La sentenza di condanna del danneggiante non è opponibile ex se all’assicuratore, ma deve essere valutata alla stregua delle altre prove documentali

Il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell’assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti tale giudicato ha, in tale giudizio, esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato.

La fattispecie. La Corte di Appello di Milano ha condannato una primaria compagnia assicuratrice al risarcimento in favore di un uomo che a suo tempo era rimasto coinvolto in un incidente stradale tra il suo motociclo e un’autovettura assicurata con la predetta assicurazione. Secondo la Corte territoriale, non poteva trovare applicazione al caso di specie l’art. 651 c.p.p., in quanto il giudicato formatosi a seguito dell’azione civile proposta nell’ambito del processo penale costituiva giudicato civile in senso proprio, come comprovato dalla circostanza che la sentenza di liquidazione definitiva del danno era stata emessa in sede civile dalla Corte di Appello medesima a seguito del rinvio a tale Giudice da parte della Corte di Cassazione e che, giusta l’efficacia riflessa del giudicato, la sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti del responsabile civile di un sinistro stradale faceva stato quanto alla sussistenza dell’obbligo risarcitorio del danneggiante e al correlativo debito nei confronti dell’assicuratore, anche se l'assicuratore non avesse partecipato al relativo giudizio, atteso che l’assicuratore era titolare di una posizione giuridica dipendente rispetto al rapporto cui si riferiva la sentenza. Inopponibilità della sentenza di condanna all’assicuratore ragioni di ordine costituzionale. Per quanto qui di interesse, la Corte di Cassazione ha accolto le doglianze della compagnia assicuratrice ricorrente relativamente alla irrilevanza nei propri confronti della sentenza resa in un procedimento al quale era rimasta estranea, anche in considerazione dell’esclusione del nesso di pregiudizialità - dipendenza tra i rapporti giuridici perché, non essendo stata citata nel giudizio penale, sarebbe stato dato luogo a una totale scissione fra l’accertamento in sede penale e quello successivo a cui si poteva pervenire in sede civile. Secondo gli Ermellini, infatti, l’affermazione della Corte territoriale, secondo la quale il giudizio svoltosi innanzi al Giudice civile a seguito del rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p. ha natura di giudizio civile in senso proprio, sicché il giudicato è un giudicato civile, è corretta ma non è corretto il riconoscimento dell’efficacia di quel giudicato nei confronti dell’assicuratore rimasto estraneo al giudizio. Secondo l’indirizzo minoritario – ma, come espressamente evidenziato dalla Corte, condivisibile – il giudicato sfavorevole per il danneggiante non è opponibile al terzo assicuratore anche, ma non solo, sulla base della considerazione dei dubbi di ordine costituzionale emersi nell'evoluzione della giurisprudenza e tale considerazione trova fondamento su considerazioni di ordine costituzionale e di costruzione della fattispecie. Si deve infatti prendere atto del fatto che la dottrina, a cui la giurisprudenza aveva inizialmente attinto per la recezione dell’istituto del giudicato riflesso, ha da lungo tempo, ed in particolare dagli anni settanta del secolo scorso, progressivamente abbandonato l’istituto in questione, facendo prevalere la tutela del diritto di difesa del terzo ai sensi dell’art. 24 Cost., la quale ha poi trovato il proprio completamento nel principio del giusto processo sancito dal revisionato art. 111 Cost., e in particolare nel principio del contraddittorio. Questa articolazione di princìpi costituzionali è incompatibile con un istituto, quale quello dell’efficacia riflessa, cui la giurisprudenza continua sovente ancora a fare riferimento. Facendo applicazione dell’efficacia riflessa del giudicato, ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio con il convenuto e senza che questi possa esercitare il diritto di difesa. Per il terzo l’altrui decisione resta quindi res inter alias acta . Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell’assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti tale giudicato ha, in tale giudizio, esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 maggio – 9 luglio 2019, n. 18325 Presidente Armano – Relatore Scoditti Fatti di causa 1. AXA Ass.ni s.p.a. propose opposizione innanzi al Tribunale di Milano avverso il decreto ingiuntivo emesso per l’importo di Euro 233.197,63 oltre interessi in favore di Ba.Cr. e B.S. nella qualità di eredi di B.G.D. . Era accaduto che, a seguito di procedimento penale innanzi al Giudice di Pace di Milano per lesioni personali colpose, in relazione al sinistro stradale fra l’autovettura di proprietà di R.R. , assicurata presso AXA Ass.ni s.p.a., ed il motociclo di B.G.D. , con la costituzione di quest’ultimo quale parte civile e senza l’intervento nel processo penale di AXA Ass.ni, era intervenuta, disposta perizia, sentenza di condanna del R. per il reato contestato con condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. Proposto appello dal R. , e disposta nuova CTU, il Tribunale di Milano, confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato l’imputato al pagamento della somma di Euro 202.732,00, dedotta la somma di Euro 79.280,00 già corrisposta. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto sulla base di quest’ultima sentenza. 2. Il Tribunale adito, previa CTU, revocò il decreto ingiuntivo e, determinando il credito in Euro 179.574,15, condannò AXA a pagare in favore delle eredi B. quanto ancora dovuto detratti gli acconti corrisposti. 3. Avverso detta sentenza proposero appello le eredi B. . Accadeva nel frattempo che la Corte di Cassazione annullasse la sentenza penale del Tribunale di Milano limitatamente agli effetti civili quanto alla determinazione del danno da risarcire, con rinvio alla Corte d’appello di Milano la quale, con sentenza n. 690/14, aveva rideterminato il credito risarcitorio nella misura di Euro 240.089,87. Si costituì AXA chiedendo il rigetto dell’appello. 4. Con sentenza di data 19 aprile 2016 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza appellata, condannò AXA al pagamento in favore delle eredi B. della somma di cui alla sentenza n. 690/14 della Corte d’appello di Milano, ossia la somma di Euro 240.089,87 oltre interessi, detratto l’importo corrisposto, condannando altresì AXA a tenere indenne il R. da quanto tenuto a pagare sulla base della suddetta sentenza. Osservò la corte territoriale che non poteva trovare applicazione l’art. 651 c.p.p. perché il giudicato formatosi a seguito dell’azione civile proposta nell’ambito del processo penale costituiva giudicato civile in senso proprio, come comprovato dalla circostanza che la sentenza di liquidazione definitiva del danno era stata emessa in sede civile dalla Corte d’appello di Milano a seguito di rinvio a tale giudice da parte della Corte di Cassazione e che, giusta l’efficacia riflessa del giudicato, la sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti del responsabile civile di un sinistro stradale faceva stato quanto alla sussistenza dell’obbligo risarcitorio del danneggiante ed al correlativo debito nei confronti dell’assicuratore, anche se l’assicuratore non avesse partecipato al relativo giudizio, atteso che l’assicuratore era titolare di una posizione giuridica dipendente rispetto al rapporto cui si riferiva la sentenza. 5. Ha proposto ricorso per cassazione AXA Ass.ni s.p.a. sulla base di tre motivi. Resistono con unico controricorso Ba.Cr. e B.S.D.A. . È stata depositata memoria di parte. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p., artt. 25 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che l’art. 651 c.p.p., il quale limita gli effetti soggettivi della sentenza, trova applicazione proprio se vi sia proposizione dell’azione civile nell’ambito del processo penale e che la sentenza n. 690/14 della Corte d’appello di Milano, resa all’esito del procedimento penale, ricadeva sotto la disciplina dell’art. 651, in base al quale la sentenza ha efficacia di giudicato nei confronti del responsabile civile che sia stato citato, ovvero sia intervenuto nel processo penale, cosa nella specie non accaduta. Aggiunge che prevedere l’efficacia del giudicato nei confronti del soggetto rimasto estraneo al processo significa violare il chiaro disposto dell’art. 651, in violazione per di più del diritto di difesa contemplato dall’art. 24 Cost 1.1. Il motivo è inammissibile. La questione relativa all’applicabilità dell’art. 651 c.p.p. attiene all’efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. La sentenza di primo grado ha riconosciuto l’esclusiva responsabilità del R. circa la verificazione del sinistro stradale. Essa non è stata impugnata dall’odierna ricorrente ed è stata appellata dalla parte danneggiata con riferimento ai profili relativi al quantum debeatur. Si è pertanto formato il giudicato interno sull’an della responsabilità civile, sicché la questione dell’applicabilità dell’art. 651, avente ricadute sul piano dell’an della responsabilità, non può venire in rilievo. Si tratta di questione puramente teorica, priva di rilievo pratico, rispetto alla quale la parte è priva di interesse a ricorrere fra le tante Cass. 13 ottobre 2016, n. 20689 25 giugno 2010, n. 15353 23 maggio 2008, n. 13373 . 