Notifiche: sì alla casa comunale delocalizzata e al messo comunale privato

E’ consentita la delocalizzazione della casa comunale, in una sede alternativa, ma equipollente, rispetto a quella municipale. L’amministrazione può appaltare ai privati l’esecuzione dei compiti del messo comunale, ivi compresa la notifica dei verbali di violazione al codice della strada.

Lo ha stabilito la terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22167, depositata in cancelleria il 5 settembre 2019. Il caso. A seguito della notifica di una cartella di esattoriale, dovuta alla mancata oblazione amministrativa di due verbali di accertamento di violazioni al codice della strada, il trasgressore proponeva ricorso giurisdizionale, deducendo il vizio di notifica dei verbali prodromici alla cartella. Il Giudice di Pace, rigettava l’opposizione. In sede di appello, anche il Tribunale rigettava il gravame. Avverso tale sentenza il trasgressore proponeva ricorso per Cassazione il Comune resisteva proponendo ricorso incidentale condizionato. La sentenza della Cassazione. Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 140 c.p.comma in relazione alla notifica dei verbali, perché avvenuta, stante l’assenza del destinatario, mediante deposito del piego in un ufficio privato”, indicato come sede sussidiaria della casa comunale, invece che presso la sede istituzionale del Municipio. La Corte, dopo aver proceduto a un’interpretazione storica della locuzione casa comunale” - mediante un analitico excursus normativo che prende le mosse dal r.d. 2641/1865 - osserva che la ratio della scelta della casa comunale come luogo deputato al compimento di determinati atti, comunque fin da allora derogabile, era finalizzata, al tempo di riferimento, a consentire la facile e inequivoca individuazione della sede municipale da parte dei cittadini. Ne deriva che oggi, cessante ratione legis, cessat et ipsa lex di talché la locuzione de qua deve essere intesa come sinonimo di ”municipio o altro luogo a tal fine designato dall’amministrazione comunale”. Allo stesso risultato porta l’interpretazione sistematica. Sebbene l’espressione casa comunale sia presente in numerose disposizioni, l’art. 3 comma 1 d.P.R. 3/11/2000 n. 396, recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, prevede che i comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile”. In merito, il Consiglio di Stato, con parere 22/1/2014 n. 196, ha chiarito che casa comunale può essere considerata qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune, vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali”. In conclusione, in materia di notifica, la casa del comune” ove depositare l’atto in assenza del destinatario, si identifica, in alternativa alla sede principale, anche in qualsiasi struttura nella disponibilità del Comune, designata con preventivo provvedimento amministrativo, da menzionarsi nell’avviso di avvenuto deposito. Il motivo è stato ritenuto, quindi, infondato. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 14 L. 689/1981 201 comma 3 c.d.s. 3,7 e 8 l. 890/1982 e 1 ccomma 158 e 159 l. 296/2006 ancora non entrata in vigore all’epoca dei fatti , perché la notifica sarebbe stata effettuata dagli incaricati di una società privata. La sezione osserva che l’invocato art. 201 c.d.s. contempla, tra i diversi soggetti che possono provvedere alla notifica di un verbale di accertamento di violazione al codice della strada gli organi di polizia stradale, i funzionari dell’amministrazione che ha accertato la violazione, il servizio postale anche i messi comunali. Sebbene plurime disposizioni facciano riferimento a tale figura, nessuna norma ne reca una specifica definizione. Nel recepire - al pari di quanto prevede l’art. 357 c.p. in relazione alla nozione di pubblico ufficiale - la c.d. interpretazione oggettiva, la Corte sostiene che la qualifica prescinde dal rapporto d’impiego con il Comune, per essere agganciata unicamente alla natura dell’attività oggettivamente esercitata. In sostanza, stante l’autonomia decisionale nella scelta della formula contrattuale ritenuta più consona al pubblico interesse, l’amministrazione può appaltare a un soggetto privato l’esecuzione dei compiti del messo comunale, ivi compresa la notifica dei verbali di violazione al codice della strada. Conseguentemente, anche questo motivo è stato ritenuto infondato. