Il ricorso in Cassazione con mala fede o colpa grave costa caro al ricorrente

Condannato al pagamento di euro 2300,00 ex art. 96 c.p.c., il ricorrente che propone impugnazione per cassazione senza il rispetto delle formalità richieste per il rilascio della procura speciale, violando il grado minimo di diligenza richiesta.

Questa la decisione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14737/19, depositata il 29 maggio. La vicenda. La Corte d’Appello di Venezia respingeva il ricorso proposto dal soggetto avverso la decisione emessa dal Tribunale di Padova al quale aveva chiesto il risarcimento dei danni alle controparti, poiché, durante l’espletamento delle sue mansioni lavorative, era caduto in un tombino aperto coperto da un telo di plastica. La Corte territoriale condannava inoltre il medesimo al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione. Propone, dunque, ricorso per cassazione il soccombente. La resistenza in giudizio in mala fede o con colpa grave. La Suprema Corte non accoglie il ricorso, affermando che lo stesso è inammissibile a causa del difetto di idonea procura. Tale difetto si estrinseca nel fatto che l’intestazione del ricorso reca, quale avvocato del ricorrente, il suo difensore giusta procura in atto di appello”, mentre il ricorso per cassazione necessita di una procura speciale, rilasciata in data successiva rispetto alla sentenza impugnata, non essendo nemmeno possibile la rinnovazione dell’atto. Gli Ermellini, dunque, rilevano la sussistenza delle condizioni ai fini della condanna del ricorrente al pagamento di un ulteriore importo a favore delle controparti ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., il quale richiede a tal fine il requisito della mala fede ovvero della colpa grave del soccombente, che può tradursi anche nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda o impugnazione . Nel caso di specie, la Corte riscontra la violazione del grado minimo di diligenza richiesta al soccombente, giacché il ricorso per cassazione era stato proposto senza le dovute formalità, abusando, dunque, dei rimedi processuali, circostanza che ha comportato un inutile dispendio di attività processuale . Per questo motivo, il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al versamento di una somma pari a euro 2300,00 in favore delle controparti, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 17 gennaio – 29 maggio, n. 14737 Presidente Frasca – Relatore Scrima Fatti di causa B.F. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, nei confronti di Tecnoresine S.r.l., SI.MA. di C.S. & amp C. S.n. c. e UnipolSai Assicurazioni S.p.a. già Fondiaria - SAI S.p.a. e avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 400/2017 pubblicata il 22 febbraio 2017, con la quale è stato rigettato il gravame proposto dal B. avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 2330/2014, depositata in data 7 luglio 2014, è stato condannato l’appellante alle spese di quel grado ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti perché quest’ultimo sia obbligato a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del T.U. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, novellato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228. Il giudizio era stato iniziato in primo grado dal B. , che aveva convenuto in giudizio la Tecnoresine S.r.l. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in data 10 luglio 2008 allorché, mentre era intento all’espletamento delle proprie mansioni di vigilanza e controllo, quale guardia giurata presso lo stabilimento della convenuta, era caduto in un tombino lasciato aperto e coperto da un telo di plastica. Si era costituita la Tecnoresine, che aveva declinato ogni sua responsabilità e aveva chiamato in causa la SI.MA. di C.S. & amp C. S.n.c., appaltatrice dei lavori e, quindi, custode del cantiere, e la propria compagnia assicuratrice Helvetia Assicurazioni. La SI.MA. si era costituita ed aveva chiesto, a sua volta, di chiamare in causa la sua compagnia di assicurazioni, Fondiaria Sai S.p.a Tutte le chiamate in causa avevano resistito a vario titolo alle domande avanzate nei loro confronti. Il Tribunale di Padova, con la richiamata sentenza, aveva rigettato le domande proposte dal B. e aveva regolato tra le parti le spese di lite e quelle di c.t.u In questa sede, hanno resistito con distinti controricorsi Tecnoresine S.r.l. e SI.MA. di C.S. & amp C. S.n.c., mentre l’intimata UnipolSai S.p.a. non ha svolto attività difensiva. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c Ragioni della decisione 1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata. 2. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso è inammissibile per difetto di idonea procura, come pure eccepito dalle controricorrenti, essendo stato indicato, nell’intestazione del ricorso, che il ricorrente è rappresentato dal suo difensore giusta procura in atto di appello , laddove la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale e deve essere rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata Cass., ord., 11/09/2014, n. 19226 e Cass., ord., 7/01/2016, n. 58 nè è possibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c. Cass., ord., 19/01/2018, n. 1255 . 3. Si osserva, ad abundantiam, che, comunque, l’eccezione di tardività del ricorso, pure formulata dalle controricorrenti, è infondata, atteso che il ricorso è stato tempestivamente notificato in data 21 settembre 2017 alle predette parti, pur se, con riferimento a Tecnoresine S.r.l., la notifica in parola è stata validamente effettuata nei confronti di una dei due difensori, entrambi anche domiciliatari, e, con riferimento a SI.MA. di C.S. & amp C. S.n.c., tale notifica è avvenuta presso il difensore non domiciliatario, evidenziandosi, a tale ultimo riguardo che la notifica del ricorso per cassazione al difensore costituito della parte appellata, privo della qualità di domiciliatario della medesima nel giudizio di appello, è nulla e non inesistente, poiché il professionista presso il quale la notifica è eseguita è pur sempre un difensore del destinatario, sicché la nullità è sanata con efficacia ex tunc ove quest’ultimo - come avvenuto nella specie - si costituisca in giudizio Cass. 24/02/2016, n. 3648 Cass., sez. un., 20/07/2016, n. 14916 v. anche Cass. 9/03/2018, n. 5663 . 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 5. Sussistono le condizioni per la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, che richiede, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste anche nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda o impugnazione. Ebbene, la violazione del grado minimo di diligenza è certamente riscontrabile allorché, come nel caso di specie, il ricorso per cassazione sia proposto senza procura rilasciata nei modi previsti dalle norme e in spregio al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità al riguardo, traducendosi in tal caso la proposizione del ricorso per cassazione oggettivamente in un abuso dei rimedi processuali, in quanto comporta un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale e un inutile dispendio di attività processuale, che hanno l’effetto di determinare un aumento del volume del contenzioso e, conseguentemente, di ostacolare la possibilità di definire in tempi ragionevoli i processi pendenti. Il ricorrente va, pertanto, condannato, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento di Euro 2.300,00, in favore di ciascuna parte controricorrente. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede. 7. Va disposta la chiesta distrazione delle spese liquidate in favore della Tecnoresine S.r.l. al suo difensore, avv. Roberto Morachiello, che ha dichiarato di averle anticipate. 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, nonché al pagamento, pure in favore di ciascuna parte controricorrente, della somma di Euro 2.300,00, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3 dispone la distrazione delle spese liquidate in favore della Tecnoresine S.r.l. al suo difensore, avv. Roberto Morachiello, anticipatario ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.