La scelta strategica del danneggiato da reato: costituzione di parte civile o azione civile?

L’importante sentenza della terza sezione civile della Cassazione del 12 settembre 2019, n. 22729 che per il numero dei temi trattati e per il percorso argomentativo può dirsi di ampio respiro prende posizione sul tema delle regole processuali applicabili al giudizio di rinvio rectius di rimessione che ex art. 622 c.p.p. trasmigra dalla sede penale a quella civile a seguito di annullamento della sentenza ai soli effetti civili.

Nel fare questo, come vedremo sintetizzando i principi affermati, si occupa anche di alcuni temi tipici” dei rapporti tra processo penale come ad esempio quello della valutazione delle prove raccolte in altro processo e – particolarmente delicato – quello della valenza probatoria di affermazioni auto-indizianti dell’imputato nel procedimento penale nell’ambito della più ampia tematica delle prove atipiche. Ebbene, per la Cassazione – che va a completare il percorso iniziato sempre dalla terza sezione con la sentenza n. 9358/17 - dopo il passaggio dal penale al civile il giudizio è autonomo strutturalmente e funzionalmente da quello penale dal quale proviene e dovranno, quindi, trovare applicazione senza deroghe e limitazioni” le regole processuali e sostanziali civilistiche. Ed infatti, tra i due giudizi c’è solo una limitata condivisione e cioè quella del fatto e non della sua qualificazione quale presupposto del diritto al risarcimento in sede civile e del dovere di punire nel processo penale ma soprattutto il giudizio che l’art. 622 c.p.p. qualifica di rinvio in realtà è una rimessione. Il caso deciso. Cosa era accaduto nel caso di specie? Un avvocato e un vice pretore onorario era stati sottoposti a processo penale per reato di truffa aggravata, tentata truffa e per il solo avvocato il resto di tentata estorsione. E ciò perché l’avvocato, quale legale di quindici dipendenti che avevano maturato nei confronti delle Ferrovie dello Stato un credito e il vice pretore quale giudice dell’esecuzione con artifici e raggiri avevano indotto i terzi pignorati circa l’effettiva spettanza ed entità dei crediti azionati conseguendo un ingiusto profitto con danno del debitore e dei terzi. Tuttavia, il processo penale si concluse in secondo grado con la dichiarazione che i reati erano estinti per prescrizione ma con la conferma delle statuizioni civili avendo ritenuto che le condotte degli imputati, pur prive di rilevanza penale, costituissero fatti illeciti produttivi di danno in via diretta e immediata per le parti civili, ma non effettuava alcuna valutazione sui motivi di appello con cui entrambi gli imputati avevano contestato le prove dichiarative sulla base delle quali era stata affermata la sussistenza della responsabilità per i reati loro ascritti . Proposto ricorso per cassazione da parte degli imputati, la Cassazione – a Sezioni Unite – annullava la sentenza della Corte d’Appello con rinvio alla Corte d’Appello civile affinché procedesse ad un nuovo esame degli aspetti rilevanti ai fini civili come la sussistenza della induzione in errore di coloro che avevano partecipato alle procedure esecutive per conto delle persone offese e di coloro che del patrimonio delle persone offese potevano legittimamente disporre. La Corte d’Appello rigettò le domande risarcitorie perché escluse il dolo in capo al giudice dell’esecuzione per quanto gravemente colpevole la sua condotta e di conseguenza la responsabilità a titolo di concorso dell’avvocato nonché la sussistenza del reato di estorsione dal momento che aveva rappresentato all’Istituto di credito che in difetto di spontaneo pagamento avrebbe agito in via esecutiva . Responsabilità del magistrato e pregiudizialità necessaria. Il caso così sintetizzato avrà conclusioni differenti per i due imputati. Per il Giudice onorario la Suprema Corte richiama l’attenzione su ciò che, nel caso di specie, l’azione di danno proposta nei suoi confronti è un’azione risarcitoria nei confronti di un magistrato giudice dell’esecuzione . Un’azione possibile soltanto nell’ipotesi in cui si intervenuta sentenza penale di condanna del magistrato passata in giudicato ovvero in quella in cui la domanda stessa, in quanto inserita nel processo penale mediante costituzione di parte civile, sia oggetto di decisione del giudice penale contestualmente all’accertamento del verificarsi del reato . La pregiudizialità penale è qui – precisa la Suprema Corte - una forma di garanzia a tutela della funzione e non già del singolo magistrato un’ipotesi, dunque, eccezionale di pregiudizialità penale necessaria volto a dire che il fatto reato è stato commesso”. Ma la prima eccezione porta con sé anche un’altra eccezione ad un altro principio affermato sempre nella sentenza il principio di autonomia del giudizio di rinvio rispetto al processo penale conclusosi con la sentenza di legittimità non opera in questo caso mancando l’accertamento del reato, non può seguire l’accertamento civilistico. Autonomia strutturale e funzionale conseguenze. Ma la parte centrale della sentenza è quella che affronta il problema di individuare quali siano le norme processuali applicabili al giudizio di rinvio. E così, ad esempio, si può prescindere nel giudizio di rinvio in sede civile dai limiti di ammissibilità delle prove e dunque ammettere l’utilizzabilità della testimonianza della parte civile? Per la Suprema Corte occorre affermare la autonomia strutturale e funzionale del giudizio civile rispetto al penale dal quale è trasmigrato. Ciò comporta l’affermazione di alcuni corollari che è bene tenere a mente a è possibile la formulazione di nuove conclusioni a seguito della decisione della Corte di cassazione che annulla con rinvio nonché una emendatio della domanda nei limiti di cui alle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c. b il giudizio di rinvio non è un vero e proprio giudizio di rinvio in quanto è vero che restano fermi gli effetti penali della sentenza”, ma la decisione è oramai affrancata dal penale e sarà possibile una diversa valutazione dell’elemento soggettivo colpa anziché dolo ovvero una diversa qualificazione della responsabilità salvo il dovere del giudice di sollecitare il contraddittorio sul punto ex art. 101 comma 2 c non è legittimo attribuire efficacia probatoria alla testimonianza già resa dalla parte civile nel processo penale stante il divieto di cui all’art. 246 c.p.c. divieto di assumere come testimoni chi ha interesse in causa d non opera il principio di inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di un espresso divieto proprio del processo penale neppure per le dichiarazioni auto-indizianti in quanto la categoria della inutilizzabilità è propria soltanto del processo penale e non quello civile. Ma anche le regole sull’accertamento del nesso di causa sono destinate a cambiare non più il penalistico al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma sarà sufficiente un minor grado di certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costituiti dell’illecito, secondo il canone civilistico del più probabile che non” e senza alcun vincolo per il giudice civile nella ricostruzione del fatto di quanto accertato dal giudice penale non essendo quello del rinvio ex art. 622 c.p.p. un giudizio tecnicamente sottoposto al regime del rinvio e al vincolo del principio di diritto. Ed infine, le cause di esclusione della punibilità e le esimenti non producono effetti preclusivi sulla domanda risarcitoria come risulta dalla legge Gelli Bianco e dalla legge sulla legittima difesa . La scelta strategica del danneggiato. Di tutto questo dovrà tenere conto il soggetto danneggiato che liberamente opti per la costituzione di parte civile nel processo penale, al fine di trarre il massimo vantaggio possibile dal sistema probatorio tipico del processo penale, altrettanto liberamente e consapevolmente sceglie di soggiacere alle condizioni e ai limiti che, in funzione di una tutela necessariamente differenziata, le peculiarità strutturali del processo penale razionalmente” impongono all’esercizio dell’azione civile in tale sede .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 aprile – 12 settembre 2019, n. 22729 Presidente Travaglino – Relatore Gorgoni Fatti di causa Il Tribunale di Roma, V sez. pen., con sentenza n. 19423/2007, a seguito di esposto alla Procura della Repubblica depositato da Intesa San Paolo S.P.A., dichiarava R.A. e M.O. responsabili del reato continuato di truffa aggravata e tentata truffa aggravata, li condannava, rispettivamente, alla pena di quattro anni di reclusione e di Euro 1.500,00 di multa e all’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, e di due anni di reclusione e di Euro 1.000,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi, in separato giudizio nei confronti delle parti civili San Paolo IMI S.P.A., Banco di Napoli S.P.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. Il Tribunale riteneva che R.A. , quale legale di quindici dipendenti delle Ferrovie dello Stato che avevano maturato un credito risarcitorio pari a circa 18 milioni di Lire nei confronti del datore di lavoro, e M.O. , nel ruolo di vice pretore onorario con funzioni di giudice dell’esecuzione presso la Pretura di Avellino, con artifici e raggiri, avessero indotto in errore i terzi pignorati, Banco di Napoli, San Paolo Imi e Poste Italiane, circa l’effettiva spettanza ed entità dei crediti azionati nei loro confronti e conseguito un ingiusto profitto con corrispondente danno del debitore e dei terzi. Ad R.A. veniva ascritto anche il reato di tentata estorsione nei confronti dell’Istituto San Paolo Imi. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 12/02/1999, riformava la decisione di prime cure, dichiarando di non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati per i reati loro ascritti perché estinti per prescrizione, confermava, ai fini che qui interessano, la sentenza del Tribunale di Roma limitatamente alle statuizioni civili, ritenendo che le condotte degli imputati, pur prive ormai di rilevanza penale, costituissero fatti illeciti produttivi di danno in via diretta e immediata per le parti civili, ma non effettuava alcuna valutazione sui motivi di appello con cui entrambi gli imputati avevano contestato le prove dichiarative sulla base delle quali era stata affermata la sussistenza della responsabilità per i reati loro ascritti. R.A. e M.O. ricorrevano entrambi per la cassazione di tale sentenza. Intervenivano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale, su istanza di rimessione della seconda sezione penale, le quali, con sentenza n. 155/12, annullavano, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., il provvedimento impugnato, limitatamente agli effetti civili, e rinviavano alla Corte d’Appello di Roma, in sede civile, perché procedesse a nuovo esame degli aspetti di merito relativi alla sussistenza della induzione in errore di coloro che avevano partecipato alle procedure esecutive per conto delle persone offese e di coloro che del patrimonio delle persone offese potevano legittimamente disporre in ordine alla sussistenza del concorso di entrambi gli imputati nelle condotte di truffa o di abuso e delle prove dichiarative su cui si era basata l’affermazione di responsabilità di R.A. per la realizzazione del tentativo di estorsione ai danni di San Paolo IMI . Intesa San Paolo S.P.