L’istanza di accelerazione non ha efficacia effettivamente acceleratoria del processo penale questo, pur a fronte di una siffatta istanza, può comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata, senza che la violazione di detto termine possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità del ricorrente.
Lo ha affermato la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 169, depositata il 10 luglio 2019. Il caso. Con quattro ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2– quinquies , lett. e , l. numero 89/2001 c.d. “legge Pinto” , nel testo vigente ratione temporis introdotto dall’articolo 55, comma 1, lett. a , numero 2, d.l. numero 83/2012, convertito, con modificazioni, l. numero 134/2012, nella parte in cui, relativamente ai giudizi penali nei quali il termine di durata ragionevole sia superato in epoca successiva alla sua entrata in vigore, subordina, per la loro intera durata, la proponibilità della correlativa domanda di equa riparazione alla presentazione dell’istanza di accelerazione. I dubbi del rimettente. Dal momento che l’istanza di accelerazione non è di per sé idonea ad assicurare una sollecita definizione del processo, secondo la Corte rimettente, l’effetto ostativo alla concessione dell’indennizzo attribuito all’omessa presentazione di tale istanza comporterebbe che all’interessato non sia consentito né di impedire che si verifichi o protragga la violazione del termine di ragionevole durata del processo, né di ottenere riparazione per la subita violazione di quel termine. Ne deriverebbe, quindi, una violazione dell’articolo 117, comma 1, Cost., in relazione agli articolo 6, paragrafo 1, 13 e 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali CEDU . La domanda di indennizzo può essere improponibile solo se l’accelerazione è “effettiva”. La Consulta ha recentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma analoga a quella censurata – l’articolo 54, comma 2, d.l. numero 112/2008, convertito, con modificazioni, in l. numero 133/2008 – che, con riferimento al processo amministrativo, a sua volta prevedeva che la mancata presentazione della “istanza di prelievo” costituisse motivo di improponibilità della domanda di indennizzo ex “legge Pinto” Corte Cost., numero 34/2019 . In quel caso, il giudice delle leggi ha osservato che, per costante giurisprudenza della Corte EDU cfr. sentenze 2 giugno 2009, Daddi contro Italia e 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia , i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma solo se “effettivi” e, cioè, solo se e nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente. Alternativamente alla durata ragionevole del processo, il rimedio interno deve comunque garantire l’adeguata riparazione della violazione del precetto convenzionale. L’istanza di prelievo non costituisce un adempimento necessario, ma una mera facoltà del ricorrente, con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” che può, comunque, intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio , risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l’obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata così Corte Cost., numero 34/2019 . La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione può incidere sul quantum, ma non sull’an dell’indennizzo. Le stesse considerazioni svolte dalla Consulta con riferimento all’istanza di prelievo del processo amministrativo, vengono ora richiamate per l’istanza di accelerazione del processo penale. Tale istanza, infatti, non diversamente dall’istanza di prelievo, non costituisce un adempimento necessario, ma una mera facoltà dell’imputato e non ha – ciò che è comunque di per sé decisivo − efficacia effettivamente acceleratoria del processo. Atteso che questo, pur a fronte di una siffatta istanza, può comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata, senza che la violazione di detto termine possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità del ricorrente. La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione, eventualmente, può assumere rilievo come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo ex legge numero 89/2001, ma non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda, senza con ciò venire in contrasto con l’esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo, garantiti dalla CEDU, la cui violazione comporta, per interposizione, quella dell’articolo 117, comma 1, Cost La Consulta dichiara, quindi, l’illegittimità costituzionale della norma censurata.
Corte Costituzionale, sentenza 5 giugno – 10 luglio 2019, numero 169 Presidente Lattanzi – Redattore Morello Ritenuto in fatto 1.– Con quattro ordinanze di contenuto sostanzialmente identico iscritte ai numeri 51, 52, 53 e 68 del r.o. 2018 – emesse nel corso di altrettanti procedimenti di impugnazione dei decreti con i quali la Corte distrettuale competente aveva rigettato l’opposizione avverso la declaratoria di diniego del diritto ad ottenere un’equa riparazione per l’irragionevole durata dei rispettivi giudizi penali, per non avere la parte interessata presentato «istanza di accelerazione» nel termine di legge – l’adita Corte di cassazione, sezione seconda civile, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione e in relazione agli articolo 6, paragrafo 1, 13 e 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali CEDU , firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, numero 848, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2–quinquies, lettera e , della legge 24 marzo 2001, numero 89 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile , cosiddetta “legge Pinto”, nel testo vigente ratione temporis introdotto dall’articolo 55, comma 1, lettera a , numero 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83 Misure urgenti per la crescita del Paese , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, numero 134, nella parte appunto in cui, relativamente ai giudizi penali nei quali il termine di durata ragionevole di cui all’articolo 2-bis della legge numero 89 del 2001 sia superato in epoca successiva alla sua entrata in vigore, subordina, per la loro intera durata, la proponibilità della correlativa domanda di equa riparazione alla presentazione dell’istanza di accelerazione. Secondo la Corte rimettente, il censurato articolo 2, comma 2-quinquies, lettera e , della “legge Pinto” – con il disporre che non è riconosciuto alcun indennizzo quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione nel processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di durata ragionevole – si porrebbe, infatti, in contrasto con le evocate disposizioni convenzionali, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in particolare nelle sentenze 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, e 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia e, per interposizione, con l’articolo 117, primo comma, Cost., poiché la così introdotta condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo in questione, nei confronti dei ricorrenti – imputati in processi penali protrattisi oltre il correlativo termine di ragionevole durata – violerebbe il diritto ad ottenere l’equa riparazione loro dovuta ex lege numero 89 del 2001, posto che l’«istanza di accelerazione» non è di per sé idonea a consentire una efficace sollecitazione della decisione di merito, risolvendosi nella mera dichiarazione di un interesse altrimenti già presente nel processo ed avente copertura costituzionale. 