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1306 e 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il condebitore solidale ai sensi dell’art. 1306 non può subire alcun pregiudizio dalla sentenza resa in procedimento al quale è rimasto estraneo e che nella specie deve escludersi il nesso di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti giuridici perché, non essendo stato citato nel giudizio penale l’assicuratore, si è dato luogo ad una totale scissione fra l’accertamento in sede penale e quello successivo a cui si poteva pervenire in sede civile. Aggiunge che la sentenza emessa nei confronti del solo danneggiante può essere utilizzata nel successivo giudizio nei confronti dell’assicuratore, contenendo essa un accertamento di verità, con possibilità però per l’assicuratore di far valere le proprie ragioni. 2. Il motivo è fondato. L’affermazione della corte territoriale, secondo cui il giudizio svoltosi innanzi al giudice civile a seguito di rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p. ha natura di giudizio civile in senso proprio, sicché il giudicato è un giudicato civile, è corretta cfr. Cass. 12 giugno 2019, n. 15859 . Non è corretto il riconoscimento dell’efficacia di quel giudicato nei confronti dell’assicuratore rimasto estraneo al giudizio. Con riferimento all’opponibilità del giudicato favorevole al danneggiato, conseguito nei confronti del solo danneggiante assicurato, all’assicuratore in assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motori si registrano nella giurisprudenza di questa Corte due orientamenti. Secondo un indirizzo meno recente il giudicato non può essere opposto all’assicuratore che sia rimasto terzo rispetto al rapporto processuale fra danneggiato ed assicurato Cass. 18 maggio 2011, n. 10919 2 marzo 2004, n. 4192 4 ottobre 1976, n. 3223 ma si veda già Cass. 29 ottobre 1963, n. 2859 . Secondo un indirizzo più recente e tendenzialmente maggioritario la sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti del responsabile di un sinistro stradale fa stato nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, per quanto concerne la sussistenza dell’obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito, anche se l’assicuratore non abbia partecipato al relativo giudizio, atteso che l’assicuratore non è titolare di una posizione autonoma rispetto al rapporto cui si riferisce la sentenza e non può disconoscere l’accertamento in essa contenuto come affermazione oggetto di verità, ma è titolare di una situazione giuridica dipendente dalla situazione definita con la prima sentenza Cass. 20 febbraio 2013, n. 4241 31 gennaio 2012, n. 1359 12 maggio 2005, n. 10017 16 ottobre 2001, n. 12612 18 gennaio 1979, n. 371 . Cass. 20 febbraio 2013, n. 4241 aveva tuttavia affermato che dell’opponibilità del giudicato all’assicuratore rimasto terzo rispetto al processo non pare che sia stata apertamente saggiata la resistenza anche alla luce delle garanzie costituzionali sui diritti di azione e difesa in giudizio art. 24 Cost. e del contraddittorio art. 111 Cost. nella specie non fu tuttavia riconosciuta l’applicabilità del giudicato per non esservi stato accertamento del debito risarcitorio. Ma soprattutto Cass. 30 ottobre 2007, n. 22881, relativa ad un caso in cui era convenuta l’impresa designata dal Fondo di garanzia, osservò che la possibilità di estendere l’efficacia del giudicato a soggetti rimasti terzi rispetto al giudizio si poneva in evidente contrasto con i principi costituzionali artt. 24 e 111 Cost. , ma il rilievo rimase al livello di obiter dictum in quanto il giudicato fu ritenuto non opponibile sulla base del diverso argomento che nel caso dell’impresa designata dal Fondo di garanzia i limiti di estensibilità del giudicato rimanevano fissati dalla L. n. 990 del 1969, art. 25, per cui si ritenne applicabile la norma di cui all’art. 1306 c.c. in materia di efficacia della sentenza nei confronti degli altri debitori in solido. Ritiene il Collegio che l’indirizzo da seguire sia quello minoritario della non opponibilità del giudicato sfavorevole per il danneggiante al terzo assicuratore anche, ma non solo, sulla base della considerazione dei dubbi di ordine costituzionale emersi nell’evoluzione della giurisprudenza. Gli argomenti che militano nel senso della non opponibilità del giudicato sono infatti due, l’uno di ordine costituzionale, l’altro relativo alla costruzione della fattispecie. 