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. riassumevano dinanzi alla Corte d’Appello di Roma il giudizio di rinvio, chiedendo la conferma della condanna solidale di R.A. ed M.O. al risarcimento dei danni. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 6821/16, depositata il 6/12/2016, rigettava le domande risarcitorie proposte da Intesa San Paolo S.P.A. e dalla Rete Ferroviaria Italiana S.P.A., disponeva la restituzione di quanto fatto oggetto di provvedimento di sequestro e di confisca agli aventi diritto e compensava tra le parti le spese di lite. In particolare, il giudice del rinvio, negando la ricorrenza della prova del dolo in capo ad M.O. , giudice dell’esecuzione, escludeva che la sua condotta, per quanto gravemente colpevole, avesse integrato gli estremi della fattispecie legale di cui all’art. 323 c.p. e, di conseguenza, negava che R.A. avesse posto in essere una condotta qualificabile come concorso nel medesimo reato. Quanto al reato di truffa giudicava non vero che R.A. avesse messo in atto artifici atti ad indurre autonomamente in errore i debitori, avendo egli agito all’interno del processo di esecuzione, nel contraddittorio con le parti e sotto la direzione del giudice dell’esecuzione. Negava, altresì, che R.A. , rappresentando all’Istituto di credito che, in difetto di spontaneo pagamento avrebbe agito in via esecutiva, avesse tentato una estorsione, mancando l’elemento oggettivo dell’ingiustizia del profitto. Rigettava la richiesta risarcitoria di Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. con riguardo all’illecito civile ex art. 2043 c.c., ritenendo che il giudice civile del rinvio, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile, avrebbe dovuto attenersi, ai fini dell’accertamento del nesso di causa, alle regole di giudizio del diritto penale, essendo in questione, ai sensi dell’art. 185 c.p., il riconoscimento del danno da reato. Intesa San Paolo S.P.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio, articolando nove motivi, corredati di memoria. Resistono con autonomo controricorso M.O. e Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. Anche Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. propone ricorso per cassazione, affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria. Ad esso resistono con autonomo controricorso M.O. , R.A. . Ragioni della decisione Ricorso di Intesa San Paolo S.P.A. 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 110 e 323 c.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’errore imputato alla Corte d’Appello è quello di avere sbrigativamente negato che fosse stato provato l’atteggiamento psicologico doloso di M.O. , escludendo che la sua condotta integrasse gli estremi della fattispecie legale di cui all’art. 323 c.p., nonostante egli a avesse trattato, nel corso della stessa udienza, 35 procedure di liquidazione ed avesse emesso, nella stessa data, 35 ordinanze di assegnazione, tra loro identiche, a favore di altrettante associazioni di fatto, costituite ad hoc, riportanti nomi di santi per un valore complessivo di sette miliardi di Lire b non avesse riunito le 35 procedure esecutive. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 640 c.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata negato la configurabilità del concorso nel reato di truffa nei confronti di R.A. , dato che l’attività ascrittagli era stata posta in essere all’interno del processo di esecuzione, quindi, in un processo giurisdizionale svoltosi nel contraddittorio con le parti e sotto la direzione del giudice. Inoltre, la Corte territoriale aveva rilevato che i terzi pignorati non avevano proposto alcun tipo di opposizione esecutiva per arginare la proliferazione di procedure, omettendo, tuttavia, di considerare che i precetti erano stati notificati dopo due o tre giorni dalla notifica di ben 1225 ordinanze in forma esecutiva e che il terzo pignorato, il quale non si identifica con il soggetto passivo dell’esecuzione, non è normalmente legittimato a proporre opposizione. 3. Con il terzo motivo la società denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 56 c.p. e dell’art. 629 c.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo il giudice del rinvio escluso, in difetto dell’elemento oggettivo dell’ingiustizia del profitto, la ricorrenza della tentata estorsione imputata ad R.A. . La tesi della ricorrente è che dalle deposizioni riportate nel ricorso, e soprattutto da quella di Me. e di V. , rispettivamente, vicedirettore e direttore della filiale di XXXXXXXX, si evincesse chiaramente la tentata estorsione da parte di R.A. . Inoltre, la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto che la pretesa, normalmente legittima di una somma di denaro, assume i caratteri dell’illecito e configura il reato di estorsione, tentata o consumata, quando, per la sua palese sproporzione e per essere accompagnata dalla riserva di far valere le proprie ragioni nei modi di legge ove la somma non venga corrisposta, assuma la consistenza di una minaccia. 4. Con il quarto motivo la ricorrente imputa al giudice a quo la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente per avere disposto la restituzione di quanto fatto oggetto di sequestro e confisca agli aventi diritto. Tale ultima espressione, quella di aventi diritto, non individuando nei soggetti che emisero gli assegni consegnati all’epoca ad R.A. i beneficiari della restituzione, non permetterebbe di escludere che anche R.A. si consideri annoverato tra gli aventi diritto. Ricorso di Rete Ferroviaria Italiana S.P.A 5. Con il primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 384 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di limiti del giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La tesi della ricorrente è che la sentenza anziché motivare, come le era stato chiesto dalla sentenza rescindente, in merito alla fondatezza delle specifiche doglianze proposte da R.A. e M.O. circa la configurazione dei reati loro ascritti, avrebbe sviluppato un percorso motivazionale autonomo, senza dar conto dei mezzi di impugnazione esaminati, della loro fondatezza e del relativo proponente. 6. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la Corte territoriale, escludendo che la condotta di R.A. avesse integrato gli estremi del reato di truffa, non avrebbe preso in considerazione l’artificiosa frammentazione del credito, realizzata attraverso la cessione della trentacinquesima parte di esso ad altrettante associazioni costituite esclusivamente a tale scopo. 7. Con il terzo motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione degli artt. 640 c.p. e ss. e di ogni altra norma e principio in materia di configurazione del reato di truffa, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’errore consisterebbe nell’aver confuso la condotta in sé e per sé considerata con il luogo in cui si era sviluppata, nel senso che il fatto che parte dell’azione di R.A. si fosse svolta nel processo non avrebbe dovuto impedire di considerare ricorrenti gli artifici ed i raggiri denunciati. Il giudice del rinvio avrebbe, in aggiunta, attribuito erroneamente rilevanza alla mancata opposizione dei terzi pignorati, senza considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’omessa diligenza da parte della persona offesa dal reato non esclude che la condotta astrattamente truffaldina integri gli estremi del reato. 8. Con il quarto motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 223 c.p. e di ogni altra norma e principio in materia di configurazione del reato di abuso d’ufficio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 546 c.p.c., anche in relazione all’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Escludendo il concorso nel reato di abuso d’ufficio da parte di M.O. , mancando il dolo, la Corte territoriale non avrebbe reso note le motivazioni a sostegno della propria conclusione, a fronte dei precedenti accertamenti di merito compiuti dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Roma e non avrebbe considerato che la giurisprudenza di legittimità ritiene raggiunta la prova della certezza che la volontà dell’imputato fosse volta a procurarsi il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto non solo in considerazione della condotta non iure, ma anche della specifica competenza professionale dell’agente, dell’apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento, dei rapporti personali tra l’agente e il soggetto che dal provvedimento trae un vantaggio o subisce un danno. 9. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 629 e 56 c.p. e di ogni altra norma e principio in materia di configurazione del reato di tentata estorsione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata valutato la condotta di R.A. in via puramente astratta, senza considerazione per lo specifico contesto nel quale si era collocata. 10. Mette conto osservare che l’atto proposto da Rete Ferroviaria Italiana S.P.A., anche se denominato controricorso, non contesta il ricorso principale, ma aderisce ad esso, perciò deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, i cui motivi - dal primo al quarto sovrapponibili ai motivi numeri uno e due del ricorso di Intesa San Paolo S.P.A., il quinto corrispondente al motivo numero tre del ricorso di Intesa San Paolo S.p.a. - seguono le sorti del ricorso presentato da Intesa San Paolo S.p.a. 10. Rilevato che le società ricorrenti invocavano il risarcimento del danno ingiusto cagionato dal comportamento asseritamente illecito posto in essere da un magistrato, M.O. , nell’esercizio delle sue funzioni, va considerato che l’azione risarcitoria diretta contro il magistrato è possibile, ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 13 solo nell’ipotesi in cui sia intervenuta sentenza penale di condanna del magistrato passata in giudicato ovvero in quella in cui la domanda stessa, in quanto inserita nel processo penale mediante costituzione di parte civile, sia oggetto di decisione del giudice penale contestualmente all’accertamento del verificarsi del reato Cass. 29/04/2003, n. 6697 perché, invece, la mera deduzione della configurabilità come reato del comportamento attribuito al magistrato vanificherebbe le finalità perseguite dal legislatore ed eluderebbe un istituto di garanzia approntato a difesa della funzione giurisdizionale e non già del singolo soggetto che la esercita. 11. Che il fatto produttivo di danno rivesta una duplice valenza, potendo costituire, allo stesso tempo, sia un illecito civile che un illecito penale, e/o il rilievo da parte del giudice penale della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso a produrre un danno ingiusto non sono, dunque, sufficienti. 11.1. Ricorre, infatti, un’ipotesi eccezionale di pregiudizialità necessaria dell’accertamento penale del fatto reato, come si desume dal testuale riferimento della norma al fatto-reato commesso dal magistrato il che implica il preventivo controllo, nelle forme già enucleate, dell’ammissibilità della domanda risarcitoria. 11.2. Nel caso di specie, invece, la Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati per intervenuta prescrizione e la Corte di Cassazione, nella sentenza rescindente, aveva rimesso al giudice del rinvio un nuovo esame in ordine alla sussistenza del concorso degli imputati nei reati di truffa e di abuso d’ufficio e delle prove dichiarative relative alla responsabilità di R.A. per il reato di tentata estorsione. 