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta, nuovamente, la violazione degli artt. 140 c.p.comma e 201 c.d.s. Il giudice di legittimità, nel richiamare un precedente Cass. Civ., sez. II, 11/1/2017 n. 462 ricorda che la mera consegna materiale dell’atto alle poste, ai fini della successiva notifica, da parte di un soggetto privato, risulta consentita. In conclusione, il Supremo consesso ha integralmente rigettato il ricorso principale, con declaratoria di assorbimento di quello incidentale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 maggio – 5 settembre 2019, n. 22167 Presidente De Stefano – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2007 il Comune di Firenze irrogò a P.F. due sanzioni amministrative per altrettante violazioni del codice della strada, per l’importo complessivo di Euro 239,70. Rimaste impagate le suddette sanzioni, il 12.2.2010 il Comune di Firenze notificò a P.F. una cartella di pagamento, per recuperare coattivamente il suddetto importo. 2. In data non indicata nè nella sentenza, nè nel ricorso, nè nel controricorso, P.F. propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Firenze avverso la suddetta cartella esattoriale. A fondamento dell’opposizione dedusse - di non avere mai ricevuto la notifica dei due verbali accertamento dell’infrazione - che comunque la notifica di essi era viziata sotto vari aspetti sia perché eseguita da un privato, e non dal messo comunaleò sia perché eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza che il piego fosse depositato nella casa comunale, ma in un luogo diverso sia perché l’avviso dell’avvenuto deposito del piego venne spedito al destinatario da un privato. 3. Con sentenza 7523 del 2012 il Giudice di pace di rigettò la domanda. Il Tribunale di Firenze, con sentenza 12.5.2016 n. 1845, rigettò il gravame proposto da P.F. . Ritenne il Tribunale che la notifica era stata eseguita validamente da un messo comunale, per tale dovendosi intendere anche il soggetto privato cui il Comune abbia conferito apposito incarico che la spedizione dell’avviso di cui all’art. 140 c.p.c. poteva essere compiuta anche da un privato, cui la p.a. avesse conferito tale incarico che il deposito del piego era avvenuto nel luogo a ciò deputato dall’amministrazione comunale, a nulla rilevando che fosse diverso dalla sede storica del Comune di Firenze, in Palazzo Vecchio che l’avviso di ricevimento della raccomandata di comunicazione dell’avvenuto deposito del piego nella casa comunale non presentava vizi formali di sorta. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.F. , con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito il Comune di Firenze con controricorso, e proposto ricorso incidentale condizionato. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 140 c.p.c Sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere valida la notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nonostante il deposito del piego, non potuto consegnare per temporanea assenza del destinatario, fosse avvenuto non nella casa comunale, ma in un ufficio privato indicato come sede sussidiaria della Casa del Comune di Firenze . Deduce che l’art. 140 c.p.c., là dove stabilisce che il piego non potuto consegnare sia depositato nella casa del comune , non può che essere un luogo pubblico ufficiale, certo e stabile, non certo un ufficio privato estemporaneamente indicato in un provvedimento dell’amministrazione comunale. Ne trae la conclusione che, non essendo ritualmente avvenuta la notifica dei verbali di contestazione o accertamento e delle violazioni al codice della strada, ne era derivata la nullità della cartella esattoriale su quei verbali fondata. 1.2. Il Comune di Firenze ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto contenente doglianze, nonché riferimenti a fatti e circostanze assenti nel ricorso originario . Sostiene l’amministrazione controricorrente che la questione della nullità della notifica del verbale di contestazione o accertamento e, derivante dal deposito del piego in un luogo diverso dalla casa comunale, venne sollevata dall’odierno ricorrente soltanto all’udienza di discussione del giudizio di primo grado, e perciò non esaminata dal giudice di pace, che la ritenne tardiva. Il Tribunale, invece, esaminò la questione nel merito e la rigettò, ma non avrebbe potuto farlo a causa della tardività con cui venne introdotta nel giudizio. 