2.1. Muovendo da quest’ultimo argomento, va evidenziato che l’indirizzo favorevole all’opponibilità del giudicato al terzo si iscrive in un più largo e risalente orientamento della giurisprudenza, adesivo alla c.d. teoria del giudicato riflesso. Si tratta di teoria elaborata dalla dottrina nel corso degli anni sessanta del secolo scorso ma già emersa nel vigore del codice del 1865 e fatta propria dalla giurisprudenza. Una volta recepita, quella teoria ha avuto diffusione assai larga e continua ad essere sostenuta dalla più recente giurisprudenza. Il principio di diritto enunciato in modo ricorrente è il seguente il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un’efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l’efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza nell’assai nutrito numero di precedenti, che si snoda in una pluralità di decenni, si possono qui menzionare fra le più recenti Cass. 29 marzo 2019, n. 8766 25 febbraio 2019, n. 5411 17 maggio 2017, n. 12252 2 dicembre 2015, n. 24558 fra le più risalenti Cass. 16 maggio 1963, n. 1237 7 settembre 1968, n. 3928 13 marzo 1970, n. 656 . Il presupposto della c.d. efficacia riflessa del giudicato è dunque il nesso di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti giuridici. Il fenomeno della pregiudizialità-dipendenza è da porre in relazione al principio di relatività della fattispecie secondo cui l’effetto giuridico di una data fattispecie può a sua volta rilevare come elemento del fatto costitutivo modificativo o estintivo di un’altra fattispecie. In altri termini, ciò che integra la conseguenza giuridica del fatto, e dunque l’elemento formale della qualificazione giuridica, può, sotto un altro aspetto, costituire l’elemento materiale di una distinta fattispecie e trascorrere da valore giuridico a fatto esso stesso. L’effetto giuridico relativo al rapporto pregiudicante, che venga a costituire elemento del fatto costitutivo del rapporto pregiudicato, costituisce nel processo relativo a quest’ultimo questione pregiudiziale in senso tecnico. Si tratta di questione conosciuta in via incidentale senza effetto di giudicato il quale ha ad oggetto solo il rapporto giuridico oggetto del processo pregiudicato - c.d. questione pregiudiziale in senso logico , a meno che per domanda di una delle parti non debba essere decisa con efficacia di giudicato art. 34 c.p.c., il quale, come la norma complementare sulla sospensione di cui all’art. 295 c.p.c., riguarda la pregiudizialità tecnica e non quella logica, stante l’estensione dell’efficacia di giudicato al rapporto complesso di cui è parte il diritto dedotto in giudizio che caratterizza la pregiudizialità logica - cfr. Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 - e che la fa ricadere nel regime della continenza di cause anziché in quello della sospensione necessaria . Il punto che interessa ai presenti fini è che l’eventuale giudicato sul rapporto pregiudicante spiega efficacia nel processo pregiudicato. Quando i soggetti del rapporto pregiudiziale non coincidono con quelli del rapporto condizionato, per un verso nel processo relativo a quest’ultimo rapporto non può accertarsi con efficacia di giudicato la questione pregiudiziale su domanda di una delle parti perché queste, non essendo titolari del rapporto in questione, sono sfornite della legittimazione ad agire su tale rapporto tale evenienza non può peraltro mai sorgere nel caso di azione diretta proposta dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore ai sensi dell’art. 144, comma 3, cod. assicurazioni, per la presenza del litisconsorzio necessario con il responsabile del danno , per l’altro però il giudicato sul rapporto pregiudicante, seguendo la teoria del giudicato riflesso, esplica la sua efficacia anche nei confronti del terzo titolare del rapporto legato a quello oggetto del primo giudizio stante il nesso sostanziale