11.3.Di conseguenza, deve ritenersi che facciano difetto i presupposti per far valere la responsabilità risarcitoria del magistrato, non essendovi stato il preventivo accertamento della fondatezza della domanda, nei termini richiesti dalla legge accertamento necessario al fine di garantire la protezione dei valori di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale, sanciti negli artt. da 101 a 113 Cost., nel più ampio quadro di quelle condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati che la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono . e che servono ad assicurare che l’attività del giudice sia immune da vincoli così Cass. 03/01/2014, n. 41 e, soprattutto, ai fini che qui interessano, non surrogabile con quello che il giudice civile del rinvio compie del fatto ai fini dell’accoglimento della pretesa risarcitoria. 12. Deve essere chiarito che la pregiudizialità penale necessaria, basata sul fatto che la situazione sostanziale, l’effetto giuridico dedotto nel giudizio civile, il risarcimento del danno, sia collegata normativamente proprio e solo alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale, mantenuta dal legislatore e uscita indenne dal vaglio costituzionale, rappresenta un’eccezione al principio di autonomia del giudizio di rinvio rispetto al processo penale conclusosi con la sentenza di legittimità. 12.1. La L. n. 117 del 1988 è stata pensata in modo da garantire continuità storica nella disciplina organica della responsabilità del magistrato adottata, a seguito della consultazione referendaria dell’8 novembre 1987 che aveva travolto il sistema di filtri precedenti, è servita ad evitare che la responsabilità civile del giudice fosse abbandonata alle previsioni generali dell’art. 2043 del c.c. Risarcimento per fatto illecito o dell’art. 2236 c.c. Responsabilità del prestatore d’opera o assimilata a quella dei funzionari e dipendenti dello Stato a norma del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 23 Cass. 04/05/2005, n. 9288 . 12.2. Tenuto conto della particolare delicatezza degli interessi coinvolti, come già avvenuto per altri casi, e in considerazione del fatto che le garanzie processuali non consacrano valori assoluti e immutabili, ma ammettono una regolamentazione concreta, e spesso restrittiva, dei mezzi di tutela giudiziaria, da parte del legislatore si giustifica la costruzione di un sistema che contempera il diritto del cittadino asseritamente danneggiato da un atto commissivo o omissivo di un organo giurisdizionale di avanzare la propria pretesa risarcitoria con quella di garanzia della funzione giurisdizionale Cass. 04/05/2005, n. 9288 . 13. L’autonomia del giudizio di rinvio rispetto al processo penale conclusosi con la sentenza della Corte di legittimità impedisce di considerare gli accertamenti operati dal giudice civile del rinvio idonei ad acclarare la commissione del fatto reato da parte del magistrato. 14. Tale profilo merita un approfondimento, considerando che l’art. 622 c.p.p. si limita a disporre, con un meccanismo inverso rispetto a quello di cui all’art. 75 c.p.p., relativo alla trasmigrazione dell’azione civile già esercitata nel processo civile innanzi al giudice penale, che la Corte di Cassazione, qualora annulli la sentenza impugnata, debba, ai soli effetti civili e quando occorre, rinviare la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello, senza null’altro disciplinare quanto alle norme processuali destinate a regolare la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice civile, le quali devono essere ricavate in via interpretativa soprattutto, per quanto qui interessa, circa l’utilizzabilità delle prove raccolte nello processo penale, secondo regole processuali differenti il problema è rappresentato dal dubbio circa se si possa prescindere dai limiti di ammissibilità che ne dovrebbero regolare la sorte nel giudizio civile, ritenendo così utilizzabile anche la testimonianza della parte civile - Cass. pen, S.U., 29 settembre 2016, n. 46688 - e circa gli accertamenti da compiersi da parte del giudice d’Appello in sede di rinvio . 15. Il problema che sta a monte è che mentre la tutela giurisdizionale civile garantisce una reazione alla violazione dei diritti e tutta l’attività svolta nel processo civile costituisce lo strumento per l’attuazione dei diritti, il processo penale non solo persegue l’obiettivo di applicare la legge penale alla fattispecie concreta, ma riveste una ben più ampia funzione politico-assiologica di tutela di tutti i valori e gli interessi in gioco, a partire dai diritti fondamentali dell’imputato . Ed il favor rei qui esplica i suoi effetti tanto sul piano sostanziale - ove viene indicato quale ratio di alcuni istituti che escludono addirittura l’esistenza dell’illecito penale o, più semplicemente, ricollegano alla violazione della legge penale effetti meno gravi di quelli che altrimenti si verificherebbero - quanto su quello processuale, ove assurge a principio generale dell’intera regolamentazione del processo penale, affermandosi che, nel contrasto di posizioni che caratterizza l’attenuazione della potestà punitiva, il nostro legislatore verrebbe a dare una prevalente considerazione all’interesse dell’imputato. 16. Tra l’incudine del favor separationis e il martello del favor rei si collocano le strategie di azione di azione e di difesa assumibili dal soggetto danneggiato tra tali strategie rientra la decisione di costituirsi parte civile nel processo penale. Tale opzione che, pur continua ad essere giustificata oggi come ieri da fini di economia e di prevenzione dei giudicati contrastanti, in funzione della ontologica unicità del fatto storico fatto oggetto di accertamento nelle due sedi giudiziarie, consolida in modo definitivo la concezione della parte civile quale parte puramente eventuale del processo penale. 17. Il soggetto danneggiato, che liberamente opti per la costituzione di parte civile nel processo penale, al fine di trarre il massimo vantaggio possibile dal sistema probatorio tipico del processo penale, altrettanto liberamente e consapevolmente sceglie di soggiacere alle condizioni ed ai limiti che, in funzione di una tutela necessariamente differenziata, le peculiarità strutturali del processo penale razionalmente impongono all’esercizio dell’azione civile in tale sede. 18. Le divergenze e le differenziazioni del rito, a seconda della sede giudiziaria prescelta, sono considerate costituzionalmente legittime, se ed in quanto non comprimano in misura irragionevole oppure non producano addirittura una vanificazione dell’esercizio dei diritti processuali del soggetto danneggiato. 19. Da un lato, la costituzione di parte civile nel processo penale si prospetta, come lo strumento tendenzialmente preferibile di tutela del diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno per determinate categorie di reati. Dall’altro, la scelta concreta fra il cumulo o la separazione delle azioni - che il soggetto danneggiato ha l’onere di compiere, tenendo comparativamente conto dei vantaggi e degli svantaggi ottenibili, sul piano processuale, da ciascuna delle opzioni possibili - deve misurarsi con il fatto che la fattispecie genetica del diritto al risarcimento è, in base alla legge civile, più ampia ed articolata di quella configurabile in forza della norma incriminatrice penale essa, dunque, non è a quest’ultima esattamente sovrapponibile, ma configura e schiude un ambito di cognizione giudiziale ben più esteso, sì da preconizzare una ventaglio più ampio di forme di tutela reintegrativa che possono essere ottenute solo tramite una pronuncia del giudice civile e all’occorrenza di presupposti differenti. 19. A valle della scelta di costituirsi parte civile nel processo penale, si colloca l’eventualità del giudizio di rinvio dinanzi al giudice civile a seguito della sentenza di legittimità che annulli la sentenza penale. 20. Come si collochi questo giudizio rispetto al processo già celebrato e conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione, quali effetti vi esplichi la sentenza di annullamento e, dal punto di vista processuale, a quali regole debba soggiacere sono questioni assai controverse ed aperte in dottrina ed in giurisprudenza. 20.1. Più in particolare, gli interrogativi che attendono una risposta chiarificatrice involgono - l’oggetto del processo, essendo il diritto risarcitorio uno di quelli eterodeterminati, con la conseguenza che la sua identificazione avviene sulla scorta del petitum e della causa petendi - il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, posto che l’azione civile esercitata nel processo penale risultava legata al reato oggetto di accertamento penale - la sorte dell’attività difensiva svolta dalle parti nel processo penale essendo incentrata sulla responsabilità dell’imputato è legittimo chiedersi, se meno l’esigenza di accertare il fatto reato, sia spendibile per la prospettazione dell’illecito civile - i reati a condotta vincolata l’interrogativo è, se dovendo presentare le specifiche modalità previste dalla norma penale, possano rilevare anche se realizzati con modalità diverse da quelle tipizzate dalla norma penale - la rilevanza da riconoscersi all’elemento soggettivo, sia nell’ipotesi in cui il reato da accertare in sede penale fosse solo perseguibile a titolo di dolo - il dubbio è se a fini risarcitori possa rilevare anche la colpa - sia quando il reato accertato fosse colposo il dubbio in tal caso è se la colpa penale coincida con la colpa in sede civile - il titolo della responsabilità civile il dubbio è se in sede risarcitoria sia possibile far valere una responsabilità oggettiva anche quando, in sede penale, l’azione civile era stata esercitata per un reato colposo - l’effetto preclusivo di una causa di punibilità in sede penale sulla domanda risarcitoria trasmigrata in sede civile - lo svolgimento di attività assertiva nel giudizio civile. 21. Nevralgico e preliminare risulta determinare quale sia la configurazione strutturale e funzionale del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. 21.1. Prima di saggiare le tesi che si contendono il campo, occorre tener conto che il legislatore processuale, pur avendo di fronte a sé un’altra opzione, ha scelto di affidare il giudizio di rinvio di cui all’art. 622 c.p.c. al giudice civile. In astratto, infatti, non gli era precluso disporre un ritorno della causa al giudice penale d’appello, soddisfacendo la circostanza costituita dal trattarsi di una decisione comunque emessa da un giudice penale, su un’impugnazione proposta avverso una sentenza penale e nel corso di un processo penale, sia pure arricchito dall’originaria, strutturale connessione delle due azioni come, peraltro, previsto dal codice di procedura penale nelle altre ipotesi in cui il giudizio permane in sede penale, sebbene coinvolga questioni relative alla sola azione civile esercitata nel processo penale, nelle quali è del tutto pacifico che il giudice applichi alla azione civile le regole penali, come nel caso di appello proposto dalla sola parte civile avverso la sentenza di primo grado proscioglimento, ove la Corte di merito decide l’impugnazione previo accertamento incidentale della sussistenza o meno della responsabilità penale applicando le regole penali, come previsto dall’art. 573 c.p.p. . 