1.3. L’eccezione è inammissibile. Se, infatti, il giudice d’appello esamina e decide una questione tardivamente introdotta, chi intenda dolersi di quest’errore, ancorché vittorioso all’esito del giudizio di appello, in sede di legittimità non può reintrodurre la questione con una semplice eccezione, ma deve proporre appello incidentale sul punto, in virtù del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione principio del quale la stessa amministrazione comunale si dimostra del resto edotta, avendo per l’appunto proposto un appello incidentale esattamente coincidente con l’eccezione di inammissibilità sollevata alle pagine 4 e 5 del proprio ricorso. 1.4. Nel merito, il primo motivo di ricorso è infondato. Circostanze di fatto pacifiche, di cui non è adeguatamente contestata la rituale acquisizione al materiale di causa, sono le seguenti - la notificazione al debitore del verbale di accertamento dell’infrazione al codice stradale avvenne ai sensi dell’art. 140 c.p.c. - a causa dell’assenza del destinatario, il piego venne depositato in via OMISSIS - il luogo di deposito del piego non fu la sede storica del Comune di Firenze Palazzo Vecchio , ma un luogo indicato dall’amministrazione comunale come casa comunale sussidiaria, a tal fine designata con determinazione dirigenziale del 10.10.2005 n. 8946 - la suddetta determinazione dirigenziale venne adottata due anni prima della notifica dei verbali di contestazione o accertamento e dell’infrazione. 1.5. La notifica effettuata con le suddette modalità è valida ed efficace. Il piego da notificare, infatti, è stato depositato in un luogo designato dalla stessa amministrazione comunale come equipollente alla casa comunale , e tanto basta per escludere il denunciato vizio di notifica. Non è infatti inibito all’amministrazione comunale designare quali case comunali luoghi ulteriori ed anche plurimi rispetto al municipio ed ove l’amministrazione si avvalga di tale facoltà, il luogo a tal fine designato sarà a tutti gli effetti di legge equipollente alla casa comunale . 1.6. Tanto si desume dall’interpretazione storica e da quella sistematica del testo normativo. L’espressione casa comunale , nell’ordinamento postunitario, comparve per la prima volta nell’art. 173 del R.d. 14.12.1865 n. 2641 Regio Decreto col quale è approvato il regolamento generale giudiziario per l’esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della legge sull’ordinamento giudiziario , il quale stabiliva che i conciliatori tengono le ordinarie loro udienze nella casa comunale o in quell’altra che sia dal municipio destinata . Già nel regolamento di procedura del 1865, dunque, si lasciava al Comune la facoltà di destinare un luogo diverso dalla casa comunale a sede degli uffici di conciliazione. Analogamente, il R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 9 che approva il regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato , nel disciplinare le notificazioni, stabiliva che ove nessuno si trovi nell’abitazione, o in caso di rifiuto di ricevere il ricorso che si notifica, l’ufficiale giudiziario o il messo comunale lascia avviso, in carta libera, affisso alla porta dell’abitazione e deposita la copia dell’atto nella casa comunale o la consegna al sindaco o a chi ne fa le veci, o all’impiegato delegato a ricevere gli atti . Analoga previsione era contenuta nell’ Annesso A al R.D. 17 agosto 1907, n. 643, recante l’approvazione del regolamento di procedura di giudizi dinanzi la giunta provinciale. In ambedue tali previsioni l’uso della particella disgiuntiva o rendeva evidente che il deposito nella casa comunale non era un atto ineludibile, poteva essere sostituito dalla consegna a mani al sindaco o ad un suo delegato, ovviamente anche in luogo diverso dalla casa comunale. Ancora, l’art. 7 dell’ Annesso A al R.D. 20 dicembre 1909, n. 830 che approva l’annesso regolamento sulla pesca e sui pescatori , dopo aver stabilito che ogni sindacato di pescatori aveva sede nella casa comunale, aggiungeva o nei locali di una delle associazioni