di dipendenza giuridica. Restando nel campo dell’assicurazione sulla responsabilità civile, la responsabilità risarcitoria del danneggiante, la quale costituisce l’effetto della fattispecie di illecito civile, a sua volta costituisce fatto costitutivo, unitamente all’esistenza del contratto di assicurazione, dell’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne il danneggiante. Seguendo la teorica del giudicato riflesso, il giudicato fra danneggiato e danneggiante, in relazione all’esistenza della responsabilità ed all’ammontare del debito, sarebbe opponibile all’assicuratore, che non abbia partecipato al giudizio fra danneggiato e danneggiante, ove l’assicurato agisca per essere tenuto indenne dalle conseguenze svantaggiose della sua soccombenza, ovvero agisca in sede risarcitoria lo stesso danneggiato nel caso di assicurazione obbligatoria. L’effetto giuridico della responsabilità resta accertato come rapporto giuridico, e dunque con efficacia di giudicato anche per il terzo, e non quale mero fatto, suscettibile di accertamento incidenter tantum nella fattispecie di cui il terzo è parte. 2.2. Nell’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la relazione di pregiudizialità-dipendenza è ciò che rende ad interesse unisoggettivo un’obbligazione la quale, per effetto dell’azione diretta, diventa obbligazione solidale. La previsione dell’azione diretta del danneggiato contro la società assicuratrice comporta infatti che responsabile del sinistro ed assicuratore rispondano in solido nei confronti del danneggiato, il primo per l’intero danno, il secondo nei limiti del massimale salva la ricorrenza delle ipotesi di responsabilità ultramassimale . Si tratta di obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo perché l’una obbligazione esiste se esiste l’altra e nel rapporto interno il debito ricade interamente su una parte secondo l’archetipo della fideiussione, benché a differenza di quest’ultima nel rapporto interno l’obbligazione, per la presenza dell’assicurazione sulla responsabilità civile, non ricada sul titolare del debito pregiudiziale ma sul garante obbligato ex contractu nei confronti del danneggiante ed ex lege nei confronti del danneggiato . La giurisprudenza da lungo tempo è costante nel ritenere che nell’assicurazione obbligatoria assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato nei limiti del massimale, in funzione di rafforzamento dell’interesse del creditore, coerentemente allo scopo della L. n. 990 del 1969 Cass. 30 ottobre 2009, n. 23057 11 giugno 2008, n. 15462 20 marzo 2001, n. 4005 14 giugno 1999, n. 5883 1 giugno 1995, 6128 16 agosto 1988, n. 4950 27 novembre 1982, n. 6428, quest’ultima con una motivazione particolarmente significativa . Si suole parlare di solidarietà atipica , atteso che il debito aquiliano dell’assicurato discende ex delicto ed è illimitato mentre quello di natura indennitaria dell’assicuratore deriva ex lege e trova limite nella capienza del massimale Cass. 3 giugno 2002, n. 7993 Cass. 9 aprile 2001, n. 5262 Cass. 1 giugno 1995, n. 6128 . Tale conclusione si colloca nel quadro del processo di astrazione della solidarietà, quanto all’eadem causa obligandi, per essere essa riferita all’identità dello scopo e della prestazione eadem res debita cui i diversi rapporti tendono, processo che ormai ampiamente caratterizza la giurisprudenza, come è testimoniato dalle ipotesi di solidarietà passiva nell’ambito di obbligazioni con fonti eterogenee, fra le quali la solidarietà basata su diversi titoli contrattuali. L’inquadramento dell’assicurazione obbligatoria nella solidarietà passiva comporta l’applicabilità dell’art. 1306 c.c., per cui il giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante non può valere contro il terzo assicuratore, mentre può valere a favore di quest’ultimo ove questi manifesti la volontà di avvantaggiarsene. La presenza della solidarietà passiva impedisce l’effetto del giudicato riflesso, che conseguirebbe al nesso di pregiudizialità-dipendenza, e consente l’operatività del solo giudicato favorevole al terzo. 