Niente cintura di sicurezza, il verbale inchioda l’automobilista anche senza contestazione immediata

Respinte le obiezioni proposte dal conducente beccato a guidare senza aver allacciato la cintura di sicurezza. Fondamentale il resoconto tracciato nel verbale. Legittima anche l’omissione della contestazione immediata della trasgressione, alla luce dell’allontanamento volontario del trasgressore.

‘Carta canta ’, soprattutto quella del verbale riguardante l’automobilista che ha violato il Codice della strada. Proprio quel documento, difatti, è sufficiente per ritenere accertato il colpevole mancato uso della cintura di sicurezza”. Legittima, peraltro, anche la mancata contestazione immediata se frutto dell’allontanamento del conducente trasgressore Cassazione, ordinanza n. 22991/19, sez. II Civile, depositata oggi . Contestazione. Scenario è una strada nella provincia di Torino. Lì un automobilista viene beccato alla guida della propria vettura senza avere allacciato la cintura di sicurezza . Passaggio successivo è la consegna a casa dell’uomo del verbale . Tutto regolare, sia secondo il Giudice di pace che secondo i Giudici del Tribunale, e confermata perciò la sanzione ai danni dell’automobilista. Identica posizione assume ora la Cassazione. In prima battuta i magistrati del ‘Palazzaccio’ ribadiscono che l’indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore, deve ritenersi assistita da fede privilegiata . Subito dopo, poi, viene affrontato il nodo relativo alla omissione di contestazione immediata della violazione , omissione non giustificata, secondo l’automobilista. Su questo fronte, invece, viene specificato che l’omissione della contestazione immediata era giustificata dalla circostanza, emergente dal verbale, che il trasgressore richiedeva la notifica del verbale a casa perché aveva fretta” . Questo dato è chiarificatore, secondo i giudici, poiché la contestazione immediata è resa impossibile dall’allontanamento del trasgressore , mentre è irrilevante che poi tale allontanamento avvenga senza l’autorizzazione dei verbalizzanti, o, viceversa, avvenga con l’autorizzazione di costoro, all’esito di una richiesta in tal senso formulata dal trasgressore .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 18 gennaio – 16 settembre 2019, numero 22991 Presidente Giusti – Relatore Cosentino Ragioni in fatto e diritto della decisione Rilevato che il dott. Fr. Na. ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Torino, confermando la decisione del giudice di pace di Chieri, ha rigettato la sua opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione del prefetto di Torino che lo aveva sanzionato per il mancato uso della cintura di sicurezza mentre era alla guida di una automobile che l'impugnata sentenza ha ritenuto che il mancato uso delle cinture di sicurezza potesse essere contestato solo con querela di falso, giacché solo al giudizio di falso sarebbe stata riservata la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti pag.3 della sentenza che con il primo motivo di ricorso, riferito al vizio di violazione e falsa applicazione di legge artt. 172 cod. strada e 2700 c.c. , il ricorrente cesura la sentenza impugnata per aver statuito che la constatazione che il sig. Fr. Na. circolava alla guida di autoveicolo senza indossare le cinture di scurezza, contenuta nel verbale impugnato, facesse fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. ancorché, si sottolinea nel mezzo di impugnazione, concernesse una circostanza oggetto di percezione sensoriale, come tale suscettibile di errore di fatto che con il secondo motivo si lamenta l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. o, in via gradata, l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla omissione della contestazione immediata da parte dei verbalizzanti, in difetto di motivi che rendessero la stessa impossibile che con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 200 e 201 cod. strada e dell'art. 384 del relativo Regolamento di esecuzione, in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo che l'omissione della contestazione immediata fosse legittimata dalla circostanza, emergente dal verbale, che trasgressore richiedeva notifica del verbale a casa perché aveva fretta nel mezzo di ricorso si argomenta che la fretta addotta dal trasgressore non potrebbe farsi rientrare nell'elenco dei motivi che consentono per legge l'omissione della contestazione immediata e che la richiesta del trasgressore di ricevere la notifica casa non sarebbe assimilabile al rifiuto di ricevere la notifica, costituendo una semplice richiesta alla quale le forze dell'ordine avrebbero potuto e dovuto opporsi che la Prefettura di Torino non ha spiegato attività difensiva in questa sede che la causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 18.1.18, per la quale non sono state depositate memorie illustrative ritenuto che il primo motivo non può trovare accoglimento perché le Sezioni Unite di questa corte hanno già avuto modo di chiarire che l'indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore, deve ritenersi assistita da fede privilegiata sent. numero 17355/09, in conformità, Cass. numero 25842/08 che il secondo motivo di ricorso coglie un'effettiva omissione di pronuncia del tribunale sul motivo di appello con cui l'odierno ricorrente aveva riproposto in secondo grado la questione dell'inidoneità della richiesta del trasgressore a giustificare l'omissione di contestazione immediata della violazione il motivo, tuttavia, non può trovare accoglimento perché la questione su cui il primo giudice non si è pronunciato va risolta, come si vedrà nell'esame del terzo motivo di ricorso, in senso sfavorevole all'odierno ricorrente cfr. Cass. numero 8561/06 In materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il ricorso per cassazione che denunzi il mancato esame, da parte del giudice di merito, di un motivo dell'opposizione può condurre alla cassazione della sentenza impugnata soltanto se, vertendo su questione di diritto, esso sia fondato, atteso che, nel caso di sua infondatezza, lo iato esistente tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura deve essere colmato dalla Corte di Cassazione facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza, integrando la decisione di rigetto mediante l'enunciazione delle ragioni di diritto che sostengono il provvedimento opposto, senza necessità di rimettere la causa ad altro giudice affinché dichiari infondato il motivo non esaminato conf., da ultimo, SSUU 2731/17 che il terzo motivo di ricorso va infine rigettato, perché la contestazione immediata viene resa impossibile dall'allontanamento del trasgressore che poi tale allontanamento avvenga senza l'autorizzazione dei verbalizzanti, o viceversa, avvenga con l'autorizzazione di costoro, all'esito di una richiesta in tal senso formulata dal trasgressore, è tutt'affatto irrilevante ai fini dell'integrazione della situazione - descritta nell'articolo 384, lettera f del Regolamento del codice della strada -dell'accertamento in assenza del trasgressore che pertanto il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi nei quali esso si articola che non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo la Prefettura di Torino spiegato difese in questo giudizio di legittimità che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/02. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'articolo I-bis dello stesso articolo 13.