Ritardi ultrannuali nel deposito dei provvedimenti: ciò che conta è l’effettiva ingiustificabilità del ritardo

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali non comporta l'ingiustificabilità assoluta della condotta dell'incolpato, ma, trattandosi di inosservanza protrattasi ulteriormente e per un tempo considerevole rispetto alla soglia di illiceità considerata dal legislatore, è giustificabile solo in presenza di circostanze proporzionate all'ampiezza del ritardo.

Le Sezioni Unite della Cassazione sentenza n. 14526/19, depositata il 28 maggio , si intrattengono ancora una volta sul tema della effettiva ingiustificabilità del ritardo con cui i magistrati provvedo al deposito dei provvedimenti. Ingiustificabilità che deve essere adeguatamente presa in considerazione e motivata, anche in caso di sua esclusione. Il caso ritardi reiterati nel deposito di provvedimenti. Un magistrato era stato incolpato per aver ritardato in modo reiterato, grave e ingiustificato, il compimento di atti relativi all’esercizio delle proprie funzioni, omettendo di depositare – nonostante fosse maturato un ritardo superiore al triplo del termine fissato dalla legge – n. 249 sentenze civili, con ritardo in alcuni casi superiore ai 1.000 giorni depositando con ritardo n. 22 sentenze ritardo superiore ai 1.000 giorni n. 35 sentenze con un ritardo compreso fra 385 giorni e 949 giorni omettendo di depositare nonostante fosse maturato un ritardo superiore al triplo del termine fissato dalla legge, in numerosi casi superiori all'anno , n. 255 provvedimenti assunti in riserva. Il piano di rientro” stabilito dal Presidente del Tribunale. Altresì il magistrato era incolpato di non aver seguito un piano di rientro sostenibile predisposto dal Presidente del Tribunale e di aver violato il relativo programma di riduzione dei ritardi, in particolare omettendo di depositare nel numero mensile fissato i citati provvedimenti. La condotta del magistrato che era peraltro già stato condannato in precedenza alla sanzione della censura era reputata in violazione dei doveri di diligenza e laboriosità, in tal modo determinando un'evidente lesione del diritto del cittadino ad una corretta e sollecita amministrazione della giustizia, con conseguente compromissione del prestigio dell'Ordine Giudiziario. Oltretutto, il Ministero della giustizia estendeva gli addebiti indicando ulteriori ritardi, da considerarsi gravi ed ingiustificati, nonché pregiudizievoli del diritto delle parti ad ottenere la definizione in tempi ragionevoli del processo, secondo quanto previsto dall'art. 111, comma 2 della Costituzione e 6, par. 1, CEDU. La Sezione Disciplinare assolve l’incolpato. La Sezione Disciplinare mandava però assolto il magistrato, perché i ritardi dovevano risultare essere non solo gravi ma altresì ingiustificati e a tale proposito sono stati valorizzati alcuni elementi anzitutto di tipo oggettivo piuttosto tipici, invero , quali la sofferenza organizzativa della Sezione l’ingente sovraccarico di sopravvenienze l’aumento alluvionale” del contenzioso la mancanza di assistenza da parte della Cancelleria. Inoltre, vi erano anche motivi di carattere soggettivo grave patologia a carico del coniuge del magistrato grave infortunio della madre in concomitanza con il periodo di attuazione del piano di rientro predisposto dal Presidente del Tribunale .* In conclusione, veniva riconosciuta l’esimente della giustificabilità del ritardo. Quanto al mancato rispetto del piano di rientro”, esso presupponeva la astratta esigibilità delle condotte, ma detto piano richiedeva adempimenti così stringenti deposito di n. 50 sentenze al mese e lo scioglimento di n. 40 riserve al mese oggettivamente non suscettibile di realistico adempimento. La decisione di assoluzione veniva quindi impugnata. I tre presupposti per la condanna da ritardo. Secondo le SS.UU., quanto alla sanzione del ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, è necessario che sussistano, congiuntamente, tre distinti ed autonomi presupposti la reiterazione, la gravità e l'ingiustificabilità del ritardo. Il primo presupposto la reiterazione della condotta. La reiterazione del ritardo implica indefettibilmente una pluralità di episodi di ritardo entro un determinato ambito temporale, senza tuttavia richiedere il carattere dell’abitualità di siffatta condotta, essendo sufficiente ad integrare il presupposto in esame che il ritardo si sia concretato più di una volta e, dunque, i ritardi siano almeno due. Il secondo presupposto la gravità del ritardo. La gravità del ritardo è presupposto che il legislatore ha inteso delineare attraverso una presunzione che assume come termine la connotazione contraria a quella che integra l'illecito disciplinare, ossia definendo non grave il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto , sempre che non sia diversamente dimostrato . II parametro temporale individuato dalla disciplina legislativa, attraverso una valutazione astratta di incidenza del ritardo sulla durata ragionevole dell’attività giurisdizionale, segna la soglia oltre la quale il ritardo stesso riveste carattere di gravità e come tale, dunque, è suscettibile di essere apprezzato. II ritardo disciplinarmente rilevante può, dunque, qualificarsi come condotta omissiva permanente, consistente nel mancato compimento, in un termine prescritto, del comportamento doveroso. Il terzo presupposto l’ingiustificabilità del ritardo. Reiterazione e gravità del ritardo costituiscono, quindi, elementi strutturali della fattispecie di illecito disciplinare, mentre il terzo presupposto che è richiesto per la sua realizzazione, l’ingiustificabilità del ritardo, si colloca invece all'esterno della fattispecie e opera come causa di esclusione della punibilità dell'illecito stesso, correlata a specifiche condizioni di inesigibilità della condotta doverosa, con