2.3. La qualificazione in termini di solidarietà passiva della vicenda dell’assicurazione obbligatoria sarebbe argomento sufficiente per superare la tesi dell’efficacia riflessa del giudicato nella materia de qua. Una tale interpretazione del sistema normativo, che lasci ferma la tesi dell’efficacia del giudicato nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente, condurrebbe però ad un esito ermeneutico privo di ragionevolezza sul piano costituzionale. Non sarebbe infatti ragionevole un trattamento non uniforme dell’assicuratore, che nel caso di assicurazione obbligatoria non risente quale debitore solidale del giudicato sfavorevole ove si tratti dell’azione promossa nei suoi confronti dal danneggiato, mentre nel caso dell’azione di rivalsa promossa dal danneggiante quel giudicato può essergli opposto, assumendo che la regola di cui all’art. 1306 c.c. riguardi il rapporto fra il creditore e uno dei debitori in solido ma non quello fra danneggiante e assicuratore in sede di regresso. Il trattamento diseguale, questa volta dal lato del danneggiato, diventa ancor più irragionevole ove si pensi che la disciplina dell’assicurazione obbligatoria è improntata, mediante l’istituto dell’azione diretta, ad una tutela rafforzata del danneggiato e proprio in un tale ambiente di tutela al danneggiato non sarebbe consentito ciò che invece sarebbe consentito al danneggiante, opporre cioè il giudicato all’assicuratore. La coerenza costituzionale dell’interpretazione impone pertanto di allargare l’indagine anche all’altro argomento che milita nel senso della non opponibilità del giudicato al terzo assicuratore, e si tratta di un argomento anch’esso di tipo costituzionale, come si è anticipato sopra. Va tuttavia premesso un rilievo di ordine strettamente processuale. 2.4. La tesi dell’opponibilità del giudicato al terzo titolare di rapporto dipendente introduce un’incoerenza già sul piano del sistema processuale. Come riconosciuto da Cass. sez. U. 4 dicembre 2015, n. 24707, l’art. 106 c.p.c. prevede sia l’ipotesi in cui, con la chiamata in causa, il garantito esercita l’azione di regresso, sia la diversa ipotesi in cui il garantito si limita a provocare la partecipazione al processo del garante, senza proporre domanda nei suoi confronti, con efficacia estensiva della legittimazione del garante rispetto all’accertamento del rapporto principale. La partecipazione al processo del garante, senza proposizione della domanda nei suoi confronti, mira a rendergli opponibile il giudicato sul diritto pregiudiziale fatto valere tramite la domanda. Non è coerente alla necessità di provocare la partecipazione al processo del titolare del rapporto dipendente per rendergli opponibile il giudicato l’istituto dell’efficacia riflessa, il quale consentirebbe di opporre al terzo estraneo il giudicato per il sol fatto dell’esistenza del nesso di pregiudizialità-dipendenza e senza passare per la denuncia della lite così definita dalla dottrina evocata dall’art. 106. Si tratta del resto di una possibilità negata dalla stessa Cass. Sez. U. 4 dicembre 2015, n. 24707 sopra richiamata, la quale menziona la dottrina secondo cui il giudicato sul rapporto pregiudiziale senza la partecipazione al processo del terzo garante non è a lui opponibile punto 9.2. della motivazione . È significativo che questo importante arresto delle Sezioni Unite smentisca, sia pure in obiter dictum, la teorica dell’efficacia riflessa. Ulteriore contraddizione ricorre fra l’istituto dell’efficacia riflessa del giudicato e quello del litisconsorzio processuale. A differenza del litisconsorzio necessario sostanziale art. 102 c.p.c. , che ha carattere originario in quanto protettivo dell’interesse dell’attore ad un provvedimento giurisdizionale utile, il litisconsorzio necessario processuale, che sopravviene in fase di appello cfr. Cass. sez. U. 4 dicembre 2015, n. 24707 , mira a prevenire la formazione di giudicati che, in mancanza della necessaria persistenza delle parti in sede di impugnazione, potrebbero essere contrastanti. Ne discende che nel caso di soccombenza in primo grado dell’attore questi dovrà proporre l’impugnazione, stante l’insorto litisconsorzio processuale e l’acquisita trilateralità del rapporto, anche nei confronti del garante. Solo a queste condizioni l’eventuale giudicato favorevole all’originario attore può esplicare efficacia nel rapporto fra garantito e garante. Una tale conclusione è in contraddizione con l’assunto dell’efficacia riflessa del giudicato nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente da quello oggetto di giudicato, efficacia sussistente per il sol fatto del nesso di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti e per la quale non è richiesta la partecipazione del titolare del rapporto dipendente al processo relativo al