che lo compongono , così dimostrando anche in questo caso come la designazione della casa comunale non fosse assoluta. In seguito, in circostanze ben più tragiche, il R.D. 31 ottobre 1942, n. 1612, art. 42 recante regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra , nel prevedere la facoltà del ministro per le corporazioni di chiamare al lavoro i cittadini per esigenze di guerra, stabilì che il manifesto di chiamata dovesse essere affisso all’esterno della casa comunale ed in altri principali luoghi pubblici . Questo breve excursus dimostra come il legislatore, già molto tempo prima dell’entrata in vigore dell’attuale codice di procedura civile, aveva indicato nella casa comunale il luogo deputato allo svolgimento delle più svariate attività il deposito degli atti non potuti notificare, la sede degli uffici di conciliazione, la sede dei consigli di associazioni professionali, il luogo di affissione dei pubblici proclami. Tuttavia da un lato la eterogeneità di tali previsioni, e dall’altro l’attribuzione alle autorità amministrative della facoltà di designare luoghi diversi ed equipollenti rispetto alla casa comunale, rendono palese che la scelta quest’ultima come luogo deputato al compimento di determinati atti si giustificava non per una indimostrabile prevalenza del municipio su altri luoghi, ma soltanto per il fatto che, in una società ancora largamente preindustriale e scarsamente alfabetizzata nel 1865 nel nostro Paese era analfabeta il 72,96% della popolazione, ed ancora il 21% nel 1931 , la sede del Comune era un luogo che consentiva una individuazione inequivoca. Era la facilità di individuazione la ratio legis sottesa dalle norme che imponevano il compimento di determinati atti giuridici nella casa comunale. Quella ratio è, da tempo, venuta meno. La drastica riduzione dell’analfabetismo, la facilità delle comunicazioni e degli spostamenti, le moltiplicate possibilità della p.a. di far pervenire le proprie deliberazioni ai cittadini, rendono puramente teorica la possibilità che questi ultimi siano tratti in errore nell’individuazione della casa comunale , o dei luoghi destinati a sostituirla. Ne consegue che, anche ad ammettere che l’art. 140 c.p.c. sia ambiguo - il che, per quanto si dirà, non è -, la norma andrebbe comunque interpretata alla luce del mutato contesto socioeconomico sopra tratteggiato. Essa, pertanto, in applicazione del principio cessante ratione legis, cessat et ipsa lex, va interpretata nel senso che l’espressione casa del comune presente nell’art. 140 c.p.c., così come l’espressione casa comunale , che compare nell’art. 143 c.p.c., vadano intese come sinonimi di municipio od altro luogo a tal fine designato dall’amministrazione comunale . 1.7. Ad esiti analoghi conduce l’interpretazione sistematica. Le espressioni casa del comune o casa comunale compaiono in numerose norme, sostanziali e processuali. In materia processuale, compaiono - tra gli altri - negli artt. 140, 143 e 150 c.p.c. nell’art. 155 c.p.p. nel D.P.R. 29 settembre 1973, art. 66. In tutte queste norme la casa comunale è indicata quale luogo del deposito di atti o dell’affissione di avvisi. In materia sostanziale, l’espressione casa comunale compare nell’art. 106 c.c. che la designa quale luogo di celebrazione del matrimonio affine è la previsione del D.P.R. 3 novembre 2000, art. 70 novies, che designa la casa comunale a sede della celebrazione delle unioni civili nel medesimo D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, artt. 55 che impone la pubblicazione di matrimonio presso la porta della casa comunale . Tuttavia il citato D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 3 recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile accorda ai Comuni la facoltà di disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile . Ed il Consiglio di Stato, richiesto dal Ministero dell’Interno d’un parere sull’interpretazione di tale norma, ha chiarito che casa comunale può essere considerata qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune, vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali Cons. di Stato, sez. I, parere 22.1.2014 n. 196 . Vero è che la suddetta norma D.P.R. n. 396 del 2000, art. 3 e il suddetto parere del Consiglio di Stato avevano ad oggetto