la conseguenza che è onere dell'incolpato allegarne e provarne l'esistenza. Elementi oggettivi di giustificazione. Le condizioni di inesigibilità della condotta doverosa del magistrato che possono integrare l'esimente della giustificabilità del ritardo assumono carattere oggettivo allorquando vengono in rilievo, in modo particolarmente significativo, fattori inerenti la complessiva organizzazione lavorativa nella quale il magistrato stesso si trovi a svolgere le proprie funzioni. Elementi soggettivi di giustificazione. Alle condizioni personali del magistrato può ascriversi, invece, una rilevanza solo concorrente, ove eccezionali e transitorie, restando aperte le vie consentite dall'ordinamento giudiziario quali congedi straordinari, aspettative per motivi familiari per potersi temporaneamente assentare dal servizio, onde consentire che lo stesso prosegua senza intralci derivanti da motivi non istituzionali. Fondamentale, nel valutare l’ingiustificabilità, è l’interpretazione del giudicante. Il presupposto dell’ingiustificabilità si configura come una clausola generale, dalla portata elastica, che il giudice è tenuto a specificare in sede interpretativa, adeguandola alla realtà in cui essa è posta ad operare, in consonanza con i valori e principi, desumibili anche dall'ordinamento generale che trovano implicazione nell'ambito della disciplina in cui la clausola stessa si colloca. È dunque nell'alveo della valutazione concernente il presupposto della ingiustificabilità del ritardo che trova evidenza quella soglia di gravità peculiare individuata dalla giurisprudenza nel ritardo ultrannuale. Il ritardo ultrannuale nel deposito dei provvedimenti. Mentre una volta il ritardo superiore ad un anno veniva considerato quasi sempre ingiustificabile, è poi emerso un più attenuato filone interpretativo, secondo il quale, in tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali non comporta l'ingiustificabilità assoluta della condotta dell'incolpato, ma, trattandosi di inosservanza protrattasi ulteriormente e per un tempo considerevole rispetto alla soglia di illiceità considerata dal legislatore, è giustificabile solo in presenza di circostanze proporzionate all'ampiezza del ritardo, sicché quanto più esso è grave tanto più seria, specifica, rigorosa e pregnante deve essere la relativa giustificazione, necessariamente comprensiva della prova che, in tutto il lasso di tempo interessato, non sarebbero stati possibili diversi comportamenti di organizzazione e impostazione del lavoro, o che, comunque, essi non avrebbero potuto in alcun modo evitare il grave ritardo o almeno ridurne l'abnorme dilatazione. La decisione della Sezione Disciplinare è carente quanto alla motivazione. La sentenza impugnata avanti alle SS.UU. non resiste alle critiche sollevate proprio perché non viene dato adeguatamente conto dei numerosi ed articolati aspetti che in simili casi devono essere esaminati specialmente nel valutare l’elemento della ingiustificabilità del ritardo imputato al magistrato incolpato. La sentenza impugnata si è infatti limitata” alla mera indicazione delle circostanze ritenute rilevanti dalla stessa Sezione disciplinare individuate soltanto in quelle di carattere oggettivo , senza, tuttavia, che sia stata resa effettiva ragione di quella necessaria ponderazione da effettuare in relazione all’oggettività dei ritardi contestati, ossia al loro numero e durata. Per questo la decisione è stata cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 16 aprile – 28 maggio 2019, n. 14526 Presidente Di Cerbo – Relatore Vincenti Fatti di causa 1. - Il Dott. D.V.L. è stato fatto oggetto di incolpazione disciplinare, da parte del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, degli illeciti di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, e art. 2, comma 1, lett. q e n , con estensione degli addebiti disciplinari da parte del Ministro della giustizia in riferimento all’illecito di cui alla lett. q del citato art. 2. 1.1. - In particolare, l’incolpazione relativa all’anzidetta lett. q riguardava l’avere, nell’esercizio delle funzioni di giudice della terza sezione civile del Tribunale di Firenze, ritardato in modo reiterato, grave ed ingiustificato il compimento di atti relativi all’esercizio delle proprie funzioni, in specie dal omissis al omissis - omettendo di depositare, al 17 marzo 2016, data dell’ultimo controllo accertato, nonostante fosse maturato un ritardo superiore al triplo del termine fissato dalla legge, n. 249 sentenze civili, riportate e contraddistinte nell’allegato elenco sub I , ritardo in numerosi casi superiore all’anno ed in 34 casi superiore ai 1000 giorni - depositando le sentenze riportate, fra le altre, nell’allegato elenco sub II , con un ritardo superiore al triplo del termine previsto dalla legge e, specificamente n. 22 sentenze con ritardo superiore a 1000 giorni e n. 35 sentenze con un ritardo compreso fra 385 giorni e 949 giorni - omettendo di depositare, al 17 marzo 2016, data dell’ultimo controllo accertato, nonostante fosse maturato un ritardo superiore al triplo del termine fissato dalla legge, in numerosi casi superiori all’anno, n. 255 provvedimenti assunti in riserva, riportati e contraddistinti nell’allegato elenco sub III . 1.2. - Quanto all’illecito di cui alla lett. n , al Dott. D.V. era contestato che, a fronte della situazione di criticità causata dai gravi ritardi accumulati , nonché del conseguente invito a rispettare un piano di rientro sostenibile predisposto dal presidente del Tribunale, con decreto n. 25 del 18.3.2016, ai sensi del punto 60.4 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari , previa variazione tabellare adottata con decreto n. 24 del 16.3.2016, violava il relativo programma di riduzione dei ritardi, in particolare omettendo di depositare nel numero mensile fissato i citati provvedimenti . 