rapporto pregiudicante. Va infine rilevata, con riferimento all’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la disarmonia sul piano sistematico che si avrebbe con riferimento a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, cod. assicurazioni. Mentre è previsto dalla legge il litisconsorzio necessario con il responsabile del danno quando sia promossa l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, litisconsorzio processuale e non sostanziale perché finalizzato all’opponibilità del giudicato e non all’utilità del medesimo potendo ben essere pronunciata la sentenza di condanna nei confronti del solo assicuratore , nel caso di azione promossa nei confronti del solo responsabile del danno il giudicato sarebbe opponibile all’assicuratore rimasto terzo rispetto al giudizio di responsabilità. 2.5. Sono comunque ragioni di ordine costituzionale che rendono ormai non più sostenibile, dopo che la giurisprudenza vi ha aderito per qualche decennio, la teorica del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente. A questo proposito si deve prendere atto del fatto che la dottrina, a cui la giurisprudenza aveva inizialmente attinto per la recezione dell’istituto del giudicato riflesso, ha da lungo tempo, ed in particolare dagli anni settanta del secolo scorso, progressivamente abbandonato l’istituto in questione, facendo prevalere la tutela del diritto di difesa del terzo ai sensi dell’art. 24 Cost., la quale ha poi trovato il proprio completamento nel principio del giusto processo sancito dal revisionato art. 111 Cost., ed in particolare nel principio del contraddittorio. Questa articolazione di principi costituzionali è incompatibile con un istituto, quale quello dell’efficacia riflessa, cui la giurisprudenza continua sovente ancora a fare riferimento. Facendo applicazione dell’efficacia riflessa del giudicato ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio con il convenuto e senza che questi possa esercitare il diritto di difesa. Per il terzo l’altrui decisione resta quindi res inter alios acta. Il superamento dell’efficacia riflessa del giudicato lascia però aperta la questione del bilanciamento fra il principio del contraddittorio e quello di coerenza degli accertamenti giurisdizionali circa il modo di essere dei rapporti giuridici. Il bilanciamento resta affidato alle norme di diritto positivo, mentre l’efficacia riflessa riposava su una costruzione dogmatica. Il primo passo da compiere è quello della distinzione fra successore a titolo particolare e terzo. In base all’art. 2909 c.c. e art. 111 c.p.c., comma 4, il giudicato spiega efficacia nei confronti del terzo che sia succeduto nel diritto oggetto del giudicato, post rem iudicatum nel caso dell’art. 2909 e nel corso del processo nel caso dell’art. 111, comma 4. La compressione del contraddittorio deriva qui dalla legittima esigenza di fornire una tutela effettiva alle parti del giudizio originario. Per quanto riguarda il terzo i limiti soggettivi di efficacia del giudicato restano disciplinati dalle norme positive. Si tratta dell’efficacia di diritto e non di quella di fatto, la quale si ha invece quando manchi un collegamento giuridico fra il diritto della parte interessata in via di fatto al giudicato ed il rapporto disciplinato da quest’ultimo ad esempio il caso di Tizio, proprietario del fondo limitrofo, convenuto in negatoria servitutis da Caio, che ha rivendicato vittoriosamente la proprietà nei confronti di Sempronio . Norme che presuppongono l’estensione al terzo dell’efficacia del giudicato sono l’art. 404 c.p.c., comma 2 sull’opposizione di terzo revocatoria, che contempla i creditori e gli aventi causa i quali secondo la migliore dottrina sono i terzi titolari di un diritto dipendente che è sorto prima dell’instaurazione del processo riguardante il rapporto pregiudiziale e l’art. 1595 c.c., comma 3, secondo cui la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro il subconduttore espressione di un principio che può ritenersi operante nell’intera materia del subcontratto, con l’affidamento della salvaguardia del diritto del terzo allo strumento previsto dall’art. 107 c.p.c., il cui utilizzo è affidato al prudente apprezzamento del giudice . Con riferimento al fenomeno dei nessi di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti, ferma la regola che l’efficacia del giudicato non può operare contro il terzo, può desumersi dall’art. 1306 c.c., come sostiene la dottrina, il principio generale secondo cui gli effetti del giudicato favorevole al terzo possono da questi, laddove manifesti l’intenzione di avvalersene, essere opposti al soggetto che è stato parte del processo pregiudicante confluito nel giudicato possibilità evocata da Cass. Sez. U. 4 giugno 2008, n. 14815 in materia di giudicato tributario , operando quindi gli effetti del giudicato secundum eventum litis. 