2.– In tutti i riferiti quattro giudizi incidentali è intervenuto – con atti di identico contenuto ritualmente depositati – il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato. L’Avvocatura ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della questione con riferimento all’articolo 46 CEDU, per la non vincolatività di «un ipotetico principio di diritto» enunciato dalla Corte EDU «in altri giudizi tra altri soggetti». Nel merito, ha concluso per la non fondatezza della questione, argomentando che l’istanza di accelerazione non impone un onere gravoso e sproporzionato sulle parti, essendo richiesta ai loro difensori una minima diligenza professionale e sostenendo che l’ordinamento nazionale non è tenuto ad adeguarsi pedissequamente all’interpretazione delle norme CEDU fornita dalla Corte di Strasburgo, essendo sempre riconosciuto al legislatore, al giudice comune e a questa Corte un «margine di apprezzamento e di adeguamento» nazionale è richiamata la sentenza numero 236 del 2011 . Considerato in diritto 1.– La Corte di cassazione, sezione seconda civile – con le quattro ordinanze di cui si è in narrativa detto e che, per la sostanziale coincidenza del petitum, possono riunirsi per essere unitariamente decise – solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2-quinquies, lettera e , della legge 24 marzo 2001, numero 89 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile , cosiddetta “legge Pinto”, come introdotto dall’articolo 55, comma 1, lettera a , numero 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83 Misure urgenti per la crescita del Paese , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, numero 134 disposizione quella sub lettera e poi implicitamente abrogata, perché non riprodotta nell’articolo 2, comma 2-quinquies, come riformulato dall’articolo 1, comma 777, lettera c , della legge 28 dicembre 2015, numero 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2016 ». 2.– Nel testo vigente ratione temporis e applicabile nei giudizi a quibus, la disposizione denunciata stabiliva che «[n]on è riconosciuto alcun indennizzo [] e quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini [di sua ragionevole durata] di cui all’articolo 2-bis [recte all’articolo 2, comma 2-bis]» della “legge Pinto”. Secondo la Corte rimettente, l’effetto ostativo alla concessione dell’indennizzo ex lege numero 89 del 2001 – in tal modo attribuito alla omessa presentazione della «istanza di accelerazione», di per sé inidonea ad assicurare una sollecita definizione del processo e in non altro risolventesi che nell’imporre una “prenotazione” degli effetti della riparazione per l’irragionevole durata del processo – comporterebbe che all’interessato non sia consentito né di impedire che si verifichi o protragga la violazione del termine di ragionevole durata del processo né di ottenere riparazione per la subita violazione di quel termine. Dal che, quindi, il sospetto di violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articolo 6, paragrafo 1, 13 e 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali CEDU , firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, numero 848, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in particolare con le sentenze 2 giugno 2009, Daddi contro Italia e 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia . 3.– L’Avvocatura generale dello Stato ha preliminarmente contestato la deducibilità, nella specie, di una violazione dell’articolo 46, paragrafo 1, CEDU. Ma tale contestazione, ancorché formulata in termini di eccezione di inammissibilità, non rileva come tale, attenendo più propriamente al merito della sollevata questione. 4.– Nel merito, la questione è fondata per contrasto con l’articolo 117, primo comma, Cost., in relazione agli articolo 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, restando assorbita ogni altra censura. 4.1.– Con la recente sentenza numero 34 del 2019, questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di norma analoga a quella ora in esame articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, numero 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, numero 133, come successivamente modificato norma che, con riferimento al processo amministrativo, a sua volta prevedeva che la mancata presentazione della «istanza di prelievo» costituisse motivo di improponibilità della domanda di indennizzo ex “legge Pinto”. In quel caso si è osservato che, per «costante giurisprudenza della Corte EDU» il riferimento va appunto alle ricordate sentenze Daddi e Olivieri, ma anche alla sentenza della Grande Camera 29 marzo 2006, Scordino contro Italia , i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma solo se “effettivi” e, cioè, solo se e nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente. Alternativamente alla durata ragionevole del processo, il rimedio interno deve comunque allora garantire l’adeguata riparazione della violazione del precetto convenzionale. E, in applicazione di tali principi, questa Corte ha conseguentemente affermato che «l’istanza di prelievo [] non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente [], con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio , risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l’obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata». 4.2.– Le stesse considerazioni valgono ora per l’istanza di accelerazione del processo penale. Nel contesto della disposizione qui censurata, la suddetta istanza, non diversamente dall’istanza di prelievo nel processo amministrativo, non costituisce infatti un adempimento necessario ma una mera facoltà dell’imputato e non ha – ciò che è comunque di per sé decisivo − efficacia effettivamente acceleratoria del processo. Atteso che questo, pur a fronte di una siffatta istanza, può comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata, senza che la violazione di detto termine possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità del ricorrente. 4.3.– La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel processo presupposto può eventualmente assumere rilievo come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo ex lege numero 89 del 2001, ma non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda, senza con ciò venire in contrasto con l’esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo, garantiti dagli evocati parametri convenzionali, la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell’articolo 117, primo comma, Cost. 4.4.– Va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma denunciata. Per questi motivi la Corte Costituzionale riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2-quinquies, lettera e , della legge 24 marzo 2001, numero 89 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile , nel testo introdotto dall’articolo 55, comma 1, lettera a , numero 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83 Misure urgenti per la crescita del Paese , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, numero 134.