La scelta del sito internet per la pubblicità di vendita dell’immobile pignorato deve essere fatta tra quelli indicati dalla legge

È consentito al professionista delegato scegliere il sito internet per pubblicizzare la vendita del bene immobile pignorato, purché tale scelta avvenga nell’ambito dei siti autorizzati da apposito decreto ministeriale.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 18344/19, depositata il 9 luglio. La vicenda. In un procedimento di esecuzione forzata promosso da una s.p.a. e nel quale erano intervenuti vari creditori, un debitore ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., a seguito dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato, sia in relazione alla decisione del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato il suo reclamo avverso gli atti del professionista delegato, sia in relazione al successivo decreto di trasferimento. Dopo il rigetto delle opposizioni da parte del Tribunale, il debitore ricorre in Cassazione. La pubblicità di vendita dell’immobile pignorato. Con il motivo di ricorso si denuncia violazione di legge per omessa pubblicità sui siti internet ex artt. 490 c.p.c. e 173 disp. att. c.p.c In particolare si evince che la pubblicità della vendita dell’immobile pignorato sia stata effettuata attraverso un sito internet non compreso tra quelli indicati dal decreto ministeriale di cui all’art. 173- ter disp. att. c.p.c. e dunque è stata omessa tale forma pubblicitaria, obbligatoria ai sensi dell’art. 490, comma 2, c.p.c Non può essere condiviso, pertanto, l’assunto in base al quale il Tribunale ha rigettato l’opposizione, per cui nella delega sarebbe stato assegnato al professionista il potere di scegliere un qualsiasi sito internet per la pubblicità della vendita dell’immobile, anche al di fuori di quelli indicati nel suddetto decreto ministeriale. Infatti, è sì prevista la scelta da parte del professionista, sulla base del contenuto nella delega a siti preposti”, ma tale scelta è esercitabile esclusivamente all’interno dei siti autorizzati, previsti da apposito decreto ministeriale. Nel caso in esame, invece, il delegato ha effettuato la scelta su un sito non compreso in quelli richiamati dalla legge. La pubblicità obbligatoria è stata omessa e ciò comporta la nullità dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento, nullità opponibile agli aggiudicatari, poiché attiene allo svolgimento della procedura di vendita. Per tutte queste ragioni, il ricorso deve essere accolto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 maggio – 9 luglio 2019, n. 18344 Presidente De Stefano – Relatore Tatangelo Fatti di causa Nel corso di un procedimento di esecuzione forzata promosso nei suoi confronti da Sanpaolo IMI S.p.A. cui poi è subentrata Sagrantino Italy S.r.l., quale cessionaria del credito posto in esecuzione , nel quale erano intervenuti altri creditori, il debitore C.S.V. ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., a seguito dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato, sia in relazione al provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato il suo reclamo avverso gli atti del professionista delegato, sia in relazione al successivo decreto di trasferimento. Entrambe le opposizioni sono state rigettate dal Tribunale di Benevento. Ricorre il C. , sulla base di cinque motivi. Resistono con distinti controricorsi gli aggiudicatari Ca.Ca. e G.I.G. , nonché Cerved Credit Management S.p.A., in rappresentanza del creditore procedente Sagrantino Italy S.r.l Il creditore intervenuto Equitalia Sud S.p.A. ha depositato procura al solo scopo di consentire al proprio difensore di partecipare alla discussione orale. La Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito e l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori. Ragioni della decisione 1. Il creditore intervenuto Equitalia Sud S.p.A., che non ha svolto difese scritte, ha depositato una procura speciale ad litem al solo scopo di consentire al proprio difensore di partecipare alla discussione orale. La suddetta procura non può però ritenersi regolare. Essa infatti non è stata rilasciata con atto pubblico o scrittura privata e la sottoscrizione della parte in calce alla stessa risulta autenticata dal difensore, sebbene non redatta in calce o a margine di uno degli atti processuali indicati dall’art. 83 c.p.c., il che non è consentito cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14212 del 06/07/2005, Rv. 583990 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 14749 del 26/06/2007, Rv. 597465 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 9462 del 18/04/2013, Rv. 626050 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014, Rv. 633402 - 01 . Non è pertanto regolare la costituzione di Equitalia Sud S.p.A., che deve essere considerata mera intimata. 2. Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato nei confronti di tutti i creditori, oltre che degli aggiudicatari, avendo il ricorrente regolarmente e tempestivamente adempiuto dapprima all’ordine di integrazione nei confronti di detti creditori emesso da questa Corte all’esito della pubblica udienza del 12 luglio 2017 e, successivamente, all’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso ad alcuni dei suddetti creditori, emesso all’esito della pubblica udienza del 19 febbraio 2018. 