21.2. L’essersi orientato in tutt’altra direzione non è privo di rilievo, risponde evidentemente ad una precisa ratio e proprio tale ratio merita di essere analizzata, anche andando oltre il linguaggio normativo che certamente non può definirsi appagante, perché l’uso dell’espressione rinvio cfr. infra in luogo di quella più consona o almeno fonte di minori equivoci di rimessione , è alla base di talune soluzioni che, ad un’analisi attenta, risultano irrispettose della scelta normativa. 22. Le tesi in campo sono tre. 22.1. La più diffusa, fatta propria anche dalla Corte di Cassazione penale da ultimo Cass. 04/02/2016, n. 27045 Cass. 10/02/2015, n. 1193 muove dalla considerazione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.c. quale fase rescissoria dell’impugnazione, la cui fase rescindente è stata definita con la sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione, in quanto l’azione civile esercitata nel processo penale non sarebbe che quella per il risarcimento del danno, patrimoniale o non, cagionato dal reato, ai sensi degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.c., e ne trae principalmente le seguenti implicazioni a nel giudizio civile devono utilizzarsi le stesse regole applicate nel processo penale, con il conseguente accoglimento della domanda risarcitoria o restitutoria solo ove sussistano i presupposti per il riconoscimento, sia pure incidentale, della responsabilità penale dell’imputato, secondo i canoni propri del processo penale b il principio di diritto enunciato dalla sentenza penale di annullamento è vincolante per il giudice del rinvio. 22.2. La seconda tesi ricostruisce il giudizio di rinvio ex art. 622 in termini di procedimento autonomo su di un piano tanto morfologico quanto funzionale, atteso che, a seguito dell’annullamento ai soli effetti civili, si realizzerebbe una scissione strutturale tra giudizi e una divaricazione funzionale tra materie a seguito della restituzione dell’azione civile così ripristinata all’organo giudiziario cui essa appartiene naturalmente. Soltanto formalmente sarebbe lecito discorrere, pertanto, di una prosecuzione del giudizio, mentre neanche su di un piano formale risulterebbe legittimo qualificarla come continuazione del giudizio penale, giacché il giudizio di rinvio si svolge solo tecnicamente secondo la disciplina dettata dagli artt. 392-394 c.p.c. 22.3. Si è delineata in dottrina una terza tesi, di carattere intermedio e compromissorio, secondo la quale il giudizio di rinvio sarebbe vicenda autonoma rispetto al processo penale, non rappresentandone - sia pure ai fini della sola statuizione sugli effetti civili - la prosecuzione avanti alla giurisdizione ordinaria civile, successivamente alla intervenuta fase di cassazione in sede penale e pertanto dotata di autonomia strutturale e funzionale essendosi verificata una scissione tra le materie sottoposte a giudizio mediante il ritorno dell’azione civile alla cognizione del suo giudice naturale tale autonomia non sarebbe piena nè effettiva, però, perché vi si sostiene che il giudice civile dovrebbe uniformarsi al principio di diritto contenuto nella pronuncia penale di legittimità, e ciò perché egli è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione e dalle questioni da essa decise, secondo il combinato disposto dell’art. 384 disp. att. c.p.c., comma 2 e art. 143 disp. att. c.p.c. . La sentenza della Cassazione penale vincolerebbe, pertanto, il giudice di rinvio non solo in ordine al principio di diritto affermato, ma anche quanto alle questioni di fatto costituenti il presupposto necessario ed inderogabile della pronuncia . 23. Mentre l’adozione della prima tesi e, in parte, della terza escluderebbe la rilevanza delle questioni sollevate sub § 20 e § 20.1 la seconda è, al contrario, proprio quella da cui dette questioni traggono origine, imponendone l’esame. 24. La Terza Sezione civile di questa Corte, con la pronuncia n. 9358 del 12/04/2017, a mente della quale È vero che, tecnicamente, il giudizio di rinvio è regolato dagli artt. 392-394 c.p.c., ma è altrettanto evidente che non è per questo in alcun modo ipotizzabile un vincolo come quello che consegue all’enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, da parte di questa Corte - seguita dall’ordinanza 09/04/2019, n. 9799, secondo cui nell’accertamento della sussistenza di determinati fatti, il giudice civile valuta liberamente le prove raccolte in sede penale, in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale, l’utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese da una coimputata ai sensi dell’art. 192 c.p.p. è questione che riguarda esclusivamente le regole che presiedono alla formazione della prova nell’ambito del processo penale, non assumendo alcun rilievo nel giudizio civile, teso a verificare la fondatezza degli addebiti mossi ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento civile - ha gettato le basi per la formulazione della seconda tesi tesi alla quale questa Corte intende dar seguito, offrendo si vedano già in tal senso Cass. 13/06/2019, n. 15829 e Cass. 23/06/2019, n. 16916 un ulteriore contributo nell’analisi di tutte le implicazioni derivanti dalla natura evidentemente non meramente prosecutoria del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.c., da essa sottesa, in ordine alla sottrazione ai canoni del processo penale e alla non vincolatività del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente. 25. La conclusione di questo Collegio è, dunque, che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza penale sia autonomo sostanzialmente e funzionalmente da quello penale e legato ad esso solo dal punto di vista formale, rappresentando il giudizio di rinvio, ex art. 622 c.p.p., la via fisiologica per transitare dal processo penale a quello civile quando parte impugnante sia la parte civile non essendo più in discussione i temi centrali del giudizio penale, quali la sussistenza del fatto, la sua illiceità e l’attribuibilità all’imputato, l’ulteriore svolgimento del giudizio davanti al giudice civile si configura come prosecuzione solo formale del processo penale, giacché presenta quell’autonomia strutturale e funzionale che concretizza la scissione tra le materie oggetto del giudizio, con la restituzione dell’azione civile alla giurisdizione cui essa naturalmente compete. 26. Nella sostanza, nel giudizio di rinvio non vi è più spazio per ulteriori interventi del giudice penale, essendo venuta meno l’esigenza di qualunque accertamento agli effetti penali il processo sul versante penalistico risulta del tutto esaurito ed il seguito appartiene al giudice civile, alla sua competenza ed alle regole proprie del processo civile. Una volta venuto meno lo spazio per ulteriori pronunce del giudice penale, mancherebbe la ragion d’essere della speciale competenza promiscua penale e civile attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile Cass. pen., 27/04/2010, n. 32577 Cass. pen. 17/04/2013, n. 23944 , facendo difetto quell’interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permanere della questione in sede penale in virtù del principio di economia processuale, la decisione sugli aspetti civili viene rimessa al giudice civile, competente a pronunciarsi sia sull’an che sul quantum, avendo il giudizio di rinvio, disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.c., ad oggetto un tema ed una situazione giuridica soggettiva autonomi rispetto a quelli concernenti il dovere di punire, pur avendo in comune il fatto, quale presupposto del diritto al risarcimento . 27. La giustificazione di tale approdo esige che si chiariscano sia pure sinteticamente i caratteri dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale nonché i rapporti tra il giudizio civile e quello penale ed i loro caratteri irrinunciabili, perché dettati dalla diversa finalità il tutto nel sistema nuovo ispirato alla separazione della giurisdizione civile da quella penale. 28. Il codice del 1988 ha operato una scelta di compromesso, animata da due principi in evidenza non convergenti il rafforzamento dei diritti della parte civile e l’accentuata tendenza a far rifluire la pretesa risarcitoria fuori dal processo penale, ma non si è espressamente fatto carico delle conseguenze. 29. Il punto di origine del ragionamento è, dunque, il venir meno del principio dell’unità della giurisdizione, fondato su una concezione del processo di matrice punitiva e su un sistema processuale inquisitorio, il quale, disponendo delle tecniche adeguate per ricercare la verità, era ineludibilmente individuabile quale sede elettiva ed esclusiva per l’accertamento dei fatti storici posti alla base del reato, anche quando gli stessi fatti avessero avuto rilievo extrapenale. 30. Anche il superamento dell’avversione per la duplicazione dell’attività giurisdizionale e della superiore esigenza di giustizia, inerente alla certezza e alla stabilità delle situazioni e dei rapporti giuridici, da cui derivava la necessità di evitare contrasti tra giudicati di diverse giurisdizioni, ha avuto il suo peso soprattutto, però, è risultato determinante lo svuotamento della supremazia della giustizia penale nei rapporti tra processo penale e processo civile, realizzata, dal punto di vista definito statico, con il congegno dell’efficacia vincolante dell’accertamento penale anche nel giudizio civile prevalenza , e, dal punto di vista dinamico, sottraendo al giudice civile la cognizione preventiva di fatti potenzialmente accertabili dal giudice penale con l’imposizione della sospensione del processo civile, in caso di pendenza dell’azione civile e di quella penale, in attesa delle statuizioni del giudice penale precedenza . 30.1. Si è così aperta la strada all’opposto principio del favor separationis e ad un nuovo modo di intendere i rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, le cui implicazioni devono essere individuate volta per volta, anche allo scopo di evitare scelte irrazionali scelte che si potrebbe pensare di giustificare con il fatto indiscutibile che i capisaldi concettuali alla base del sistema processuale voluto dal legislatore del 1988 non sempre si stagliano nitidamente a livello di enunciazione positiva, visto che alcune fattispecie che prescrivono l’efficacia estensiva del giudicato penale anche in sede extrapenale non sono state totalmente espunte dal sistema artt. 651-654 c.p.p. . 31. Uno dei primi corollari travolti dal principio di separazione è il convincimento che l’art. 24 Cost., insieme con la garanzia costituzionale di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, anche scegliendo di costituirsi parte civile nel processo penale, implichi anche copertura costituzionale del simultaneus processus Corte Cost. 25/03/1996, n. 98 . Pur non potendosi trascurare che, anche in ragione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 CEDU e art. 111 Cost., comma 2, la proposizione dell’azione civile all’interno del processo penale aggravi l’attività processuale di accertamento del reato a scapito dell’obiettivo di semplificazione e di economia del processo penale e rischi di trasformare il processo accusatorio in un ibrido, in ultima analisi è innegabile che la concentrazione in una sola sede dell’esame dei profili penalistici e civilistici del medesimo fatto costituisca un fattore di snellimento dei processi e serva ad evitare il rischio di decisioni contrastanti da parte di organi giurisdizionali diversi. 