Donazione tra coniugi: l’azione revocatoria di Equitalia rende inefficace il contratto

Anche il credito eventuale, come quello litigioso, può determinare l’insorgere della qualità di creditore che abiliti all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.

Lo ha chiarito la Cassazione con ordinanza n. 22859/19, depositata il 13 settembre. Il caso. I coniugi ricorrono per cassazione avverso la sentenza che, in accoglimento dell’azione di cui all’art. 2901 c.c. esercitata da Equitalia, ha dichiarato inefficace il contratto con cui il marito aveva donato alla moglie un immobile di sua proprietà. In particolare, i ricorrenti lamentano l’accoglimento dell’azione revocatoria, in quanto esperita a garanzia di un credito di natura litigioso, e quindi oggetto di un diverso giudizio, rientrante, tra l’altro, nella giurisdizione del Giudice tributario, non accertabile neppure in via incidentale dal Tribunale. Il credito litigioso è suscettibile di tutela ex art. 2901 c.c. . Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che la Cassazione intende ribadire, anche un credito litigioso è suscettibile di tutela ex art. 2901 c.c Tale norma, infatti, accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità . E dunque, prosegue la Corte, anche il credito eventuale, come quello litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto del debitore . Inoltre, la Suprema Corte afferma che non è di ostacolo in tal senso l’art. 295 c.p.c., in quanto l’esistenza del credito, ponendosi come mero presupposto oggettivo dell’azione revocatoria, forma oggetto di un accertamento incidentale, che non necessità di una specifica domanda. Sulla scorta di tali principi, gli Ermellini ritengono infondato il ricorso e lo rigettano, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese in favore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 17 gennaio – 13 settembre 2019, n. 22859 Presidente Amendola – Relatore Guizzi Fatti di causa 1. P.G. e Z.M. ricorrono, ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1966/15, dell’8 settembre 2015, del Tribunale di Treviso, che - già oggetto di gravame, ritenuto inammissibile dalla Corte di Appello di Venezia, con ordinanza n. 642/16, del 22 novembre 2016, resa ex art. 348 bis c.p.c., comma 1, per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento del mezzo - ha dichiarato inefficace, in accoglimento dell’azione ex art. 2901 c.c. esperita dalla società Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., il contratto del 25 febbraio 2011 con cui il P. ha donato alla moglie Z.M. un immobile di sua proprietà sito nel Comune di Treviso. 2. Riferiscono, in punto di fatto, i ricorrenti che in data 23 novembre 2010, il nucleo di Polizia Tributaria di Treviso effettuava una verifica fiscale nei confronti del P. , tanto che, il 23 marzo 2011, venivano notificati allo stesso tre avvisi di accertamento, cui faceva seguito, il 6 agosto dello stesso anno, la notifica, da parte di Equitalia Nord S.p.a., della cartella di pagamento per l’importo di Euro 95.5486,40. Al fine di recuperare tale somma, la società Equitalia Nord poi divenuta Equitalia Servizi di Riscossione , esperiva - innanzi al Tribunale trevigiano - azione revocatoria, in relazione al contratto, stipulato il 25 febbraio 2011, con cui il P. aveva donato alla Z. un immobile di sua proprietà. Accolta dal primo giudice la domanda attorea, la relativa decisione veniva gravata dal P. e dalla Z. con atto di appello, dichiarato inammissibile, in difetto di ragionevole probabilità di accoglimento, da parte della Corte Lagunare. 3. Avverso la pronuncia del Tribunale di Treviso hanno proposto ricorso per cassazione il P. e la Z. , sulla base di tre motivi. 3.1. Con il primo motivo - proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c Si censura la sentenza impugnata laddove ha accolto l’azione revocatoria, quantunque il credito a garanzia del quale la stessa risultava esperita presentasse natura di credito litigioso, essendo oggetto di un diverso giudizio rientrante, oltretutto, nella giurisdizione del giudice tributario circostanza, questa, che impediva al Tribunale trevigiano di accertare anche solo in via incidentale l’esistenza del credito attoreo. Di qui, pertanto, l’erroneità della decisione assunta dal primo giudice, anche perché lo stesso, contravvenendo, alla domanda attorea - che aveva ad oggetto anche l’accertamento della titolarità del credito - ha posto alla base della propria pronuncia il riconoscimento di una mera aspettativa creditoria, così incorrendo nel vizio tanto di omessa pronuncia, non avendo il primo giudice statuito su quello che era l’effettivo oggetto della domanda, quanto di extrapetizione, essendosi pronunciato oltre limite della richiesta. 