la casa comunale quale luogo di celebrazione del matrimonio. Ma se la legge consente la delocalizzazione - rispetto alla sede storica del municipio - della celebrazione del matrimonio civile, a maggior ragione dovrà ritenersi consentita la istituzione di case comunali alternative per il deposito degli atti notificati ai sensi dell’art. 140 c.p.c. se così non fosse si perverrebbe all’assurdo, incoerente col tradizionale canone ermeneutico dell’a fortiori, per cui la legge richiederebbe oneri formali meno rigorosi per l’atto di preminente importanza sociale, giuridica e costituzionale il matrimonio , mentre esigerebbe oneri formali ben maggiori, per il compimento di atti di minor rilievo il deposito d’un verbale di accertamento d’una contravvenzione stradale, non potuto consegnare al destinatario della notifica . 1.8. Resta da aggiungere come non ostino alle conclusioni sopra raggiunte i due precedenti di questa Corte invocati dalla ricorrente e cioè Sez. 2, Sentenza n. 1321 del 03/02/1993, Rv. 480653 - 01, e Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16817 del 03/10/2012, Rv. 624022 - 01. La prima di tali decisioni aveva ad oggetto un caso in cui l’ufficiale giudiziario, non rinvenuto il destinatario dell’atto, depositò il piego, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nella casa comunale di una frazione del Comune. Questa Corte ritenne nulla quella notifica, ma non perché all’amministrazione fosse inibito designare luoghi equipollenti alla casa comunale ma per la diversa considerazione che le frazioni comunali non hanno una casa comunale , nè nel caso di specie era stato dimostrato che il Comune avesse deputato un luogo equipollente nel territorio della frazione. Quanto alla decisione pronunciata ad Cass. 16817/12, cit., essa aveva ad oggetto una fattispecie analoga a quella oggi in esame. Tuttavia in quel caso il Collegio giudicante ritenne nulla la notifica non perché il piego venne depositato nel luogo designato dal Comune quale equivalente alla casa comunale, ma per la diversa ragione che la designazione di quel luogo era avvenuta sulla base di un provvedimento amministrativo adottato dopo l’esecuzione della notifica. Non sarà superfluo aggiungere che - le argomentazioni trascritte dal ricorrente a p. 6-7 del proprio ricorso, ed estratte dalla motivazione di Cass. 16871/12, erano contenute nella proposta di decisione ex art. 380 bis c.p.c., trascritta in sentenza, e non nella parte decisoria vera e propria della sentenza - quelle motivazioni, in ogni caso, erano state mutuate alla lettera dalla precedente sentenza 1321/93, che aveva ad oggetto un caso del tutto diverso da quello oggi in esame - nessuna delle due decisioni si confronta col testo inequivoco del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 3 - neppure è dedotto che la designazione del luogo diverso dalla casa comunale, nel quale il deposito ha avuto luogo, sia avvenuta in modo irrituale o comunque con modalità tali da sorprendere o limitare il diritto di difesa del destinatario della notifica ad esempio, perché non menzionata chiaramente nell’avviso di avvenuto deposito previsto dallo stesso art. 140 c.p.c. . 1.9. Per queste e per le altre ragioni sopra indicate, ai due precedenti invocati dal ricorrente, anche ad ammettere che fossero pertinenti rispetto al caso di specie, ritiene questo Collegio di non potere dare continuità, in applicazione del seguente principio di diritto in materia di notificazione di atti e quindi anche di verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, la casa del comune in cui l’ufficiale notificante deve depositare la copia dell’atto da notificare si identifica, in alternativa alla sede principale del Comune, anche in qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica di questo, vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali con provvedimento adottato prima della notificazione e chiaramente menzionata nell’avviso di avvenuto deposito . 2. Il secondo motivo di ricorso. 