32. A seguire va preso in considerazione l’art. 75 c.p.c., comma 2, che, confermando l’autonomia dell’azione civile rispetto al parallelo processo penale, costituisce un indice sintomatico della volontà del codice del 1988 di incentivare l’esercizio dell’azione civile nella sede sua propria almeno ove il processo penale si concluda con una sentenza irrevocabile di condanna, prevedendo che essa, nei confronti del danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile e non abbia esercitato l’azione civile in sede propria ai sensi dell’art. 75 c.p.p., comma 2, abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile quanto all’accertamento della sussistenza del fatto o circa il fatto che l’imputato non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima art. 651 c.p.p. . Diversamente avviene per la sentenza irrevocabile di assoluzione, la quale - per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nella parte finale dell’art. 652 c.p.p., comma 1, - non produce effetti nel giudizio civile ove l’azione civile sia stata proposta davanti al giudice civile prima della sentenza penale di primo grado e non sia stata trasferita nel processo penale. 33. È pur vero che al di fuori della disciplina di cui all’art. 75 c.p.p. si registrano ancora ipotesi di sospensione per pregiudizialità penale - in base al combinato disposto dell’art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p. - ma esse devono considerarsi eccezionali. Difatti, secondo giurisprudenza costante, perché possa essere sospeso un giudizio extrapenale è necessario, da un lato, che una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto diretto sul diritto oggetto del giudizio e, da un altro lato, che la sentenza penale possa effettivamente assumere nella diversa sede efficacia di giudicato. Parimenti, in alcuni settori professionali resistono disposizioni che prevedono la sospensione del procedimento disciplinare per fatti che assumono doppia valenza illecita. Tuttavia, in continuità con la regola del favor separationis, si osserva un tendenziale impulso, ispirato al principio generale dell’ordinamento della parità e della originarietà dei diversi ordini giurisdizionali, al contenimento delle ipotesi di interferenza tra i diversi procedimenti, cui fa da pendant la tendenza a considerare di stretta interpretazione ogni disposizione che si ponga come derogatoria rispetto al favor separationis. 34. In particolare, ciò che rileva è che l’efficacia di giudicato della sentenza irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile di danno si esplichi nel solo caso di giudizio autonomamente instaurato innanzi al giudice civile sin dal primo grado, e non anche nel caso di annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello ai sensi dell’art. 622 c.p.p. in quest’ultima evenienza, infatti, la sentenza di assoluzione dell’imputato, annullata su ricorso della parte civile, pur restando ferma quanto agli effetti penali, non produce effetti extrapenali Cass. 24/11/1998, n. 11897 , se non quando il giudicato penale si formi in tempo utile per essere fatto valere in sede civile se ciò non avviene significa, per contro, che potrà utilizzarsi, ove ve ne siano i presupposti, il rimedio di cui all’art. 395 c.p.c. 35. Dall’art. 538 c.p.c., comma 1, . quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti si trae ulteriore riprova che la decisione sulla domanda della parte civile è collegata alla condanna dell’imputato il che rende sempre più chiaro che l’azione civile promossa nel processo penale ha carattere accessorio e subordinato rispetto agli scopi propri dell’azione penale di accertamento della responsabilità penale dell’imputato. 35.1. E che tali caratteri non risultino in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. è già stato acclarato dalla Consulta con la sentenza n. 12 del 29/01/2016, per la quale è vero che il danneggiato, ove l’imputato sia stato prosciolto, vede allontanarsi nel tempo l’ottenimento di una pronuncia sulla sua richiesta risarcitoria - perché è obbligato ad attendere l’esito di un autonomo giudizio civile - ma ciò si giustifica in ragione del carattere recessivo dell’interesse del danneggiato al risarcimento rispetto al superiore interesse all’accertamento della responsabilità dell’imputato cui è votato il processo penale. 35.2. Nè tale indirizzo del sistema risulta incompatibile con l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che, istituendo norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, obbliga sì gli Stati membri a garantire alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo , ma statuisce altresì che tale obbligo è espressamente subordinato alla condizione che il diritto nazionale non preveda che tale decisione sia adottata nell’ambito di un altro procedimento giudiziario . 36. Coerente con tale sistema è anche l’eventualità che il giudice penale accerti la responsabilità penale dell’imputato, ma rigetti la domanda restitutoria o risarcitoria della parte civile, precludendo a quest’ultima l’instaurazione di un nuovo giudizio che non sia giustificata da diverse e distinte ragioni di danno, ovvero dalla diversità di petitum rispetto a quello originariamente fatto valere. 37. La sentenza penale di assoluzione non è, invece, dotata di effetti preclusivi sulla domanda della parte civile l’art. 652 c.p.p., innovando rispetto al codice previgente, si limita ad attribuire efficacia di giudicato, nel giudizio civile di danno, a taluni accertamenti contenuti nella sentenza irrevocabile di assoluzione nei confronti di chi si sia costituito o sia stato posto in grado di costituirsi parte civile e non abbia esercitato l’azione civile ai sensi dell’art. 75 c.p.p., comma 2. 38. Esigenze di economia processuale ispirano la disposizione, ritenuta, non a caso, eccezionale - Cass., Sez. Un., 29/09/2016, n. 46688 - contenuta nell’art. 578 c.p.p., secondo cui se è stata pronunciata condanna, anche generica, dell’imputato alle restituzioni o al risarcimento dei danni a favore della parte civile, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione, decidono comunque sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 39. Un altro tassello del sistema è costituito dal potere di impugnare da parte del danneggiato costituitosi parte civile le sentenze di proscioglimento, con conseguente facoltà del giudice dell’impugnazione di decidere sulla domanda di risarcimento e su quella restitutoria, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto, in quanto il giudice dell’impugnazione ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare . 40. In altri termini, l’accoglimento dell’impugnazione della sentenza di proscioglimento conferisce eccezionalmente al giudice penale il potere di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria o restitutoria. 41. Per di più l’impugnazione per i soli effetti civili, ex art. 573 c.p.p., deve essere proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale indipendentemente dal fatto che essa si accompagni all’impugnazione agli effetti penali di talché il suo buon esito presuppone l’accertamento della sussistenza del reato, anche solo ai limitati effetti civili, con la conseguenza che il giudice del gravame deve valutare la sussistenza della responsabilità dell’imputato, secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione di regole proprie del diritto civile che evocano ipotesi di inversione dell’onere della prova o, peggio ancora, di responsabilità oggettiva Cass. pen. 18/06/2015, n. 42995 . 42. A precisare i termini della separatezza del giudizio civile da quello penale ha contribuito la Consulta, quando sent. n. 353 del 27/07/1994 ha sottolineato il carattere accessorio e subordinato dell’azione civile esercitata nel processo penale, giustificandone gli adattamenti perché derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze di interesse pubblico, connesse all’accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi esigenze assenti ove il danneggiato scelga di esercitare l’azione restitutoria e risarcitoria nel processo civile Corte Cost. n. 532 del’1/01/1995 . 43. Il senso del ragionamento è chiaro il danneggiato è una sorta di ospite nel processo penale - in dottrina la posizione del responsabile civile è ritenuta equiparabile a quella del convenuto o del terzo chiamato in causa nel processo civile artt. 166 e 271 c.p.c. , così come quella della parte civile, è equiparabile a quella dell’attore, mantiene la sua connotazione civilistica - ma ha compiuto una scelta processuale precisa, dopo avere valutato vantaggi e svantaggi delle alternative disponibili, e, una volta, optato per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale ne subisce gli indispensabili condizionamenti Corte Cost. n. 94 del 10/04/1996 Corte Cost. n. 424 del 30/12/1998 Corte Cost. n. 12/2016, cit. . 44. Tali condizionamenti non hanno ragione d’essere là dove non ricorra una esigenza di tutela della funzione del processo penale tant’è che la Consulta Corte Cost. n. 353/1994, cit. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 600 c.p.c., comma 3, per cui il giudice d’appello può disporre la sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno , anziché quando ricorrono gravi motivi , così come previsto dall’art. 283 c.p.c., con l’ulteriore conseguenza della non irragionevolezza della diversificazione dei diritti e dei poteri processuali attribuiti alla parte civile ed all’imputato, ritenuti in più occasioni, dalla stessa Corte costituzionale, titolari di situazioni soggettive non omologabili . 45. In questa cornice di riferimento si colloca l’art. 622 c.p.p. secondo cui qualora, in sede di legittimità, la sentenza sia annullata, fermi gli effetti penali , limitatamente alle disposizioni o ai capi riguardanti l’azione civile, ovvero sia accolto il ricorso della sola parte civile contro la sentenza di proscioglimento, la Corte rinvia, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile . 46. In sostanza, il giudizio di rinvio dinanzi al giudice civile consegue all’impugnazione della sentenza penale di condanna e del suo annullamento ai soli effetti civili ovvero all’impugnazione, proposta dalla sola parte civile, della sentenza di proscioglimento, annullata ai soli effetti civili. 47. Non si tratta di una previsione propriamente nuova, posto che riproduce, per un verso, l’art. 541 del codice abrogato e quanto al contenuto nuovo - l’aggiunta è relativa all’accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato quando la Corte di cassazione annulla la sentenza per i soli effetti civili, l’eventuale giudizio di rinvio, fermi restando gli effetti penali, si svolgerà davanti al giudice civile competente in grado di appello, anche se l’annullamento riguarda una sentenza inappellabile - esso si traduce in una applicazione estensiva della previsione dell’art. 541 c.p.p., già avallata dalla giurisprudenza ad esempio Cass., Sez. Un., 30/11/1974, n. 306 ,che il legislatore si è limitato a recepire. 