Invii multipli allo stesso destinatario: come provare la consegna di un atto ricettizio

Ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, poiché l’avvenuta consegna degli invii raccomandati è attestata dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del soggetto destinatario, nel caso di invii multipli allo stesso destinatario la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 22934/19, depositata il 13 settembre. Con il ricorso una società farmaceutica impugna la sentenza della Corte d’Appello che confermava la revoca in primo grado del decreto ingiuntivo volto a conseguire in suo favore il pagamento da parte di un’AUSL del corrispettivo dovuto per le prestazioni farmaceutiche erogate e chiede la sua cassazione denunciando che il l’organo giudicante aveva ricusato il riconoscimento degli interessi moratori dovuti per difetto di costituzione in mora della debitrice, sebbene la relativa raccomandata spedita il 5.8.2009 fosse stata ricevuta dal destinatario il 18.8.2009, come dichiarato dall’agente postale. La prova della consegna dell’atto. Il suddetto motivo di ricorso per i Giudici di legittimità è fondato. Infatti, al riguardo, come si è detto numerose volte nella giurisprudenza di legittimità, occorre ricordare che, in tema di prova della consegna di un atto ricettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, posto che l’avvenuta consegna degli invii raccomandati debba essere attestata dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del soggetto destinatario, nel caso di invii multipli allo stesso destinatario la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito, in ragione della fede privilegiata attribuita all’attestazione operata dall’agente postale, ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa . Pertanto, siccome nel caso in esame ricorre l’ipotesi di invii multipli, l’agente postale, come confermato dalla ricorrente, aveva provveduto a dar conto della circostanza mediante annotazioni riportate dall’avviso di ricevimento e l’apposizione di 3 timbri a secco uno dei quali contenente la data di effettuazione dell’adempimento . Sulla base di dette considerazioni la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte distrettuale per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 28 maggio – 13 settembre 2019, n. 22934 Presidente Scaldaferri – Relatore Marulli Ritenuto in fatto 1. Con il ricorso in atti Credifarma impugna l’epigrafata sentenza - con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone il gravame, ha confermato la revoca in primo grado del decreto ingiuntivo inteso a conseguire in suo favore il pagamento da parte dell’AUSI, Roma 2 dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nel giugno 2009 - e ne chiede la cassazione sul rilievo 1 che il decidente aveva ricusato il riconoscimento degli interessi moratori dovuti in relazione alla distinta riepilogativa delle prestazioni n. 1208/16, per difetto di costituzione in mora della debitrice, quantunque la relativa raccomandata spedita il 5.8.2009 fosse stata ricevuta dall’ente destinatario il 18.8.2009, come dichiarato dall’agente postale nel relativo avviso a mente del D.M. 9 aprile 2001, art. 33 2 che, parimenti, il decidente aveva ricusato il riconoscimento del maggior danno da ritardo per aver erroneamente rilevato il detto difetto di costituzione in mora 3 che il decidente aveva compensato le spese di lite malgrado l’errore di cui sopra. Al proposto ricorso resiste l’intimata con controricorso. Considerato in diritto 2 Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe gli altri motivi di ricorso attesane la logica subordinazione. 3. Va invero premesso che, sebbene negli invii a firma - tra cui, ai sensi delle disposizioni regolanti il servizio postale universale, da ultimo dettate dalla Delib. AGCOM 20 giugno 2013, n. 385/13/CONS G.U. n. 165 del 16 luglio 2013 , che sul punto ha confermato le pregresse disposizioni del D.M. 9 aprile 2001, n. 95 e del D.M. 1 ottobre 2008, n. 33894, sono ricompresi gli invii raccomandati art. 21, comma 1 , identificati dal D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 2, lett. i , nel servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario - per i quali il mittente richieda il servizio accessorio dell’avviso di ricevimento - ovvero della ricevuta che, compilata dal mittente all’atto della spedizione e firmata dal destinatario all’atto della consegna, viene recapitata al mittente ai fini della conferma dell’avvenuta consegna del citato art. 5, comma 1, lett. a - il destinatario deve sottoscrivere anche l’avviso , onde è, a rigore, la sola sottoscrizione di esso, che attesta con fede privilegiata discendente dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio che riveste l’agente postale nell’occasione, l’avvenuta consegna, nondimeno nel caso degli invii multipli diretti allo stesso destinatario da prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito del citato art. 21, comma 2, D.M. n. 33894 del 2008, art. 20, comma 3 D.M. n. 95 del 2001, art. 33, comma 2 , e ciò, in particolare, come ora precisa il citato art. 21, nei casi nei quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa . 4. Va, perciò, qui ribadito il principio che in tema di prova della consegna di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, ancorché l’avvenuta consegna degli invii raccomandati debba essere attestata dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario, nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito, in ragione della fede privilegiata attribuita all’attestazione operata dall’agente postale, ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa Cass., Sez. VI-I, 09/04/2018, n. 8643 . 5. Ciò posto l’errore di sussunzione addebitato al decidente -dell’avviso che riguardo alla raccomandata 5.8.2009 non vi fosse prova della data di ricezione delle raccomandate da parte dell’AUSL - è irrefutabile atteso che nella specie ricorreva l’ipotesi degli invii multipli e, rettamente, come documenta la ricorrente, anche ai fini dell’autosufficienza del ricorso, l’agente postale aveva provveduto a dar conto della circostanza, mediante le annotazioni riportate dall’avviso di ricevimento Poste Italiane Consegnato ai sensi del D.M. 9 aprile 2001, art. 33 l’Op. Post. R. Invii multipli ad un unico destinatario e l’apposizione di tre timbri a secco, uno dei quali contenente la data di effettuazione dell’adempimento UDR Roma Eur 18.8.2009 . 6. Accolto perciò il primo motivo di ricorso ed assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata avanti al giudice a quo per un nuovo giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.