1.3. - La condotta ascritta al Dott. D.V. , già condannato, con sentenza n. 19 del 2015, alla sanzione della censura per il ritardo nel deposito di 177 sentenze civili monocratiche, con ritardi compresi tra 86 e 764 giorni e 4 sentenze civili collegiali, nell’arco temporale maturato dal 10 ottobre 2007 al 1 ottobre 2012 , era reputata in violazione dei doveri di diligenza e laboriosità, in tal modo determinando un’evidente lesione del diritto del cittadino ad una corretta e sollecita amministrazione della giustizia, con conseguente compromissione del prestigio dell’Ordine Giudiziario . 1.4. - Il Ministro della giustizia, avuto riguardo all’illecito di cui alla D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q , estendeva gli addebiti a carico del Dott. D.V. , contestandogli - il deposito con ritardo superiore al triplo del termine di legge di di 18 sentenze civili collegiali indicate nell’allegata tabella al con tempi di deposito superiori ad un anno b 3 sentenze civili collegiali indicate nell’allegata tabella a2 con tempi di deposito superiori ad un anno pl 9 sentenze civili indicate nell’allegata tabella a3 con tempi di deposito superiori ad un anno d 72 sentenze civili monocratiche indicate nell’allegata tabella a4 con tempi di deposito superiori ad un anno e 1 sentenza civile monocratica indicate nell’allegata tabella al con tempo di deposito inferiore ad un anno n. 7 sentenze civili monocratiche indicate nell’allegata tabella a6 con tempi di deposito superiori ad un anno g . 194 ordinanze civili riservate indicate nell’allegata tabella a7 con tempi di deposito superiori a 200 giorni - l’omesso deposito di ?j 54 ordinanze civili riservate indicate nell’allegata tabella a8 - nell’ambito dell’azione disciplinare già promossa dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione per l’omesso deposito di 248 ordinanze civili riservate - con tempi di deposito superiori a 200 giorni b 371 ordinanze civili riservate indicate nell’allegata tabella a9 con tempi di deposito superiori a 200 giorni c 2 ordinanze civili riservate indicate nell’allegata tabella a10 con tempi di deposito superiori a 200 giorni - la protrazione dell’omissione di d1 11 sentenze civili indicate nell’allegata tabella a11 - nell’ambito dell’azione disciplinare già promossa dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione per l’omesso deposito di 281 sentenze civili - con tempi di deposito superiori a un anno sino al 29 settembre 2016 e non ancora depositate b 188 sentenze civili monocratiche indicate nell’allegata tabella a12 - nell’ambito dell’azione disciplinare già promossa dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione per l’omesso deposito di 281 sentenze civili -, di cui 160 sentenze con tempi di deposito superiori a un anno sino al 29 settembre 2016 e non ancora depositate c 86 ordinanze civili riservate indicate nell’allegata tabella a13 - nell’ambito dell’azione disciplinare già promossa dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione per l’omesso deposito di 248 ordinanze civili riservate -, con tempi di deposito superiori a 200 giorni sino al 27 ottobre 2016 e non ancora depositate. Tali ulteriori ritardi erano da considerarsi gravi ed ingiustificati, nonché pregiudizievoli del diritto delle parti ad ottenere la definizione in tempi ragionevoli del processo, secondo quanto previsto dall’art. 111 Cost., comma 2, e art. 6, par. 1, CEDU . 2. - All’esito del giudizio dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura CSM , il Dott. D.V.L. , con sentenza resa pubblica l’8 novembre 2018, è stato assolto dalle incolpazioni ascrittegli per essere rimasti esclusi gli addebiti. 2.2. - La Sezione disciplinare, a sostegno della decisione assunta, osservava A quanto all’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q - i ritardi contestati all’incolpato, sebbene in gran parte contenuti nella fascia compresa tra il triplo del termine legale e l’anno , erano da ritenersi reiterati risultando, invero, significativamente ripetuti nel tempo e - pur se non massivamente - gravi in ragione - almeno in diverse decine di casi - di una estensione temporale superiore al termine annuale - ai fini della concreta sanzionabilità dell’illecito disciplinare , i medesimi ritardi dovevano, però, risultare anche ingiustificati , a tal riguardo essendo necessario valutare le ragioni giustificative allegate e documentate dalla difesa dell’incolpato di carattere oggettivo sofferenza organizzativa della terza sezione civile del Tribunale di Firenze pluralità di incarichi ricoperti e affidatigli, anche di presidenza di collegi ingente sovraccarico di sopravvenienze aumento alluvionale del contenzioso mancanza di assistenza da parte del personale di cancelleria entità del lavoro svolto - con indice di ricambio ampiamente positivo sia nella giurisdizione volontaria, che in quella contenziosa in quest’ultima pari al 171% nel 2013, 138% nel 2014, 169% nel 2015 e nel primo semestre 2016 con 107 definizioni a fronte di 15 sopravvenienze - e produttività sostanzialmente allineata a quella degli altri colleghi di sezione e di collegio e di carattere soggettivo grave patologia a carico del coniuge patologia acuta a carico dello stesso incolpato nell’estate del 2014 grave infortunio a carico della madre ultraottantenne dell’incolpato nel 2016, in concomitanza con il periodo di attuazione del piano di rientro , la quale evidenziava, altresì, come il Dott. D.V. non avesse mai maliziosamente fatto ricorso a espedienti dilatori utili ad evitare la consumazione del ritardato deposito di provvedimenti quali, ad es., la fissazione dilatata nel tempo dell’udienza ex art. 183 c.p.c. - alla stregua dei criteri di valutazione desunti dalla più recente giurisprudenza di legittimità , era da ritenersi sussistente l’esimente della giustificabilità del ritardo nel deposito