48. Che la scelta normativa evocasse il tema dei rapporti tra azione civile ed azione penale fu chiaro alle Sezioni unite della Corte di Cassazione penale nella nota sentenza Sciortino sent. 18/11/2013, n. 40109 , ove venne affermato il tema proposto si trattava di accogliere il ricorso dell’imputato nei confronti della sentenza di appello che, dichiarando di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato o per amnistia, aveva confermato le statuizioni civili, senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato involge scelte di sistema attinenti ai rapporti tra azione civile ed azione penale nell’attuale assetto codicistico, ispirato al favor separationis che ha ricadute immediate sulla tutela della parte civile, attese le diverse forme del giudizio di rinvio, a seconda che esso sia disposto verso il giudice civile ovvero verso il giudice penale. 49. Ciò che più rileva è che fu messo in risalto che in circostanza nella quale non ha luogo alcun proseguimento dell’azione penale, la corte di cassazione non può fare a meno di restituire la cognizione in sede di rinvio . all’organo giudiziario cui appartiene naturalmente , senza che sia d’ostacolo il fatto che il giudice del rinvio debba applicare le regole e le forme della procedura civile, che potrebbero ritenersi meno favorevoli agli interessi del danneggiato dal reato rispetto a quelle del processo penale. Il danneggiato è ritenuto in grado di rappresentarsi l’eventualità che venga meno, in presenza di cause di estinzione del reato o di improcedibilità dell’azione penale, la giustificazione della permanenza del giudizio in senso penale. 50. Del resto, le posizioni delle parti sono controbilanciate, per quanto riguarda il danneggiato, dalla possibilità, in sede di rinvio di agire per il riconoscimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione civilistica, mentre quanto all’imputato, il suo interesse al pieno accertamento della sua innocenza, anche ai fini della responsabilità civile, è assicurato dall’opzione di rinuncia alla prescrizione - art. 157 c.p.c., comma 7, - o all’amnistia - Corte Cost., sent. n. 175 del 14/07/1971 -. Per dovere di precisione va osservato che la formulazione dell’art. 622 c.p.p. non distingue la natura del vizio che inficia le statuizioni civili assunte dal giudice penale potranno, dunque, rientrarci tanto vizi di motivazione in relazione ai capi o ai punti oggetto del ricorso, quanto violazioni di legge, comprese quelle afferenti a norme di natura procedurale, relative al rapporto processuale scaturente dall’azione civile nel processo penale. 51. Un dato è certo l’annullamento del giudizio penale preclude un ritorno del processo al giudice penale in ogni caso, cioè sia nell’ipotesi di un ricorso dell’imputato che investa solo il capo relativo alla responsabilità civile restando preclusa, in virtù del principio devolutivo, ogni incidenza sul capo penale, su cui è stata espressa una decisione irrevocabile , sia in quella per cui l’imputato ritenga di impugnare formalmente anche il capo penale. In quest’ultimo caso il ricorso è d ritenersi inammissibile in virtù del principio, già affermato dalle stesse Sezioni unite, secondo cui, in presenza dell’accertamento di una causa di estinzione del reato, non sono deducibili in sede di legittimità vizi di motivazione che investano il merito della responsabilità penale , se non a costo di stravolgere le finalità ed i meccanismi decisori della giustizia penale in dipendenza da interessi civili ancora sub iudice che devono essere invece isolati e portati all’esame del giudice naturalmente competente ad esaminarli . 52. Sicché rappresenta proprio una conseguenza della sentenza Sciortino l’indirizzo giurisprudenziale più recente Cass. 8/06/2017, n. 34878 Cass. 21/04/2016, n. 29627 Cass. 23/02/2012, n. 15015 che si è espresso nel senso che il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell’imputato comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l’annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello . 53. L’autonomia del giudizio civile di cui all’art. 622 c.p.p. rispetto al processo penale trae argomento anche dai rapporti tra l’art. 185 c.p. e l’art. 2043 c.c. 53.1. A contendersi il campo sono due tesi la prima degrada l’art. 185 c.p. a mero duplicato dell’altra Cass. pen. 21/01/1992, n. 2521, per cui il diritto della persona danneggiata dal reato alla restituzione ed al risarcimento del danno ha natura prettamente civilistica, e la disposizione dell’art. 185 c.p. nulla aggiunge, ai fini del suo riconoscimento, al generale principio dell’art. 2043 c.c., secondo cui qualunque fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Non vale a modificare l’intrinseca natura privatistica di un fatto illecito, che sia definibile tale alla stregua delle citate norme civili, l’ulteriore condizione che il medesimo fatto sia punito dalla legge penale, espletando le due normative quella civile, con le regole che essa richiama in funzione integratrice, e quella penale una diversa funzione precettiva e sanzionatoria talché si è potuto giustamente affermare che tra le due fattispecie esiste esclusivamente una mera connessione genetica, mentre il diritto al risarcimento nasce non già dal reato, ma dal fatto storico che l’ordinamento configura come reato. la seconda accede all’idea che uno stesso fatto possa integrare un illecito penale ed un illecito civile, giacché il reato contiene tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, ma la responsabilità ai fini risarcitori resta unitaria ed unica, identificata nei suoi essentialia dall’art. 2043 c.c., con l’unica differenza rappresentata dalla possibile estensione della condanna risarcitoria ai danni non patrimoniali, essendo l’art. 185 c.p. non una fattispecie di responsabilità, in quanto non rappresenta che uno di cui , cioè una di quelle ipotesi, per molto tempo, invero l’unica, in cui è ammessa, ai sensi dell’art. 2059 c.c., la risarcibilità del danno non patrimoniale. 53.2. Il riconoscimento all’art. 2043 c.c., da parte della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 500 del 22/07/1999, dei caratteri di norma che non assegna tutela risarcitoria ad una situazione giuridica che era sì protetta, ma in modo non pieno, stante che vi faceva difetto la tutela risarcitoria, chiamata, come tale ad operare, in seconda battuta, solo ove un’altra norma del sistema - quella primaria - avesse qualificato la posizione giuridica della vittima assegnandole protezione da parte dell’ordinamento giuridico, ma quelli propri della norma primaria che assicura tutela risarcitoria solo in relazione all’ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante , ha avuto come conseguenza l’impossibilità di stabilire a priori quali siano gli interessi meritevoli di protezione risarcitoria, poiché caratteristica del fatto illecito delineato dall’art. 2043 c.c., inteso come norma primaria di protezione, è la sua atipicità. Spetta al giudice procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti, poiché solo la lesione di un interesse siffatto può dar luogo ad un danno ingiusto ed a tanto provvederà istituendo un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto e verificare se l’ordinamento possa tollerare che il danno prodottosi rimanga a carico della vittima. 54. Anche la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. che ha emancipato il risarcimento del danno non patrimoniale dal reato e ne ha fatto una categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona non connotato da rilevanza economica, è servita a rafforzare l’idea che il giudizio civile e quello penale siano autonomi. 55. E tale autonomia, dal punto di vista processuale e, in particolare probatorio, è stata consacrata, almeno con riferimento alla prova del nesso di causalità, dalla pronuncia a sezioni unite sent. n. 576 dell’11/01/2008 secondo cui In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non , mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio . 56. Raggiunta la dimostrazione della separazione del processo civile e di quello penale, è necessario riscontrarne i riflessi nel processo di rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p. e diversificarli secondo le ragioni per le quali il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è stato disposto a a seguito di annullamento su ricorso della parte civile ai soli effetti della responsabilità civile , ex art. 576 c.p.p., della sentenza di proscioglimento limitatamente agli effetti civili b a seguito dell’annullamento delle sole disposizioni o capi della sentenza penale di condanna dell’imputato che riguardano l’azione civile su ricorso dell’imputato ex art. 574 c.p.p. o della parte civile ex art. 576 c.p.p. c a seguito di pronuncia, nel precedente grado di giudizio, di condanna, anche generica alle restituzioni e al risarcimento dei danni, quando il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili art. 578 c.p.p. . 56.1. Nel primo caso l’annullamento ha ad oggetto gli effetti civili della sentenza di assoluzione, gli ultimi due devono essere ulteriormente disarticolati perché in un caso la sentenza penale di condanna, relativamente agli effetti penale, passa in giudicato, nell’altro, al contrario, non si forma alcun giudicato. 57. Bisogna cominciare col dire che c’è ampia unità di vedute circa il fatto che il giudizio che si svolge dinanzi al giudice del rinvio debba essere sottoposto al regime di cui all’art. 392 c.p.c. 57.1. Il convincimento trae partito dalla constatazione che comunque esso non è un giudizio che inizia ex novo, ma un giudizio che, principiato in sede penale, prosegue dinanzi al giudice civile per gli effetti civili. 57.2. E, in definitiva, che si parli di transiatio judicii, di trasmigrazione, ecc. per descrivere questo transito poco importa il meccanismo del rinvio è quello che sembra meglio rendere l’idea dei termini del collegamento che si instaura tra il processo penale e quello civile. 57.3. Equipararlo ad un comune giudizio di rinvio tout court significa, però, riconoscergli anche un carattere chiuso ai sensi dell’art. 394 c.p.c., con una serie di conseguenze - non è consentito l’intervento del terzo che non abbia partecipato al processo penale, se non nei limiti in cui egli deduca la titolarità di un diritto autonomo, al fine di prevenire un pregiudizio attuale che potrebbe derivargli dalla esecuzione della sentenza e che sia tale da legittimare la proposizione dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. Cass. 10/04/2015, n. 7175 Cass. 20/11/1998, n. 11743 - i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati dalla sentenza di cassazione, sicché anche in questo caso il giudice di rinvio è chiamato a compiere l’esame della controversia, rimanendo entro il solco tracciato da questa ultima sentenza, senza poterla sindacare o eludere, quand’anche risultasse erronea Cass. 28/06/1997, n. 5800 - l’efficacia preclusiva riguarda anche le questioni che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti nel giudizio di legittimità o essere rilevate d’ufficio dalla Corte di cassazione - l’atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio non deve contenere, ai fini della sua validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati l’atto introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione - il giudice del rinvio, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, può pronunciarsi su tutta la domanda proposta nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata e non sulle sole conclusioni formulate con l’atto di riassunzione - il regime dei nova si traduce nel divieto per le parti di svolgere nuova attività assertiva o probatoria, non necessaria in conseguenza della pronuncia di cassazione l’utilizzabilità della testimonianza resa dalla persona offesa in sede penale, giacché essa conserva il suo valore di prova - il ricorso alle presunzioni semplici da parte del giudice di rinvio è ammissibile nell’ambito del solco tracciato dalla sentenza di cassazione penale sugli stessi fatti di cui alla contestazione originaria il divieto per il giudice del rinvio, ove nel giudizio penale di merito il giudice si sia limitato a pronunciare condanna generica al risarcimento e la mancata liquidazione del danno non abbia formato oggetto di impugnazione, di ampliare i limiti del decisum propri della sentenza impugnata, procedendo alla liquidazione del danno quest’ultima conclusione, nondimeno, è stata superata da un recente orientamento Cass. 20/06/2017, n. 15182 che ha affermato che, nell’ipotesi di annullamento ai soli effetti civili della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda risarcitoria al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell’omessa pronuncia sul quantum ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale - la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 574 c.p.p., comma 4, - deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull’azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull’an da quella sul quantum. 