Impossibile depositare l’originale del ricorso nella cancelleria della Cassazione: si può evitare l’improcedibilità?

Laddove il ricorrente non abbia la possibilità oggettiva di provvedere al tempestivo deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte di Cassazione per causa non imputabile, può evitare la declaratoria di improcedibilità, chiedendo, non appena l’impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., e provvedendo a depositare contestualmente l’atto non potuto depositare nei termini.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22092/19, depositata il 4 settembre, dichiarando inammissibile il ricorso avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione di prime cure in merito ad una controversia in materia immobiliare. In via preliminare il Collegio ha infatti sottolineato l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.c. per la mancata osservanza da parte dei ricorrenti dell’onere di depositare presso la cancelleria della Corte l’originale del ricorso entro 20 giorni dell’ultima notificazione alle parti contro cui è stato proposto. Deposito del ricorso originale con la relata di notifica. L’onere di depositare l’originale del ricorso con la relata di notifica, di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c., come specifica la sentenza, trova la sua ratio nella necessità di consentire alla Corte di verificare immediatamente l’ammissibilità del ricorso, sia sotto il profilo della sua tempestività che sotto il profilo dell’esistenza di una valida procura speciale . Si tratta di una finalità pubblicistica, sottratta alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che l’improcedibilità non può essere superata in virtù della condotta della parte intimata che si sia costituita con controricorso senza nulla eccepire in merito. L’ipotesi di improcedibilità in parola è infatti rilevabile d’ufficio posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori . Inoltre la giurisprudenza ha chiarito che il deposito in cancelleria della sola copia fotostatica del ricorso privo della relata di notifica, invece che dell’originale notificato, non va incontro all’improcedibilità solo se questo sia stato depositato separatamente ai sensi dell’art. 372 c.p.c. nel termine perentorio di 20 giorni dall’ultima notifica non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso . Impossibilità di produrre l’originale. Nel caso di specie, parte ricorrente ha tempestivamente depositato una mera copia fotostatica del ricorso, priva di procura speciale e di relata di notifica. L’avvocato ha precisato, in calce a tale copia, di non aver potuto depositare l’originare in quanto lo stesso non era ancora stato restituito dall’ufficio UNEP di Milano. Il difensore ha dunque provveduto a depositare l’originale del ricorso nella pubblica udienza prima dell’inizio della relazione della causa. Tale comportamento non viene ritenuto sufficiente dalla Suprema Corte per evitare la dichiarazione di improcedibilità. L’impossibilità di tempestiva produzione dell’originale del ricorso con le relate di notifica avrebbe infatti dovuto essere invocata quale fondamento di un’istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., trattandosi di causa concreta non imputabile alla parte quale evento caratterizzato dall’assolutezza. Il principio. In conclusione, dichiarando improcedibile il ricorso, gli Ermellini cristallizzano il principio secondo cui il tardivo deposito dell’originale del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto comporta l’improcedibilità dello stesso, che è rilevabile d’ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione il ricorrente, tuttavia, ove il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, può evitare la declaratoria di improcedibilità, chiedendo, non appena l’impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., e provvedendo a depositare contestualmente l’atto non potuto depositare nei termini .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 maggio – 4 settembre 2019, n. 22092 Presidente Campanile – Relatore Lombardo Fatti di causa 1. - I.M.E. , B.L.M. , M.M.N. e P.G.E. convennero in giudizio l’I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale , la S.C.I.P. Società di cartolarizzazione di immobili pubblici s.r.l. . Premettendo di essere conduttori di unità immobiliari site in omissis , originariamente di proprietà dell’I.N.P.S. e poi trasferite alla S.C.I.P. ai fini della loro dismissione, assumendo l’avvenuta stipula di rispettivi contratti preliminari di compravendita in ragione dell’avvenuta accettazione della proposta ad essi indirizzata dall’I.N.P.S. nel settembre del 2006, chiesero, a seguito del rifiuto dell’I.N.P.S. di stipulare gli atti definitivi di compravendita, la pronuncia di sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., che tenesse luogo dei contratti non conclusi. Il Tribunale di Milano rigettò le domande. Secondo il giudice di primo grado, pur dovendo ritenersi che le parti avevano concluso contratti preliminari di compravendita degli immobili in quanto la lettera inviata agli attori dall’I.N.P.S. doveva ritenersi una proposta irrevocabile di vendita, tempestivamente accettata dai destinatari , non poteva tuttavia riconoscersi la tutela ex art. 2932 c.c. in quanto i preliminari non avrebbero contenuto i dati catastali necessari per individuare gli immobili nè sarebbero stato indicato con certezza il prezzo degli stessi. 2. - Sul gravame proposto dagli attori, la Corte di Appello di Milano confermò la pronuncia di primo grado. La Corte territoriale, pur ritenendo chiaramente evincibili dagli atti prodotti sia i dati catastali degli immobili sia il prezzo degli stessi, ritenne tuttavia che la proposta indirizzata dall’I.N.P.S. ai conduttori aveva dato luogo non già ad un diritto di opzione, ma ad una mera prelazione e, perciò, ad un diritto condizionato al mancato mutamento della proposta. E poiché, nella specie, dopo l’accettazione dei conduttori era intervenuto il D.M. 13 aprile 2007 che aveva riclassificato gli immobili qualificandoli di pregio , con conseguente determinazione di maggior prezzo, era venuto meno il valore della proposta e non poteva addivenirsi al trasferimento coattivo della proprietà degli immobili. 