3. Con il primo motivo del ricorso si denunzia Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto. Omessa pubblicità sui siti internet ex art. 490 c.p.c. e art. 173 ter disp att. c.p.c. . Con il terzo motivo del ricorso si denunzia Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto. art. 490 c.p.c. e art. 173 ter disp. att. c.p.c., art. 159 c.p.c., art. 2929 c.c. . Il primo ed il terzo motivo del ricorso - che hanno entrambi ad oggetto il regolare svolgimento della pubblicità della vendita dell’immobile pignorato - risultano logicamente connessi e possono pertanto essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. È pacifico, in fatto, che la pubblicità della vendita dell’immobile pignorato sia stata effettuata utilizzando un sito internet non compreso tra quelli indicati dal decreto ministeriale di cui all’art. 173 ter disp. att. c.p.c., attuativo della previsione di cui all’art. 490 c.p.c Deve quindi ritenersi omessa tale forma di pubblicità, obbligatoria ai sensi dell’art. 490 c.p.c., comma 2. Secondo quanto emerge dall’ordinanza di vendita la cui trascrizione è contenuta nel ricorso e che si rinviene nella produzione di parte del giudizio di merito e come è del resto confermato dalla stessa sentenza impugnata, la delega conferita al professionista dal giudice dell’esecuzione prevedeva che questi dovesse individuare il sito internet sul quale effettuare la pubblicità ai sensi del novellato art. 490 c.p.c. in particolare, al punto n. 6 della delega al professionista, tra le attività a questi demandate, si prevede che questi debba . pubblicare l’avviso di vendita . anche in uno dei siti internet a ciò preposti . L’espressione riproduce la formulazione dell’art. 490 c.p.c., poi specificata nell’art. 173 ter disp. att. c.p.c., che ha previsto l’emanazione di un apposito decreto ministeriale contenente l’individuazione dei siti destinati alla pubblicità telematica delle vendite. Non può quindi assolutamente condividersi l’assunto in base al quale il tribunale ha rigettato l’opposizione, per cui nella delega sarebbe stato assegnato al professionista il potere di scegliere un qualunque sito internet ai fini della pubblicità della vendita, anche al di fuori di quelli indicati nel decreto ministeriale il giudice di merito riconosce, in particolare, l’illegittimità della delega sotto tale profilo, ritenendo però che essa sarebbe rimasta sanata in quanto non fatta tempestivamente valere mediante opposizione agli atti esecutivi . In realtà il potere di scelta del professionista, proprio sulla base del richiamo contenuto nella delega ai siti preposti e, quindi, indirettamente all’art. 490 c.p.c., era certamente da intendersi come esercitabile esclusivamente nell’ambito dei siti autorizzati, in quanto previsti dal decreto ministeriale di cui all’art. 173 ter disp. att. c.p.c L’ordinanza di delega era quindi legittima, assegnando al delegato la scelta del sito internet su cui effettuare la pubblicità, purché, naturalmente, nell’ambito di quelli previsti dall’art. 490 c.p.c. e cioè quelli di cui al decreto ministeriale attuativo di cui all’art. 173 ter disp. att. c.p.c. . Il delegato ha invece effettuato la pubblicità su un sito non compreso tra quelli preposti , ai sensi dell’art. 490 c.p.c Ha quindi violato la delega, ancor prima ed oltre che la norma appena richiamata. La pubblicità obbligatoria, espressamente imposta dalla legge e dall’ordinanza di delega, è stata in definitiva omessa e ciò determina senz’altro la nullità dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento, nullità opponibile agli aggiudicatari anche ai sensi dell’art. 2929 c.c. in quanto attinente allo svolgimento della stessa procedura di vendita cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 9255 del 07/05/2015, Rv. 635283 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 4542 del 08/03/2016, non massimata Sez. 3, Sentenza n. 27526 del 30/12/2014, Rv. 634263 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010, Rv. 613691 - 01 . La fondatezza dei motivi di ricorso in esame impone la cassazione della decisione impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’opposizione e la dichiarazione di nullità dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato e del relativo decreto di trasferimento. Ciò determina altresì l’assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso, volti ad ottenere il medesimo risultato in particolare il secondo ed il quarto, rispettivamente contenenti le censure di Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto. art. 571 c.p.c. e di Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto per mancato esercizio del potere di cui all’art. 586 c.p.c. e art. 591 bis c.p.c., u.c Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia , ovvero attinenti alle spese di lite in particolare il quinto, con il quale è denunziata ingiusta e comunque eccessiva condanna alle spese di lite , in ordine alle quali ultime occorre comunque nuovamente provvedere all’esito della decisione del merito della controversia. 4. Sono accolti il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è per l’effetto cassata e, decidendo nel merito, l’opposizione del C. è accolta, con dichiarazione di nullità dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento impugnati. In considerazione della relativamente recente introduzione delle norme in tema di pubblicità telematica delle vendite all’epoca dei fatti, dell’oggettiva scarsa chiarezza del contenuto della delega nonché dell’alterno andamento del merito della controversia, la Corte ritiene sussistere motivi sufficienti a giustificare l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese dell’intero giudizio, ivi inclusa la fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa per l’effetto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione, dichiarando la nullità dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento impugnati dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.