58. Ci si persuade, tuttavia, che la tesi della natura chiusa del giudizio di rinvio non sia così saldamente ancorata e che essa ben meriti di essere rimeditata, ove si consideri a che il giudizio innanzi al giudice del rinvio si introduce mediante citazione art. 392 c.p.c., comma 2 , anziché con atto riassuntivo b che la citazione deve essere notificata alla parte personalmente e non nelle forme previste dall’art. 170 c.p.c., dettato come precisa la rubrica dell’articolo per la ipotesi del procedimento in corso c che dall’art. 393 c.p.c., a mente del quale all’ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, si desume in via indiretta che la sentenza del giudice del rinvio non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia nè di primo, nè di secondo grado , riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti Cass. 22/05/2006, n. 11936 d che il giudice del rinvio ha il compito di provvedere sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo, proprio perché la sua sentenza non ha carattere sostitutivo di alcuna precedente pronuncia Cass. 22/05/2006, n. 11936 . 59. La fondatezza della tesi che svaluta il carattere prosecutorio del giudizio di rinvio, esaltandone, invece, le caratteristiche di autonomia ed indipendenza trae partito dalla ricordata sentenza Sciortino delle stesse Sezioni unite penali di questa Corte, che ritengono applicabili, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., le regole e le forme della procedura civile. Non è dato dubitare che la Corte regolatrice intendesse riferirsi alla disciplina processuale e probatoria del processo civile, tali essendo, rispettivamente e indiscutibilmente, le forme e le regole di quel giudizio. 60. Altrettanto fecondo di implicazioni si rivela un altro pronunciamento delle stesse sezioni unite penali della Corte Cass., Sez. Un., 29/05/2008, n. 40049 , a mente del quale spetta alle sezioni civili della Corte il compito di fornire la corretta interpretazione delle disposizioni che regolano gli effetti nei giudizi civili delle decisioni adottate in altre sedi, compresa quella penale il giudice penale deve, quindi, quanto meno tendere ad un’interpretazione uniforme, che tenga conto del diritto vivente applicato dai giudici civili, e che eviti contrasti di giurisprudenza tanto più gravi in quanto non è prevista una sede deputata alla loro composizione. Ove si giustificasse un trattamento differenziato secondo che la pretesa civile della persona offesa venga azionata nel processo penale oppure in quello civile, una volta che il primo abbia definitivamente esaurito la sua funzione, si potrebbe determinare il paradosso che due persone danneggiate dallo stesso fatto illecito che abbiano scelto strategie processuali diverse, l’una di costituirsi parte civile nel giudizio penale e l’altra di esercitare l’azione di risarcimento dei danni in quello civile, la seconda potrebbe vedersi accolta la domanda risarcitoria e l’altra vedersela rigettata in conseguenza di una diversa più rigida applicazione della regola causale. 61. Se si scorrono i repertori di giurisprudenza ci si avvede che la meno recente giurisprudenza penale affermava che, una volta venuto meno lo spazio per ulteriori pronunce del giudice penale, mancherebbe la stessa ragion d’essere della speciale competenza promiscua penale e civile attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile Cass. pen., 27/04/2010, n. 32577 Cass. pen. 17/04/2013, n. 23944 e che, in virtù del principio di economia processuale, la decisione sugli aspetti civili doveva essere rimessa al giudice civile, competente a pronunciarsi sia sull’an, che sul quantum, avendo il giudizio di rinvio, disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.p., ad oggetto un tema ed una situazione giuridica soggettiva autonomi rispetto a quelli concernenti il dovere di punire, pur avendo in comune il fatto, quale presupposto del diritto al risarcimento . 62. Tanto basta per incrinare l’idea che la Corte di cassazione penale abbia il potere di stabilire, in sede di annullamento con rinvio al giudice civile, quali siano le regole e le forme da applicare in tale giudizio, essendo più che ragionevole e giustificato che tale compito spetti integralmente al giudice civile di appello e alla Corte di cassazione civile investita dell’eventuale impugnazione della decisione emessa in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p. 63. La responsabilità penale dell’imputato è definitiva, irrettrattabile ed intangibile la pronuncia della Corte di Cassazione penale che annulla le sole disposizioni o i soli capi che riguardano l’azione civile promossa in seno al processo penale ovvero accoglie il ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell’imputato ha superato le ragioni che avevano originariamente giustificato, a seguito della costituzione della parte civile nel procedimento penale, le rilevanti e consistenti deroghe alle modalità di istruzione e di accertamento dell’azione civile, imponendone i condizionamenti, i termini, i limiti e le latitudini proprie del codice di rito penale, dei suoi profili funzionali e delle sue specifiche finalità. 64. Se viene accolta dal giudice penale di primo grado la domanda restitutoria o risarcitoria della parte civile è solo perché vi è stata una pronuncia di condanna dell’imputato viceversa, se l’imputato viene prosciolto per qualsiasi causa il giudice penale è tenuto ad astenersi dal pronunciare sull’azione civile. Ove in sede di gravame, il giudice penale riformi la sentenza di condanna pronunciata dal primo giudice e prosciolga l’imputato ovvero, investito della sola impugnazione proposta dalla parte civile avverso l’assoluzione dell’imputato, detto giudice, non potendo restituire l’azione civile alla sede sua propria, dovrà al contrario procedere e decidere su di essa secondo i canoni propri del rito penale art. 578 c.p.p. , essendo tale conseguenza imposta, da un lato, dal potenziale persistere del conflitto sui capi penali come nel caso di eventuale ricorso per cassazione della parte pubblica e, dall’altro, dalla circostanza costituita dal trattarsi in caso di impugnazione della sola parte civile di una decisione comunque emessa da un giudice penale, su un’impugnazione proposta avverso una sentenza penale e nel corso di un processo penale, sia pure arricchito dall’originaria, strutturale, legittima connessione delle due azioni civile e penale . 65. Ove sia intervenuto il giudicato sugli effetti penale non vi è ragione di attrarre nell’orbita delle regole processual-penalistiche un giudizio che ha ad oggetto una domanda risarcitoria e/o restitutoria che, per coerenza col sistema, deve essere esaminata secondo le regole proprie dell’illecito aquiliano, la cui funzione non ha carattere sanzionatorio, essendo indirizzata a individuare il soggetto nella cui sfera giuridica debbano essere allocare le conseguenze pregiudizievoli prodottesi. 66. Imponendo al giudice civile di pronunciarsi sull’esatta interpretazione di norme penali e sull’applicazione delle regole, processuali e probatorie, di un giudizio erroneamente ritenuto prosecutorio , del resto, si correrebbe il rischio che la Corte di Cassazione, nelle sue articolazioni, civile e penale, pervenga a soluzioni interpretative contrastanti all’interno del medesimo processo, suscettibili di indebolire la funzione nomofilattica dell’indirizzo ermeneutico espresso dal giudice di legittimità. 67. Ecco dunque la conclusione che si impone il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è un giudizio trasmigrato dalla sede penale a quella civile, in quanto più consona ad accertare, senza deroghe e limitazioni alle regole processuali civilistiche ed a quelle sostanziali, una situazione soggettiva ed oggettiva del tutto autonoma il fatto illecito rispetto a quella posta a fondamento della doverosa comminatoria della sanzione penale il reato , attesa la limitata condivisione, tra l’interesse civilistico e quello penalistico, del solo punto in comune del fatto e non della sua qualificazione , quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato, e del dovere di punire, dall’altro. 68. Il giudizio che si svolge dinanzi al giudice civile cui è stato rimesso è autonomo strutturalmente e funzionalmente da quello penale da cui proviene. Tale autonomia reca con sé i seguenti corollari - è legittima, oltre alla possibilità di formulazione di nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, anche remendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell’illecito civile, sia pur nei limiti del sistema generale delle preclusioni fissato dall’art. 183 c.p.c., alla luce del recente insegnamento delle sezioni unite di questa Corte Cass., Sez. Un., 15/06/2015 n. 12310 . L’emendatio della domanda sarebbe oggetto di legittima formulazione dalla parte, e di altrettanto legittimo esame da parte del giudice, stante la disciplina del codice di rito penale che, con riferimento alle formalità della costituzione di parte civile, impone modalità contenutistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle previste dal codice di rito civile per il contenuto della citazione - analogamente a quanto si legge all’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4, nel codice di rito penale viene previsto sia che la dichiarazione di costituzione contenga, tra l’altro, l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda art. 78 c.p.p., comma 1, lett. d , sia che la citazione del responsabile civile contenga la specifica indicazione delle domande che si fanno valere nei suoi confronti art. 83, comma 3, lett. b . Pertanto, da un verso, si prevede la precisazione della causa petendi al momento della costituzione di parte civile, dall’altro si sancisce l’obbligo per la parte civile di precisare il petitum depositando conclusioni scritte comprendenti, se è richiesto il risarcimento, anche la determinazione del suo