3.2. Il secondo motivo - proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - deduce violazione dell’art. 2901 c.c. e degli artt. 34 e 112 c.p.c Si assume che, anche ad ammettere la possibilità di esperire l’azione revocatoria a garanzia di un credito litigioso, suscettibile di accertamento incidentale ai sensi dell’art. 34 c.p.c. anche se rimesso al vaglio di un’altra giurisdizione, siffatta evenienza conosce un’eccezione, richiedendosi che l’accertamento venga compiuto con pronuncia avente efficacia di giudicato nel caso in cui, come nella specie, ricorra una specifica domanda dell’attore. 3.3. Il terzo motivo - proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 , in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 , e all’art. 111 Cost. - ipotizza difetto assoluto della motivazione. Qualora, infatti, si dovesse ritenere che la richiesta di accertamento della titolarità del credito fosse da intendere come verifica del presupposto oggettivo per l’accoglimento dell’azione revocatoria, si dovrebbe constatare che la sentenza impugnata non reca, sul punto, alcuna specifica motivazione, donde la nullità della stessa. 4. La società Equitalia ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza. Rileva, in particolare, la controricorrente come, nella specie, nessuna richiesta di accertamento, in via incidentale, della titolarità del credito fosse stata avanzata, essendo stato invocato il credito, allora litigioso, unicamente come presupposto oggettivo dell’azione revocatoria. In ogni caso, rileva come, in corso di causa, sia intervenuta sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia che ha accertato l’effettiva titolarità del credito in capo ad esso controricorrente, con statuizione ormai passata in giudicato. Ragioni della decisione 5. Il ricorso va rigettato. 5.1. I tre motivi - suscettibili di trattazione congiunta, data la loro connessione - risultano non fondati. 5.1.1. Va premesso che, in base ad un consolidato orientamento di questa Corte, anche un credito litigioso tale era la originaria condizione di quello a garanzia del quale è stata esperita l’azione revocatoria può essere tutelato ai sensi dell’art. 2901 c.c., in quanto tale norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, n. 5619, Rv. 639291-01 . Come, in effetti, chiarito da tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte, non osta a tale conclusione il disposto dell’art. 295 c.p.c., per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito così Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2004, n. 9440, Rv. 572929-01 in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2016, n. 2673, Rv. 63892801 Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 2013, n. 11573, Rv. 626411-01 . L’esistenza del credito, pertanto, ponendosi come mero presupposto oggettivo dell’azione revocatoria, forma oggetto di un accertamento incidenter tantum così, in particolare, Cass. Sez. 1, sent. 12 luglio 2013, n. 17257, Rv. 627499-01 , che non necessità di specifica domanda. Orbene, non vi sono dubbi che - nel caso che qui occupa - la richiesta dell’attrice di accertare la propria ragione di credito, lungi dal porsi come oggetto di una specifica domanda, costituisse solo la richiesta di accertare la condizione soggettiva legittimante l’esperimento della cd. actio pauliana , sicché le censure di violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione, alternativamente, ad un’omessa pronuncia o all’opposto all’extrapetizione primo motivo , dell’art. 34 c.p.c. secondo motivo , e, infine, al lamentato vizio di irriducibile contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata terzo motivo , debbono ritenersi non fondate. 6. Le spese seguono la soccombenza, essendo, pertanto, poste a carico dei ricorrenti e liquidate come da dispositivo. 7. A carico dei ricorrenti sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e, per l’effetto, condanna P.G. e Z.M. a rifondere alla società Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 15.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.