3. - Per la cassazione della sentenza di appello hanno proposto ricorso I.M.E. , B.L.M. , M.M.N. e P.G.E. sulla base di quattro motivi. Ha resistito con controricorso l’I.N.P.S., in proprio e nella qualità di successore ex lege di S.C.I.P. s.r.l Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. - Osserva la Corte come sia preliminare, rispetto all’esame di ogni altra questione, il rilievo dell’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, per la mancata osservanza - da parte dei ricorrenti - dell’onere di depositare, nella cancelleria della Corte, l’originale del ricorso entro il termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è stato proposto. Va in proposito osservato che l’onere di depositare l’originale del ricorso con la relata di notifica - posto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, - trova la sua ratio nella necessità di consentire alla Corte di verificare immediatamente l’ammissibilità del ricorso, sia sotto il profilo della sua tempestività che sotto il profilo dell’esistenza di una valida procura speciale. Tale finalità, di carattere pubblicistico, non è disponibile dalle parti cosicché la improcedibilità non può essere superata in ragione della condotta della parte intimata che si sia costituita con controricorso senza nulla eccepire, essendo al contrario la detta improcedibilità rilevabile d’ufficio. La giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, ha costantemente statuito che il ricorso per cassazione è improcedibile quando di esso sia stata depositata, nel termine di venti giorni dalla notificazione, soltanto una copia non autenticata, e non l’originale Cass. Sez. Un., n. 9861 del 10/10/1997 conf. Cass., Sez. 6 - L, n. 15544 del 17/09/2012 ed ha precisato che l’omesso o tardivo deposito dell’originale del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla sua notifica comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall’art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni Cass. Sez. 6 -2, n. 25453 del 26/10/2017 Cass., Sez. 6 - L, n. 24178 del 29/11/2016 Cass., Sez. 6 - 3, n. 10784 del 26/05/2015 Cass., Sez. 6 - 3, n. 12894 del 24/05/2013 Cass., Sez. 2, n. 15624 del 18/09/2012 . È stato anche precisato che il deposito in cancelleria della sola copia fotostatica del ricorso per cassazione, privo della relata di notifica, in luogo dell’originale notificato, non ne comporta l’improcedibilità solo ove quest’ultimo sia depositato separatamente, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica ex art. 369 c.p.c., non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso Cass., Sez. 2, n. 870 del 20/01/2015 . Nella specie, dall’esame della nota di deposito redatta dalla cancelleria il 6/7/2015, risulta che i ricorrenti hanno depositato, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, solo una velina copia fotostatica del ricorso. Tale copia è priva sia della procura speciale che della relata di notifica. Ciò rende evidentemente quanto depositato inidoneo ad assicurare la finalità cui si ispira la norma, come sopra ricordata. Va peraltro osservato che il difensore dei ricorrenti ha attestato, in calce alla copia depositata, l’impossibilità di depositare l’originale del ricorso, in quanto lo stesso - alla data del 6/7/2015 - non era stato ancora restituito dall’Ufficio U.N.E.P. di Milano e che lo stesso difensore ha depositato l’originale del ricorso nella pubblica udienza, prima dell’inizio della relazione della causa. Orbene, va considerato che l’affermata impossibilità di tempestiva produzione dell’originale del ricorso con le relate di notifica ben avrebbe potuto purché adeguatamente provata essere posta a fondamento di una istanza di rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2. E infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto l’applicabilità dell’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009 al giudizio di cassazione, ove sussista in concreto una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza Cass., Sez. Un., n. 32725 del 18/12/2018 Cass., Sez. 1, n. 30512 del 23/11/2018 . Nella specie, tuttavia, la parte ricorrente non ha dimostrato di non aver potuto produrre l’originale del ricorso nel termine di legge per causa ad essa non imputabile non è sufficiente, al tal fine, una mera asserzione della parte non ha indicato e dimostrato la data in cui l’Ufficio U.N.E.P. ha restituito l’atto non ha fornito alcuna spiegazione circa le ragioni del deposito di esso solo alla pubblica udienza, dopo ben tre anni e mezzo dall’iscrizione del procedimento. Ove la parte avesse allegato e provato l’impossibilità di depositare l’originale del ricorso prima del momento in cui l’ha depositato, essa avrebbe potuto chiedere la rimessione in termini, che invece non ha chiesto. Non avendo la parte chiesto ed ottenuto la rimessione in termini, il deposito tardivo del ricorso non vale a sanare la improcedibilità già maturata, che è divenuta definitiva. Sul punto, va enunciato, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto Il tardivo deposito dell’originale del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto comporta l’improcedibilità dello stesso, che è rilevabile d’ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione il ricorrente, tuttavia, ove il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, può evitare la declaratoria di improcedibilità, chiedendo, non appena l’impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, e provvedendo a depositare contestualmente l’atto non potuto depositare nei termini . 2. - Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile, con conseguente assorbimento dei motivi. Alla declaratoria di improcedibilità segue la condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. 3. - Parte ricorrente è tenuta a versare - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 - un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell’impugnazione. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 cinquemila per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.