Il richiamo alle clausole contenute nell'atto esterno equivale alla loro trascrizione nel contratto

Quando la disciplina fissata in un atto esterno sia richiamata nel contratto sottoscritto dalle parti in modo consapevole, l’atto viene fatto proprio dagli stipulanti e messo su un piano di parità rispetto alla disciplina contrattuale.

Così si esprime la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16439/19, depositata il 19 giugno. Il fatto. Il Tribunale di Roma negava la propria competenza per territorio in relazione alla domanda di accertamento negativo proposta dall’attrice per far dichiarare insussistenti i debiti a lei contestati, dovuti per il mancato pagamento di alcune fatture emesse da una società di fornitura di gas e luce. Il Tribunale, infatti, accoglieva l’eccezione di incompetenza avanzata dalla società convenuta, rilevando che il contratto di utenza conteneva una deroga alla competenza territoriale e l’elezione del foro esclusivo di Milano. Contro la suddetta decisione, l’attrice propone regolamento di competenza, sostenendo che il contratto conteneva il richiamo a condizioni da lei non conosciute né approvate, contenute in un autonomo documento distinto dal contratto. Clausola di deroga contenuta in atto distinto dal contratto. La Corte di Cassazione non accoglie il ricorso, affermando che nonostante la clausola di deroga alla competenza territoriale sia contenuta in atto separato, essa risulta oggetto di un espresso richiamo all’interno del contratto, ed è stata sottoscritta dalla ricorrente insieme alle altre condizioni contrattuali nel momento in cui essa dichiarava di averne preso visione e di approvarne il contenuto. Gli Ermellini osservano come il suddetto richiamo alla disciplina contenuta in un distinto documento, effettuato dalle parti nella piena consapevolezza dello stesso e con lo scopo di integrare il rapporto contrattuale nella parte in cui manchi una diversa regolamentazione, assegni alla stessa la valenza di clausole concordate per effetto di una relatio perfecta . Nel caso concreto, l’atto esterno viene fatto proprio dagli stipulanti e messo su un piano di parità rispetto al contratto direttamente compilato e sottoscritto, equivalendo il suddetto rinvio alla materiale trascrizione del suo contenuto nel contratto di cui viene a formare parte integrante . Per questo motivo, la Suprema Corte respinge il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 1 marzo – 19 giugno 2019, n. 16439 Presidente D’Ascola – Relatore Fortunato Fatti di causa Il Tribunale di Roma ha negato la propria competenza per territorio sulla domanda di accertamento negativo proposto dalla P. , al fine di far dichiarare l’insussistenza dei debiti documentati da 16 fatture emesse dalla Eni Gas e Luce s.p.a. per l’importo di Euro 5.181,47. Il giudice di merito, esclusa l’applicabilità della disciplina a tutela del consumatore e rilevato che il contratto di utenza conteneva una clausola di deroga della competenza territoriale e l’elezione del foro esclusivo di Milano, ha accolto l’eccezione di incompetenza formulata dalla società convenuta, dando atto che la clausola recava una doppia sottoscrizione, conformemente al disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c Avverso detta decisione P.E.S. ha proposto regolamento di competenza sviluppato in unico motivo. Eni Gas e Luce s.p.a. ha depositato memoria difensiva. Motivi della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 20, 28, 29 e 38 c.p.c., e degli artt. 1341 e 1342 c.c., sostenendo che le parti non avevano stipulato alcuna clausola di deroga convenzionale alla competenza territoriale, poiché il contratto contemplava un semplice richiamo a condizioni non conosciute e non approvate dalla ricorrente, contenute in un autonomo documento non allegato al testo contrattuale che, in particolare, la clausola di elezione del foro di Milano non era stata approvata mediante una specifica sottoscrizione e non poteva considerarsi efficace. Il motivo non merita accoglimento. Come dedotto dalla ricorrente e come precisato dal Procuratore Generale, la clausola di deroga alla competenza territoriale, benché contenuta in un documento separato, era stata oggetto di un esplicito richiamo in contratto, con la indicazione del suo contenuto Foro competente in via esclusiva Milano , ed era stata specificamente sottoscritta, unitamente ad altre condizioni, dalla ricorrente, che aveva dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto. Per effetto di detto richiamo e della stessa trascrizione del contenuto della clausola, l’elezione del foro esclusivo di Milano aveva assunto il valore di vero e proprio patto contrattuale. Questa Corte ha stabilito che il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell’integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate per effetto di una relatio perfecta. In tal caso l’atto esterno viene fatto proprio dagli stipulanti e messo su un piano di parità rispetto al contratto direttamente compilato e sottoscritto, equivalendo il suddetto rinvio alla materiale trascrizione del suo contenuto nel contratto di cui viene a formare parte integrante Cass. 7763/2005 Cass. 3479/1997 Cass. 9392/1992 . Inoltre, come accertato dalla Corte di merito, la firma apposta dalla ricorrente era riferibile proprio alle clausole oggetto di richiamo trascritte, peraltro, nel documento sottoscritto , essendo comunque soddisfatto l’onere prescritto dall’art. 1341 c.c., comma 2 operante, peraltro, solo in caso di integrazione del negozio mediante relatio imperfecta Cass. 3012/1963 , per cui correttamente il giudice di merito ha ritenuto pienamente efficace inter partes l’elezione convenzionale del foro esclusivo. Il ricorso è quindi respinto. La statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità è rimessa alla pronuncia di merito. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. rigetta il ricorso e rimette alla pronuncia di merito la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.