nuovo regime derogatorio della sospensione dei termini feriali non poteva essere applicato perché non ancora in vigore. Il computo del termine perentorio per l’impugnazione, come già affermato da questa Corte con le ordinanze n. 16420 e 18935 del 2018 deve essere temporalmente ancorato al regime giuridico vigente alla data d’inizio della decorrenza del termine stesso, coincidente con la comunicazione o notifica del provvedimento impugnato. In tale data era incontestatamente applicabile la sospensione dei termini feriali. Pertanto, alla luce di questo principio, il ricorso in questione è tempestivo, essendo stato depositato il 20/9/2017 ovvero entro i trenta giorni dalla perenzione del termine di sospensione feriale applicabile ratione temporis. In conclusione, ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, il quale si atterrà al seguente principio di diritto L’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 14, non opera rispetto ai ricorsi avverso decisioni delle Commissioni territoriali emesse e comunicate o notificate anteriormente alla data del 17/8/2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.