2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione da parte del Tribunale della L. n. 689 del 1981, art. 14 del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, comma 3 della L. n. 890 del 1982, artt. 3, 7 ed 8 della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 158 e 159. Nell’illustrazione della censura il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto valida la notifica dei verbali di contestazione o accertamento e della violazione amministrativa, effettuata dagli incaricati di una società privata. Espone che l’attività notificatoria nel caso di specie venne eseguita da incaricati della società ATI TNT Poste che tale attività non può essere affidata dall’ente accertatore della violazione ad agenzie o società private che tale facoltà venne concessa alle amministrazioni comunali soltanto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, emanata nove mesi dopo che il Comune di Firenze, con provvedimento del sindaco, aveva già attribuito il potere notificatorio a soggetti privati che la nullità della notifica dei verbali rendeva nulla la susseguente cartella di pagamento. 2.2. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata debba essere, in parte, emendata. All’epoca in cui i verbali di accertamento della violazione vennero notificati a P.F. , la materia era disciplinata dall’art. 201 C.d.S., comma 3, rimasto da allora invariato. Tale norma elenca quattro diversi soggetti cui può essere affidata la notificazione del verbale di contestazione o accertamento e dell’infrazione al codice della strada, ovvero a gli organi incaricati dei servizi di polizia stradale Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Polizia Municipale b i messi comunali c un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione d il servizio postale. Quale che sia la modalità prescelta, la legge prevede poi una norma di chiusura, la quale stabilisce che comunque e dunque anche nel caso di notificazioni eseguite senza il rispetto delle suddette previsioni le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede dell’obbligato, risultante dalla carta di circolazione, o dall’archivio nazionale dei veicoli, o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente autore dell’infrazione. La legge, dunque, consente che il verbale di contestazione o accertamento sia notificato da messi comunali . La nozione di messo comunale era, in passato, prevista in linea generale dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 273 testo unico della legge comunale e provinciale . Tale norma venne in seguito abrogata dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 64 e l’abrogazione venne, inutilmente, ribadita dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274 . Nondimeno, sono ancora molte le norme tuttora in vigore che continuano a fare riferimento alla figura del messo comunale ad es. l’art. 201 C.d.S., già citato, o la L. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, che consente alle pubbliche amministrazionì di ricorrere ai messi comunali per l’esecuzione di notifiche. Poiché dunque la legge continua a prevedere la possibilità che le notificazioni siano eseguite da messi comunali , ma non ne dà una definizione generale, questa Corte ne ha tratto la conclusione che la qualifica di messo comunale prescinde dal rapporto giuridico che lega il messo al Comune. Potranno dunque aversi messi che siano dipendenti della p.a. messi che siano funzionari non dipendenti messi che siano mandatari dell’amministrazione messi che siano appaltatori di servizi per l’amministrazione. Come già ritenuto da questa Corte, infatti, qualsiasi attività umana può formare oggetto sia di un rapporto di lavoro autonomo, sia di un rapporto di lavoro subordinato ex multis, Sez. L, Sentenza n. 10262 del 15/07/2002, Rv. 555755 01, in motivazione , sicché in mancanza di norme di legge che impongano l’adozione dell’uno piuttosto che dell’altro tipo di rapporto, l’amministrazione comunale resta libera di scegliere la formula contrattuale più consona al pubblico interesse. 