Negato il compenso al professionista per prescrizione presuntiva del debito

L’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta. Tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l’esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con ordinanza n. 15303/19 depositata il 5 giugno. Il caso. Il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di pagamento dei compensi avanzata dal professionista nei confronti della cliente per l’attività svolta nei due gradi di giudizio civile. Tale decisione, fondata sulla prescrizione presuntiva eccepita dalla convenuta, viene impugnata dall’attore dinanzi la Corte di Cassazione. Eccezione di prescrizione presuntiva. In virtù del disposto di cui all’art. 2959 c.c., la Corte rileva che l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l’esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto, comportando detta contestazione l’implicita ammissione che l’obbligazione non è stata estinta . Inoltre, precisa la Corte, l’eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto la norma deve intendersi nel senso che l’ammissione del fatto comporta il rigetto dell’eccezione, ma non, al contrario, che l’aver sollevato l’eccezione di prescrizione determini l’ammissione del fatto costitutivo del debito . Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno correttamente accertato che la convenuta ha formulato l’eccezione senza alcuna ammissione sulla non estinzione dell’obbligazione e che l’eccezione non ha determinato di per sé l’ammissione del fatto costitutivo del debito. Per tali motivi, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 21 febbraio – 5 giugno 2019, n. 15303 Presidente D’Ascola – Relatore Orilla Ritenuto in fatto Il Tribunale di Bologna, adito ex art. 702 bis e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 dall’avv. M.M. , con ordinanza 15.3.2018 ha respinto la domanda di pagamento di compensi avanzata dal professionista nei confronti della cliente M.P. in relazione alle attività espletate nei due gradi di un giudizio civile. Il giudice di merito ha fondato la sua decisione sulla prescrizione presuntiva eccepita dalla convenuta. Contro tale ordinanza ricorre per cassazione l’avvocato M. . Resiste con controricorso la cliente. Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza e il ricorrente ha depositato una memoria. Considerato in diritto Con l’unico motivo l’avvocato M. denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,la violazione e falsa applicazione dell’art. 2959 c.c. e art. 115 c.p.c. dolendosi dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva. A dire del ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto trarre argomenti validi per respingere l’eccezione proprio dal fatto che la M. non aveva ammesso di non avere estinto l’obbligazione. Richiama il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. che, a suo dire, doveva prevalere sulla presunzione di avvenuto pagamento, ed evidenzia in proposito che la cliente, avendo dichiarato di non avere ricevuto le due missive di sollecito del 2013 e di non ricordare la raccomandata del 12.1.2016, non ne ha contestato neppure implicitamente il contenuto e quindi ha implicitamente ammesso la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere. Secondo il ricorrente, quindi, l’assenza di contestazione sulle sue allegazioni da un lato prova indirettamente la fondatezza delle pretese e dall’altro può essere letta come ammissione implicita dell’esistenza del credito. Il ricorso è manifestamente infondato. Come più volte affermato da questa Corte, a norma dell’art. 2959 c.c., l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l’esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto, comportando detta contestazione l’implicita ammissione che l’obbligazione non è stata estinta Sez. 2, Sentenza n. 2977 del 16/02/2016 Rv. 638730 in motivazione Cass., Sez. II, 13 marzo 1989, n. 1266 Cass., Sez. Lav., 14 giugno 1999, n. 5910 Casa., Sez. I, 5 aprile 2006, n. 7883 Si è altresì affermato che la contestazione, da parte del presunto debitore, del quantum della pretesa contro di lui azionata implica l’ammissione della mancata estinzione dell’obbligazione e, pertanto, comporta, ai sensi dell’art. 2959 c.c., il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso debitore ex plurimis, Sez. 2 -, Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017 Rv. 646603 soprattutto in motivazione Cass. 16/02/1988 n. 1633 id., 27/11/1999, n. 13291 id. 07/04/2005, n. 7277 id. 15/12/2009, n. 26219 id. 21/06/2010, n. 14927 id. 15/05/2015, n. 7527 . La prescrizione presuntiva si fonda non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente l’art. 2959 c.c. stabilisce che l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette. di non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l’obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze tutte incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l’avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell’obbligazione v. Sez. 2 -, Ordinanza n. 30058/2017 cit. . E ancora, l’eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell’art. 2959 c.c. deve intendersi nel senso che l’ammissione del fatto comporta il rigetto dell’eccezione, ma non, al contrario, che l’aver sollevato l’eccezione di prescrizione determini l’ammissione del fatto costitutivo del debito Sez. 2, Sentenza n. 13401 del 30/06/2015 Rv. 635826 Sez. 2, Sentenza n. 26219 del 15/12/2009 Rv. 610971 Cass. 634/2000 . Nel caso in esame, il tribunale, nel ritenere fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva, si è attenuto ai suddetti principi, avendo accertato v. pag. 5 a che la convenuta ha formulato l’eccezione di prescrizione senza entrare nel merito e senza ammettere che l’obbligazione non sia stata estinta b che di per sè l’eccezione di prescrizione non determina l’ammissione del fatto costitutivo del debito e quindi non equivale a riconoscimento del debito cass. 13401/2015 cass. 634/2000 . La dedotta violazione di legge, dunque, non ricorre. Piuttosto, è la critica del ricorrente che si discosta dai principi citati laddove propone di desumere dalla mera formulazione dell’eccezione di prescrizione presuntiva un riconoscimento del debito, sol perchè la cliente non ha preso posizione sulle missive da lui spedite ed in effetti dalla sentenza impugnata a pag. 2 risulta che tali documenti sono stati menzionati dalla convenuta solo per provare inidoneità degli stessi ad interrompere la prescrizione . Così facendo, il ricorrente sollecita un inammissibile sindacato sulla motivazione, definita illogica e contraddittoria così testualmente a pag. 6 del ricorso e suggerisce v. pag. 9 una alternativa ricostruzione delle risultanze processuali l’assenza di contestazioni sulle allegazioni svolte dall’odierno ricorrente deve può essere letta anche come un’ammissione implicita dell’esistenza del credito . Infine, si impone un’ultima notazione per rispondere alle argomentazioni sviluppate anche in memoria sulla prevalenza del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., rimarcandosi che l’aver sollevato l’eccezione di prescrizione non determina l’ammissione del fatto costitutivo del debito e che il chiaro tenore della risultanza alla quale parte ricorrente attribuisce il valore di ammissione contraria alla prescrizione presuntiva era invece perfettamente coerente con i presupposti dell’istituto il richiamo alle missive, come accertato dal giudice di merito, era stato infatti operato dalla cliente al solo fine di escludere l’idoneità ad interrompere la prescrizione, ma senza prendere posizione nè entrare nel merito del loro contenuto . Il rigetto del ricorso è pertanto inevitabile e comporta l’addebito delle spese del presente giudizio alla parte soccombente. Rilevato infine che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro. 3.200,00 di cui Euro. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.