2.6. All’infuori dei confini indicati non resta che l’efficacia di prova o di elemento di prova documentale che il giudicato può acquistare, cui non di rado la giurisprudenza ha fatto riferimento proprio a proposito di rapporto pregiudiziale inter alios Cass. 20 febbraio 2013, n. 4241 10 settembre 2009, n. 19499 21 settembre 2007, n. 19492 20 luglio 2003, n. 11682 29 gennaio 2003, n. 1372 , considerando perciò il giudicato non quale valore giuridico disciplina giurisdizionale del rapporto ma quale fatto storico risultante da un documento. Tale è l’efficacia che il giudicato reso fra danneggiato e danneggiante può avere nei confronti dell’assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile, sia quando agisca il danneggiato in sede di azione diretta, sia quando agisca il danneggiante in sede di rivalsa. Alla luce dell’assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, si può tenere conto anche delle prove acquisite nel processo svoltosi nei confronti del solo responsabile civile. Quello di cui non si può fare applicazione, ove sia il danneggiante ad agire in rivalsa nei confronti dell’assicuratore, è il principio alla base dell’art. 1485 c.c., comma 1, per il quale il compratore, convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, qualora non abbia chiamato in causa il venditore e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda . Si ritiene in dottrina che tale norma sia espressione di un principio applicabile alle obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo, quale in effetti è l’obbligazione dell’assicuratore nell’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile. L’onere di provare che vi erano ragioni per disattendere la domanda, ed in particolare l’esistenza del diritto ceduto, incombe sul venditore perché la circostanza accertata nel primo processo è propria del terzo convenuto nel secondo giudizio, al pari delle obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo quali si rinvengono nel rapporto fideiussorio e nella responsabilità per fatto altrui art. 2049 c.c. e art. 2054 c.c., comma 3 . La circostanza accertata nel processo ove è stato convenuto il fideiussore, il padrone o il proprietario del veicolo è propria rispettivamente del debitore principale, del domestico o del conducente del veicolo. Non altrettanto può dirsi per l’assicuratore, posto che la circostanza pregiudiziale attiene proprio al convenuto del primo processo, il danneggiante. Anche dunque nel caso di esercizio della rivalsa da parte del danneggiante, come nel caso di azione diretta promossa dal danneggiato, il giudicato relativo al rapporto pregiudiziale e le prove raccolte nel relativo processo restano prova documentale di cui l’attore può avvalersi nel giudizio promosso nei confronti dell’assicuratore, senza che possa trovare applicazione il principio alla base dell’art. 1485 c.c., comma 1. 2.7. Va in conclusione enunciato in relazione al presente ricorso il seguente principio di diritto il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell’assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato . 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che le statuizioni civili rese in sede penali erano del tutto inaccettabili atteso che, fra l’altro, la liquidazione del danno non patrimoniale va parametrata all’effettiva durata di vita del danneggiato e l’assicuratore non aveva potuto far valere nel processo penale che il B. , per causa indipendenti, era deceduto qualche anno dopo il sinistro. Aggiunge che nel procedimento penale si era proceduto a perizia con la nomina del solo consulente della parte lesa e che senza alcuna motivazione sono stati estesi automaticamente gli effetti della sentenza resa all’esito del procedimento penale. 3. L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo. P.Q.M. accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il primo motivo, con assorbimento del terzo motivo cassa la sentenza in relazione al motivo accolto rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.