2.3. È consentito quindi all’amministrazione comunale appaltare a soggetti privati l’esecuzione dei compiti del messo comunale, ivi compresa la notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada. Nel caso di specie, è la stessa ricorrente ad allegare che il Comune di Firenze ha appaltato ad un soggetto privato il servizio di notificazione dei verbali di accertamento delle sanzioni amministrative e, per quanto detto, ciò era consentito al Comune dalla sua autonomia decisionale, e le notificazioni eseguite dai soggetti così nominati sono conformi al dettato dell’art. 201 C.d.S 2.4. Non è, invece, corretto quanto ritenuto dal Tribunale, e cioè che la notificazione del verbale di accertamento della violazione al codice della strada potesse essere effettuata da privati ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 158 e 159. Tali previsioni infatti, non hanno attribuito alcun ulteriore potere ai Comuni in tema di messi comunali attribuzione della quale non v’era bisogno, alla luce ella previsione di cui all’art. 201 C.d.S. , ma hanno istituito la diversa figura del messo notificatore , competente ad eseguire le notificazioni di soli tre gruppi di atti - gli atti di accertamento dei tributi locali - gli atti delle procedure esecutive di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 - gli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni. Tuttavia l’errore in cui è incorso il Tribunale, per quanto detto, è stato ininfluente, in quanto il dispositivo della sentenza impugnata fu comunque conforme a diritto, per le ragioni già esposte. 2.5. Resta solo da aggiungere che i precedenti giurisprudenziali invocati dalla parte ricorrente non sono pertinenti rispetto al caso di specie. Quei precedenti infatti richiamati a p. 10 del ricorso riguardavano l’ipotesi in cui una pubblica amministrazione aveva affidato a privati l’esecuzione di notificazioni o comunicazioni che, per legge, andavano eseguite a mezzo del servizio postale. La nullità, in quel caso, derivava dunque non dalla circostanza che la notifica venne eseguita da un privato, ma dal fatto che venne eseguita da un privato che si sostituì al servizio postale universale. Ben diverso è il caso di specie, nel quale nessuna norma riserva al servizio postale la notifica dei verbali di accertamento, ma anzi l’art. 201 C.d.S. espressamente parifica la notifica effettuata dal messo comunale a quella effettuata per il tramite del servizio postale. 3. Il terzo motivo di ricorso. 3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. È denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 140 c.p.c. e art. 201 C.d.S Deduce, al riguardo, che - il primo dei due verbali di accertamento dell’infrazione era stato irritualmente notificato, perché l’avviso di avvenuto deposito del piego presso la casa comunale era stato spedito da soggetto diverso dal messo comunale, e comunque il relativo avviso di ricevimento non recava alcun timbro postale - quanto al secondo verbale, la relata di notifica di esso era stata redatta da persona, qualificatasi messo comunale , diversa da quella che aveva poi spedito a mezzo raccomandata l’avviso di avvenuto deposito del piego nella casa comunale, e cioè la ATI TNT Poste s.p.a 3.2. Il motivo è infondato. Quanto alla prima censura, essa è infondata poiché la spedizione dell’avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito del piego nella casa comunale avvenne a cura delle Poste Italiane solo la consegna dell’atto alle Poste avvenne a cura della ATI TNT Poste, e ciò le era certamente consentito come già ritenuto da questa Corte ex multis, Sez. 2 -, Sentenza n. 462 del 11/01/2017, Rv. 642211 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 7177 del 10/05/2012, Rv. 622484 - 01 . Quanto alla seconda censura, essa è infondata poiché è ovvio che la persona fisica incaricata dalla ATI TNT Poste s.p.a. di eseguire la notifica, agendo in nome e per conto della società mandante, si identifica organicamente con quest’ultima, e non vi fu dunque alcuna dissociazione tra chi eseguì la notifica, e chi spedì l’avviso di avvenuto deposito del piego nella casa comunale. 4. Il ricorso incidentale. 4.1. Il ricorso incidentale, da qualificare come sostanzialmente condizionato all’accoglimento del ricorso principale, resta assorbito dal rigetto di quest’ultimo. 5. Le spese. 5.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo. 5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 . P.Q.M. la Corte di cassazione - rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale - condanna P.F. alla rifusione in favore del Comune di Firenze delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2 - dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.F. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.