dei provvedimenti , tenuto conto delle criticità presenti nell’Ufficio giudiziario di appartenenza, della mole di lavoro concretamente riversatasi sull’incolpato, della sostanziale inesigibilità connessa alla gravosità del complessivo carico di lavoro allo stesso riferibile, della qualità del procedimenti trattati e definiti, degli indici di laboriosità e dello sforzo profuso per l’abbattimento dell’arretrato che significativamente escludono, complessivamente valutati, una effettiva neghittosità dell’incolpato B quanto all’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. n - il rispetto del piano di rientro predisposto dal Presidente del Tribunale di Firenze presupponeva pena lo sconfinamento in ipotesi di responsabilità sostanzialmente oggettiva la astratta esigibilità delle condotte in questo caso riparative raccomandate - detto piano, invece, richiedendo il deposito relativo alle pendenze di ben 50 sentenze al mese e lo scioglimento di 40 riserve al mese in pratica, circa tre provvedimenti al giorno , conteneva prescrizioni oggettivamente non suscettibili, realisticamente, di concreto adempimento, valutato alla luce dello sforzo diligente astrattamente esigibile, neanche da parte di un magistrato che, in thesi, avesse dovuto dedicare esclusivamente al suo adempimento tutte le proprie energie lavorative , là dove l’incolpato, invece, aveva il carico dell’adempimento ordinario delle controversie progressivamente assegnategli, tabellarmente, in ragione delle quotidiane sopravvenienze, sia pure con parziale esonero da talune incombenze reclami cautelari e udienze di trattazione della cause del proprio ruolo diverse da quelle di competenza del Tribunale delle Imprese . 3. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso questa Corte, affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi avverso la medesima decisione ha, altresì, proposto ricorso il Ministro della giustizia, anch’esso sulla base di tre motivi. L’intimato Dott. D.V.L. ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. Vonsiderato in diritto 1. - Le impugnazioni avverso la medesima sentenza vanno riunite, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., per essere decise insieme, dovendo qualificarsi come ricorso principale quello del Procuratore generale ed incidentale quello del Ministro della giustizia, in quanto proposto successivamente. 2. - I primi due motivi del ricorso principale e di quello incidentale devono essere scrutinati congiuntamente, giacché veicolano censure tra loro strettamente connesse del pari, verranno esaminate insieme le doglianze mosse con il terzo motivo di entrambi i ricorsi. 2.1. - Con il primo mezzo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q , con riferimento al capo 1 della incolpazione e alle incolpazioni del Ministro della giustizia. La Sezione disciplinare - nel ritenere che il semplice superamento del triplo del termine legale, quando il ritardo risulti non eccedente il termine annuale, è normalmente tollerato , tanto da non registrarsi secondo la più recente e informata trattazione dottrinale sistematica del tema condanne per ritardi compresi tra la soglia della presunzione di non gravità il triplo dei termini di legge e l’anno e, invero, salvo rarissime eccezioni , neppure azioni disciplinari - avrebbe erroneamente interpretato quanto previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q , il cui tenore letterale sarebbe chiaro nel senso che la violazione del triplo dei termini di legge la connota del carattere della gravità e la rende, dunque, disciplinarmente rilevante , mentre il termine annuale sarebbe stato individuato dalla giurisprudenza non per negare la rilevanza disciplinare del ritardo inferiore allo stesso , ma al solo scopo di graduare l’onere della prova della giustificabilità del ritardo . Il ragionamento del giudice disciplinare sarebbe, dunque viziato alla radice da siffatta erronea premessa interpretativa, che lo avrebbe indotto a non tenere affatto conto dei numerosissimi ritardi infrannuali, omettendone l’adeguata valutazione sia isolatamente sia nel contesto complessivo di tutti i ritardi contestati . Peraltro, la Sezione disciplinare avrebbe violato l’anzidetta disposizione anche per aver ritenuto - condividendo la tesi dell’incolpato, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e della stessa Sezione - che il ritardo nel deposito delle ordinanze istruttorie in materia civile non integrerebbe l’illecito disciplinare in esame , così da non considerare affatto i numerosi ritardi, relativi a centinaia di provvedimenti, assai spesso superiori all’anno , concernenti dette ordinanze. 2.2. - Con il secondo mezzo del ricorso principale è dedotta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e , violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q , nonché vizio di mancanza o di manifesta illogicità della motivazione o di travisamento della prova, con riferimento al capo 1 della incolpazione e alle incolpazioni del Ministro della giustizia. Il giudice disciplinare non avrebbe adeguatamente considerato i requisiti della gravità e della reiterazione dei ritardi, omettendo di valutare l’effettiva esistenza di condizioni di inesigibilità e delle cause di giustificazione, ritenute sussistenti con motivazione meramente apparente . Ciò in quanto, la sentenza impugnata si limita ad esporre le ragioni giustificative quali e come dedotte dal Dott. D.V. , ma non ne esamina l’effettiva sussistenza e, soprattutto, omette del tutto di apprezzarle in relazione al complesso degli elementi processuali che pacificamente dimostrano numero ed entità dei ritardi , nonché al giudicato di cui alla sentenza n. 19 del 2015, richiamata nel capo di incolpazione, per verificarne effettività e congruenza . Ad avviso del Procuratore generale, sarebbe contraddittoria e/o manifestamente illogica la