ammontare art. 523 c.p.p., comma 2 - non potrà escludersi l’eventuale, diversa valutazione dell’elemento soggettivo colpa anziché dolo nè una differente qualificazione del titolo di responsabilità ascritta al danneggiante, ove i fatti costitutivi posti a fondamento dell’atto di costituzione di parte civile siano gli stessi che il giudice di appello è chiamato ad esaminare. La tutela del diritto di difesa del danneggiato sarà, in tal caso, garantita dal disposto dell’art. 101 c.p.c., comma 2, poiché, in presenza di una rilevazione officiosa del giudice, gli sarà consentito il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione a seguito della riserva di decisione prevista dalla norma citata, così operandosi un equo bilanciamento tra le contrapposte posizioni di chi non ha spiegato tutte le necessarie difese in sede penale e che, di converso, si vede sottratto un grado di giudizio per far valere il proprio diritto risarcitorio. In conclusione, pur nella sostanziale consonanza delle regole di enunciazione del principio di diritto nel sistema processuale penale e civile indirizzate al giudice del rinvio perché ad esse si uniformi art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2 e art. 384 c.p.c. , esse tuttavia presuppongono che di vero e proprio giudizio di rinvio si tratti, e non risultano applicabili allorquando, come nella specie, l’azione civile si sia ormai affrancata dal giudizio penale in ragione della scissione determinatasi a seguito della valutazione compiuta dal giudice penale che, chiusa la fase penale e fermi gli effetti penali della sentenza , rimette ai soli effetti civili la cognizione del giudice civile competente in grado di appello. - sul versante specificamente probatorio, tenuto conto che nel processo penale, a differenza che in quello civile, la parte civile può legittimamente rendere testimonianza, in mancanza di una norma speculare a quella dell’art. 246 c.p.c., e tale testimonianza può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice penale, che può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa, l’efficacia probatoria di tale atto processuale deve essere vagliata alla stregua delle regole processuali del codice di rito civile. In coerenza con quanto predicato circa la necessità che il giudizio di rinvio si svolga secondo le regole proprie del processo civile, non può essere condiviso l’orientamento che ritiene che la testimonianza resa dalla parte civile nel processo penale conservi il suo valore anche quando, con l’accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, il solo processo civile prosegua dinanzi al giudice di rinvio, fondando tale convincimento sul presupposto evidentemente superato secondo il quale, in tal caso, continuerebbero ad applicarsi le regole proprie del processo penale, e la deposizione giurata della parte civile, ormai definitivamente acquisita, andrebbe esaminata dal giudice del rinvio esattamente come avrebbe dovuto esaminarla il giudice penale se le due azioni non si fossero occasionalmente separate Cass. 14/07/2004, n. 13068 . In coerenza con le premesse del ragionamento fin qui sviluppato è evidente invece che la ricostruzione del fatto dannoso - ovvero qualsiasi eventuale riconoscimento di efficacia probatoria - che faccia riferimento alle dichiarazioni rese in sede penale, in veste di testimone, dalla parte civile non possa essere considerata legittima, perché l’art. 246 c.p.c., vieta di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio - anche il principio di inutilizzabilità di prove assunte in violazione di un espresso divieto probatorio valevole per il processo penale non può essere condiviso si veda Cass. 8/02/2018, n. 43896 che ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni di un ufficiale di polizia giudiziaria perché assunte in violazione del divieto posto dall’art. 195 c.p.p., comma 4 - va, infatti, aggiunto e ricordato che, nell’ordinamento processualcivilistico, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo Cass. 25/03/2004, n. 5965 . In base al principio del libero convincimento, pertanto, il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali. In tale contesto, deve ritenersi che il giudice civile possa trarre elerrienti di convincimento - sempre che li sottoponga ad adeguato vaglio critico - anche dalle dichiarazioni c.d. autoindizianti rese da un soggetto in un procedimento penale, non potendo la sanzione di inutilizzabilità prevista dall’art. 63 c.p.p., posta a tutela dei diritti di difesa in quella sede, spiegare effetti al di fuori del processo penale. L’utilizzabilità, difatti, è categoria del solo rito penale, ignota al processo civile, e le prove precostituite, quali gli stessi documenti provenienti da un giudizio penale, entrano legittimamente nel processo, attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un’operazione di logica giuridica, e tali risultanze probatorie appaiono contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono Cass. 4/06/2014, n. 12577, con riferimento, in particolare, al valore probatorio delle dichiarazioni indizianti ex art. 63 c.p.p. - va parimenti data continuità all’orientamento di questa Corte secondo il quale, con specifico riferimento ai poteri di valutazione delle risultanze probatorie riservati al giudice di merito, l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale imposto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo con la sentenza 21 settembre 2010, Marcos Barriosfitalia, in relazione all’art. 6, par. 1 della Convenzione EDU si impone soltanto in ambito penalistico ogni qualvolta si intenda riformare la sentenza assolutoria di primo grado in ossequio della regola di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio e della garanzia costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., comma 2, ma non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati - in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno - dalla diversa regola probatoria del più probabile che non , e ciò tanto più ove venga richiesta in appello l’affermazione della responsabilità del presunto danneggiante nella specie, responsabilità da circolazione stradale negata dal giudice di primo grado Cass. 30/09/2016, n. 19430 - anche le regole probatorie relative al nesso causale devono essere sottoposte al principio di autonomia del giudizio di rinvio rispetto a quello penale che ha dato origine alla vicenda. È escluso evidentemente che, ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, nel giudizio di rinvio debbano continuare ad applicarsi le regole processuali penali che hanno governato il processo fino all’annullamento da parte della Corte di cassazione con la conseguenza che l’an della responsabilità debba essere accertata secondo il canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio così come avviene nel giudizio penale d’impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento impugnata dalla sola parte civile una volta separata la res iudicanda penale da quella civile, a quest’ultima debbono applicarsi le regole processuali civili, con la conseguente sufficienza di un minor grado certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito, secondo il canone civilistico del più probabile che non e senza alcun vincolo per il giudice civile nella ricostruzione del fatto di quanto accertato dal giudice penale, non essendo quello del rinvio ex art. 622 c.p.p., un giudizio tecnicamente sottoposto al regime di cui agli artt. 392-394 c.p.c. ed in particolare al vincolo del principio di diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. In sintesi - l’individuazione della domanda risarcitoria e restitutoria - petitum e causa petendi - avviene sulla scorta della rappresentazione del danneggiato costituitosi parte civile - i fatti costitutivi della domanda non sono gli stessi del fatto reato, perciò possono essere oggetto di diversa valutazione - i canoni probatori applicabili sono quelli del giudizio civile, anche relativamente al nesso di derivazione causale, essendosi reciso il legale con la fase penale - i reati a condotta vincolata non vincolano il giudice del rinvio, sicché si possono far valere indifferentemente condotte causative del danno diverse o quelle tipizzate - l’elemento soggettivo dell’illecito civile è sganciato da quello accertato con diversa finalità in sede penale si può accertare la colpa rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c. anche se in sede penale fosse oggetto di accertamento un reato doloso la colpa penale e quella civile non coincidono, se non morfologicamente, ai sensi dell’art. 43 c.p., ma differiscono funzionalmente - il titolo di, responsabilità può essere oggetto d’ufficio di una diversa qualificazione dei medesimi fatti costitutivi posti a fondamento dell’atto di costituzione parte civile - le cause di esclusione della punibilità e le esimenti non producono effetti preclusivi sulla domanda risarcitoria come risulta dalla Legge Gelli Bianco e dalla Legge sulla legittima difesa . 69. Il ricorso proposto da Intesa San Paolo, con i primi tre motivi, pur veicolandolo attraverso altrettanti vizi derivanti da violazioni di legge, chiede un nuovo accertamento ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi dei fatti illeciti attribuiti ad R.A. , dolendosi di quello condotto dal giudice del rinvio. 69.1. Tale accertamento per le ragioni ampiamente illustrate avrebbe dovuto essere condotto dal giudice d’appello nel processo di rinvio, secondo le regole proprie del giudizio civile. Le censure formulate, pertanto, meritano accoglimento. 69.2. Mette conto osservare che l’atto proposto da Rete Ferroviaria Italiana S.P.A., anche se denominato controricorso, non contesta il ricorso principale, ma aderisce ad esso, perciò deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, i cui motivi - dal primo al quarto sovrapponibili ai motivi numeri uno e due del ricorso di Intesa San Paolo S.P.A., il quinto corrispondente al motivo numero tre del ricorso di Intesa San Paolo S.p.a. - seguono le sorti dei primi tre motivi di ricorso presentati da Intesa San Paolo S.p.a. 70. Il motivo numero quattro del ricorso di Intesa San Paolo è assorbito. 71. La sentenza impugnata deve essere dunque cassata relativamente alle statuizioni relative ad R.A. , con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che applicherà le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, ai fini dell’accertamento della ricorrenza del fatto illecito ascritto ad R.A. . 72. I ricorsi avverso le statuizioni della sentenza impugnata relative ad M.O. sono inammissibili. 73. Considerata la natura nomofilattica delle questioni trattate, le spese del presente giudizio di legittimità sono interamente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il ricorso di Intesa San Paolo e di Rete Ferroviaria ItaliaS.p.A. avverso le statuizioni della sentenza impugnata riguardanti M.O. . Accoglie i primi tre motivi di ricorso di Intesa San Paolo relativamente alle statuizioni relative ad R.A. . Dichiara assorbito il quarto motivo di ricorso. Accoglie il ricorso di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. relativamente alle statuizioni della sentenza impugnata riguardanti R.A. . Cassa le statuizioni della sentenza impugnata relativamente ai motivi accolti e rinvia la controversia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.