motivazione là dove darebbe rilievo a alla circostanza che l’incolpato non avrebbe fatto maliziosamente ricorso a espedienti dilatori b alla circostanza che il provvedimento organizzativo di stabile affiancamento di un GOT per le cause ordinarie e cioè non di pertinenza del Tribunale delle Imprese sarebbe stato adottato il 4 luglio 2016 dopo il trasferimento dell’incolpato presso la Corte di appello di Firenze, avendo il Presidente del Tribunale già disposto lo stesso beneficio per il Dott. D.V. nel piano di rientro del marzo 2016 c alla circostanza della mancata assistenza del cancelliere in udienza o della necessità di provvedere da sé alla stampa dei provvedimenti d alla circostanza che avvocati fiorentini e parti non si siano lamentati della gestione del ruolo da parte dell’incolpato, essendo irrilevante la mancata percezione, nel Foro e nell’ambiente giudiziario, della gravità dei ritardi maturati dal giudice civile nel deposito di sentenze e ordinanze . Il ricorrente principale sostiene, ancora, che il giudice disciplinare neppure avrebbe escluso il numero e l’entità dei ritardi contestati nelle incolpazioni , non essendo a tal fine sufficiente l’accenno ad ipotetiche erroneità nel computo dei termini di deposito , che lo stesso Dott. D.V. avrebbe contestato con memoria difensiva del 31 luglio 2017 solo in riferimento a tre ordinanze. Inoltre, sarebbe apodittica la motivazione della sentenza impugnata là dove richiama il positivo indice lavorativo di ricambio in favore dell’incolpato, senza rapportarlo ai ritardi, mancando di specificare la natura delle definizioni indicate e di confrontarsi con quanto rilevato dal Presidente del Tribunale di Firenze in punto di percentuale di ritardi, nonché di consistenza del ruolo e di tipologia degli affari trattati. Il ricorrente principale evidenzia, infine, che le circostanze di carattere soggettivo addotte dal Dott. D.V. non sarebbero tali da integrare concorrenti ragioni giustificative dei ritardi. 2.3. - Con il primo mezzo del ricorso incidentale è denunciata, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q . La Sezione disciplinare avrebbe erroneamente interpretato la disposizione di cui al citato art. 2, comma 1, lett. q , intendendo il concetto di giustificatezza del ritardo non quale inesigibilità della condotta lecita mancata come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità , ma come giustificabilità , ossia mera spiegabilità e comprensibilità della violazione della ragionevole durata , mancando, così, di verificare se sussistessero davvero circostanze tali da rendere inesigibile la condotta doverosa e attribuendo, invece, rilievo a elementi selettivi qualificanti aggiuntivi , non previsti dalla norma di legge, quali la concreta ed addebitabile violazione del dovere di diligenza da parte del magistrato o la compromissione della sua immagine . 2.4. - Con il secondo mezzo del ricorso incidentale è dedotta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata sarebbe sorretta da una motivazione apparente o, comunque, insufficiente, senza un’analisi oggettiva e puntuale dei dati storici di riferimento e utilizzando parametri motivazionali approssimativi e generici come le espressioni sostanzialmente , in sostanza . Essa, inoltre, sarebbe intrinsecamente contraddittoria là dove, per un verso, risulta puntuale nell’analisi dei dati a conforto della ritenuta inesigibilità del piano di rientro , mentre, per altro verso, rispetto ai ritardi base delle sentenze , soprassiede all’analisi e valutazione in chiave di inesigibilità in astratto ed in maniera dettagliata delle giustificazioni prospettate dall’incolpato scrutinate nella loro pretesa efficienza causale rispetto ai concreti ritardi contestati , omettendo, in definitiva, una valutazione della proporzione tra la causa di giustificazione e l’entità del ritardo . 3. - I primi due motivi di entrambi i ricorsi sono fondati per quanto di ragione. 3.1. - Ai fini dell’integrazione dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q , che sanziona il ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, è necessario che sussistano, congiuntamente, tre distinti ed autonomi presupposti la reiterazione, la gravità e l’ingiustificabilità del ritardo. La reiterazione del ritardo implica indefettibilmente una pluralità di episodi di ritardo entro un determinato ambito temporale, senza tuttavia richiedere il carattere dell’abitualità di siffatta condotta, essendo sufficiente ad integrare il presupposto in esame che il ritardo si sia concretato più di una volta e, dunque, i ritardi siano almeno due. La gravità del ritardo è presupposto che il legislatore ha inteso delineare attraverso una presunzione che assume come termine la connotazione contraria a quella che integra l’illecito disciplinare, ossia definendo non grave il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto , sempre che non sia diversamente dimostrato . Il parametro temporale individuato dalla disciplina legislativa, attraverso una valutazione astratta di incidenza del ritardo sulla durata ragionevole dell’attività giurisdizionale, segna la soglia oltre la quale il ritardo stesso riveste carattere di gravità e come tale, dunque, è suscettibile di essere apprezzato. Il ritardo disciplinarmente rilevante può, dunque, qualificarsi come condotta omissiva permanente, consistente nel mancato compimento, in un termine prescritto, del comportamento doveroso Cass., S.U., 29 settembre 2014, n. 20450 , ossia la predisposizione e il deposito di atti che ineriscono all’esercizio delle funzioni giurisdizionali quale categoria generica e, quindi, comprensiva di qualsiasi forma tipica l’atto possa assumere sentenza, ordinanza, decreto , la cui emanazione si renda doverosa, su istanza di parte o d’ufficio, entro un termine prestabilito. Reiterazione e gravità del ritardo costituiscono, quindi, elementi strutturali della fattispecie di illecito disciplinare, mentre il terzo presupposto che è richiesto per la sua realizzazione, l’ingiustificabilità del ritardo, si colloca invece all’esterno della fattispecie e opera come causa di esclusione della punibilità dell’illecito stesso, correlata a specifiche condizioni di inesigibilità della condotta doverosa, con la conseguenza che è onere dell’incolpato allegarne e provarne l’esistenza. Le condizioni di inesigibilità della condotta doverosa del magistrato che possono integrare l’esimente della giustificabilità del ritardo assumono carattere oggettivo allorquando vengono in rilievo, in modo particolarmente significativo, fattori inerenti la complessiva organizzazione lavorativa nella quale il magistrato stesso si trovi a svolgere le proprie funzioni e, dunque, fattori come la gravosità del complessivo carico di lavoro, la qualità dei procedimenti trattati e definiti, gli indici di laboriosità ed operosità comparati con quelli degli altri magistrati dell’ufficio, nonché lo sforzo profuso per l’abbattimento dell’arretrato, anche in riferimento alla sussistenza ed entità di impegni aggiuntivi di tipo amministrativo od organizzativo Cass., S.U., 19 settembre 2017, n. 21264 e Cass., 3 ottobre 2018, n. 24136 . Alle condizioni personali del magistrato può ascriversi, invece, una rilevanza solo concorrente, ove eccezionali e transitorie, restando aperte le vie consentite dall’ordinamento giudiziario quali congedi straordinari, aspettative per motivi familiari per potersi temporaneamente assentare dal servizio, onde consentire che lo stesso prosegua senza intralci derivanti da motivi non istituzionali Cass., S.U., 17 maggio 2013, n. 12108, Cass., 30 settembre 2015, n. 19449 . Il presupposto in esame si configura, quindi, come una clausola generale, dalla portata elastica, che il giudice è tenuto a specificare in sede interpretativa, adeguandola alla realtà in cui essa è posta ad operare, in consonanza con i valori e principi, desumibili anche dall’ordinamento generale muovendo dalle previsioni costituzionali, in armonia con le fonti sovranazionali , che trovano implicazione nell’ambito della disciplina in cui la clausola stessa si colloca. È, dunque, nell’alveo della valutazione concernente il presupposto della ingiustificabilità del ritardo che trova evidenza quella soglia di gravità peculiare, da questa Corte individuata nel ritardo ultrannuale. L’orientamento formatosi inizialmente riteneva ingiustificabile, in linea di principio - e, dunque, a meno che non ricorressero impedimenti oggettivi di carattere eccezionale e straordinario assolutamente insuperabili -, il ritardo nel deposito superiore ad un anno, desumendo tale termine dalla giurisprudenza della Corte EDU che lo ritiene sufficiente, in materia civile, a completare l’intero giudizio di legittimità, sicché la stesura e il deposito di qualsiasi provvedimento non possono richiedere tempi superiori a quelli del processo di cassazione, che comprende con gli adempimenti procedurali e lo studio del caso, anche l’ascolto della difesa, in quanto, altrimenti, risulta violato il diritto al giusto processo, di cui all’art. 111 Cost. Cass., S.U., 5 aprile 2013, n. 8360, Cass., S.U., 28 marzo 2014, n. 7307 . Tale orientamento è stato temperato successivamente, in considerazione precipua che l’imputabilità dei ritardi, anche quelli ultrannuali, non può affatto risolversi in un addebito di responsabilità oggettiva, dovendo misurarsi in ragione del se e del come i profili attinenti all’organizzazione dell’Ufficio e del lavoro individuale possano avere effettivamente inciso sul mancato compimento, nei tempi stabiliti, dell’atto doverosamente richiesto al magistrato stesso, ridondando, quindi, proprio in questo specifico ambito la rilevanza del rispetto del dovere fondamentale di diligenza. È stato, quindi, enunciato - da Cass., S.U., 8 luglio 2015, n. 14268 - il seguente principio di diritto, così massimato In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali non comporta l’ingiustificabilità assoluta della condotta dell’incolpato, ma, trattandosi di inosservanza protrattasi ulteriormente e per un tempo considerevole rispetto alla soglia di illiceità considerata dal legislatore, è giustificabile solo in presenza di circostanze proporzionate all’ampiezza del ritardo, sicché quanto più esso è grave tanto più seria, specifica, rigorosa e pregnante deve essere la relativa giustificazione, necessariamente comprensiva della prova che, in tutto il lasso di tempo interessato, non sarebbero stati possibili diversi comportamenti di organizzazione e impostazione del lavoro, o che, comunque, essi non avrebbero potuto in alcun modo evitare il grave ritardo o almeno ridurne l’abnorme dilatazione . La portata di tale principio, seppur con accenti diversi, ha trovato conferma nella successiva giurisprudenza di questa Corte tra le altre, Cass., 30 settembre 2015, n. 19449, Cass., S.U., 16 febbraio 2016, n. 2948, Cass., S.U., 29 luglio 2016, n. 15813, Cass., S.U., 19 settembre 2017, n. 21624, Cass., S.U., 3 ottobre 2018, n. 24136 e ad essa il Collegio intende dare ulteriore continuità, ribadendo e puntualizzando quanto segue. La gravità dei ritardi, sebbene, per dettato normativo, rinvenga nel superamento del discrimine temporale stabilito dalla presunzione di legge il proprio sicuro connotato di illiceità disciplinare, tuttavia, assume evidenza affatto peculiare allorquando il mancato compimento della condotta doverosa attinga il limite temporale dell’anno, individuato da questa Corte, non arbitrariamente, come elemento che qualifica il ritardo come ragguardevole in considerazione del valore costituzionale della durata ragionevole del processo, che si impone al giudice anche quale criterio per la migliore organizzazione del suo lavoro, attraverso scelte adeguate al contesto in cui si svolge. Pertanto, è proprio in questo contesto che l’efficacia elidente della valenza illecita del ritardo deve sostanziarsi di circostanze di fatto nell’alveo di quelle innanzi menzionate dal tenore particolarmente significativo, che possano ragionevolmente rapportarsi in modo proporzionale al peso del ritardo stesso e, quindi, a renderlo giustificato perché effetto di una condotta doverosa altrimenti inesigibile. Di ciò deve farsi carico la decisione del giudice disciplinare, la quale - come posto in risalto, segnatamente, dalla citata Cass., S.U., n. 14268/2015 - dovrà essere fondata su un complesso e complessivo apprezzamento di fatto ed essere sorretta da una motivazione corrispondentemente adeguata , per cui quanto più ampia, composita ed articolata sarà la valutazione necessaria in proposito specie in rapporto al maggiore spessore della giustificazione richiesta per ritardi di rilevante ampiezza , tanto più simmetricamente significativa, rigorosa e strutturata dovrà essere la relativa motivazione . E in tale prospettiva proprio l’intensità dei ritardi gravi e in particolar modo di quelli ultrannuali rappresenta la base oggettiva su cui misurare le circostanze giustificatrici addotte, giacché, per un verso, queste devono essere valutate non in sé ma in rapporto al numero dei ritardi, alla loro durata media, alle punte massime e, per altro verso, ritardi di una certa ampiezza richiedono se non giustificazioni eccezionali, certamente giustificazioni specifiche, rigorose, significative . Di qui, pertanto, quel necessario giudizio di proporzionalità - ragionevolezza che si impone al giudice disciplinare nella valutazione in concreto - ossia, calata nello specifico contesto della realtà in cui le funzioni giurisdizionali vengono esercitate - dell’efficacia giustificante delle circostanze addotte dall’incolpato a fronte della comprovata sussistenza della condotta materiale integrante la fattispecie dell’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q . Un giudizio, quello anzidetto, che, dunque, muovendo dall’oggettività dei fatti che ne connotano la sostanza - da un lato, i ritardi gravi e reiterati e, dall’altro, le circostanze giustificatrici -, dovrà essere calibrato elasticamente in ragione del peculiare modularsi della realtà effettuale che ciascun caso disciplinarmente rilevante può esibire, divenendo, però, sempre più stretto in ragione del crescere dell’intensità dei caratteri di gravità e reiterazione della condotta doverosa omessa. 3.2. - Alla luce di quanto sinora evidenziato, la sentenza disciplinare impugnata, sebbene operi una ricostruzione in diritto della portata della fattispecie di illecito disciplinare armonica rispetto ai principi sopra enunciati, non resiste, tuttavia, alle critiche mosse dai ricorrenti sul piano, essenzialmente, del vizio di motivazione, il cui sindacato è devoluto a questa Corte ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24 , siccome volto a verificare - in forza di orientamento consolidato tra le molte, Cass., S.U., 29 ottobre 2015, n. 22092, Cass., S.U., 19 settembre 2017, n. 21618, Cass., S.U., 3 ottobre 2018, n. 24136 - che essa sia effettiva, non manifestamente illogica o intrinsecamente contraddittoria e non radicalmente incompatibile, sotto il profilo logico, con altri atti del processo. In siffatta prospettiva, colgono nel segno quelle doglianze che mettono in rilievo come la motivazione adottata dal giudice disciplinare, nel palesare intrinseche aporie e illogiche incompatibilità con atti processuali, manchi, in definitiva, di dare effettivamente contezza del necessario giudizio di proporzionalità-ragionevolezza da compiersi secondo le coordinate innanzi tracciate, rimanendo, invece, su un piano di astrattezza che preme negativamente sulla complessiva tenuta argomentativa. Nonostante, infatti, che la sentenza impugnata dia evidenza alle circostanze di carattere oggettivo e soggettivo allegate e documentate dalla difesa dell’incolpato pp. 9/10 sentenza cfr. sintesi al § 2.2. dei Fatti di causa , la valutazione che ne segue p. 12 sentenza cfr. sintesi al § 2.2. dei Fatti di causa , ai fini della verifica del presupposto della ingiustificabilità dei ritardi che il giudice disciplinare è tenuto a compiere a valle dei conseguiti accertamenti di fatto, si esaurisce nella mera indicazione delle circostanze ritenute rilevanti dalla stessa Sezione disciplinare individuate soltanto in quelle di carattere oggettivo , senza, tuttavia, che sia resa effettiva ragione di quella necessaria ponderazione da effettuare in relazione all’oggettività dei ritardi contestati, ossia al loro numero e durata cfr. sintesi ai § § 1.1. e 1.4. dei Fatti di causa , anche rispetto alle punte massime, tra cui, segnatamente, i casi di omesso deposito 34 e quelli 22 di deposito oltre i 1000 giorni, che si aggiungono agli ulteriori numerosi ritardi, molti ultrannuali. Del resto, se non è dato apprezzare come errores in iudicando le affermazioni della Sezione disciplinare con cui, per un verso, si ritengono tollerabili i ritardi connotati dal semplice superamento del triplo del termine legale giacché non si nega comunque il carattere della gravità ad essi impresso dalla fattispecie legale e, per altro verso, si dà evidenza al fatto, dedotto dall’incolpato, che i ritardi concernenti le ordinanze riservate hanno investito solo quelle di natura istruttoria e non quelle di natura decisoria poiché, anche in questo caso, non si perimetra l’ambito dei provvedimenti suscettibili di essere oggetto di ritardi disciplinarmente rilevanti solo in riferimento al secondo tipo di ordinanze , tali assunti si prestano, però, ad essere apprezzati come sintomo dei vizi motivazionali presenti nella sentenza impugnata. Da un lato, infatti, riducono illogicamente l’area del giudizio di proporzionalità - ragionevolezza, espungendone elementi suscettibili anch’essi di entrare a comporre la ponderazione complessiva che quel giudizio impone dall’altro, in riferimento segnatamente al profilo delle ordinanze riservate, depotenziano, del pari illogicamente, la valenza disciplinarmente rilevante dei ritardi riguardanti il deposito delle ordinanze istruttorie, che, invero, risultano determinanti per lo sviluppo e l’esito stesso del processo, nonché per la relativa durata. Di qui, pertanto, esce rafforzato lo scarto non emendabile tra base oggettiva di raffronto, accertamento della realtà materiale rilevante ai fini dell’esimente e valutazione di merito espressa dalla motivazione che sostiene la decisione del giudice disciplinare, che si alimenta, altresì, della contraddittoria valorizzazione dei dati percentuali relativi degli indici di ricambio ossia del rapporto tra giudizi definiti e giudizi sopravvenuti , in quanto disancorati dall’evidenza dei sottostanti elementi che sostanziano detto rapporto percentuale, là dove, peraltro, con specifico riferimento all’anno 2016, è illogicamente espunta dalla verifica giudiziale la circostanza del parziale esonero dal lavoro giudiziario disposta in favore del Dott. D.V. a seguito del piano di rientro adottato dal Presidente del Tribunale di Firenze con provvedimento del 18 marzo 2016. Così come, del resto, rimane del tutto trascurato dalla motivazione della sentenza impugnata il dato, emergente dalla nota del 21 luglio 2016 del Presidente del Tribunale di Firenze acquisita agli atti del processo disciplinare , della percentuale dei ritardi disciplinarmente rilevanti nel periodo gennaio 2015-marzo 2016 pari al 71,7%, unitamente agli ulteriori dati - desumibili dalla stessa nota presidenziale - relativi alla proporzionalità del ruolo dell’incolpato rispetto a quello dei colleghi di sezione, alla celebrazione di un numero non rilevante di udienze e alla non eccezionale importanza degli affari trattati elementi tali, dunque, da disarticolare la diversa e contraddittoria valutazione del giudice di merito. 4. - Con il terzo mezzo del ricorso principale è prospettata, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e , violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. n , nonché vizio di mancanza o di manifesta illogicità della motivazione o di travisamento della prova, con riferimento al capo e della incolpazione. La sentenza impugnata, nel ritenere inesigibili le condotte riparative raccomandate , avrebbe travisato il contenuto del piano di rientro adottato dal Presidente del Tribunale di Firenze, giacché dette condotte sono state proposte dallo stesso Dott. D.V. e poi approvate dal Presidente del Tribunale , in forza, dunque, di un programma concordato, come del resto previsto dal § 60.4 della circolare del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 Circolare P. n. 19199 del 27 luglio 2011 e successive modifiche , con la conseguenza che, ove si volesse ritenere inesigibile detto piano, l’assunto accusatorio troverebbe conferma sotto il profilo della incapacità di organizzare il proprio lavoro , avendo l’incolpato elaborato un piano di lavoro senza essere in grado di osservarlo , là dove, peraltro, lo stesso Dott. D.V. si è giustificato soltanto richiamando le condizioni di salute della madre . Infine, il giudice disciplinare non avrebbe specificato quanti sarebbero stati i provvedimenti esigibili, e quanti, rispetto ad essi, sono stati i provvedimenti effettivamente depositati dal Dott. D.V. , anche tenuto conto delle misure di esonero disposte in attuazione del piano di rientro . 7. - Con il terzo mezzo del ricorso incidentale è prospettata, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. n . La Sezione disciplinare avrebbe violato l’anzidetta disposizione, la quale non prevederebbe, oltre alla reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario nella specie, il piano di rientro adottato dal Presidente del Tribunale di Firenze , anche la sussistenza della esigibilità del comportamento richiesto da tali norme o disposizioni, non essendo, quindi, consentita la verifica di circostanze atte a giustificare detta inosservanza, dovendo il magistrato che ritenga inesigibile l’osservanza del provvedimento sul servizio giudiziario reagire tramite gli strumenti di tutela approntati dall’ordinamento. Ne consegue che, una volta prestata acquiescenza al provvedimento nella specie, al piano di rientro , concordato e accettato dal Dott. D.V. , né da questi mai criticato , la sua inosservanza viene ad integrare la sussistenza dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. n , non essendo lecito, viceversa, introdurre nell’ambito del giudizio disciplinare relativo alla violazione della predetta disposizione, valutazioni e accertamento inerenti alla esigibilità della osservanza del predetto piano di rientro , che finirebbero per modificare la fattispecie di illecito disciplinare prevista dal legislatore. 7.1. - I motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili. L’illecito disciplinare che si realizza nella reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti riceve tipizzazione concreta in forza del contenuto della norma regolamentare o della disposizione di servizio violata, che definisce il comportamento sanzionabile. Nella specie, la contestazione mossa al Dott. D.V. è quella di aver violato il programma di riduzione dei ritardi c.d. piano di rientro , predisposto con provvedimento presidenziale del 18 marzo 2016 ai sensi dell’art. 60.4 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari delibera del 21 luglio 2011 e successive modificazioni , omettendo di depositare nel numero mensile fissato 50 sentenze al mese 40 ordinanze riservate al mese i provvedimenti giurisdizionali in ritardo. Il citato art. 60.4 prevede che, pur permanendo il dovere di segnalazione dei ritardi disciplinarmente rilevanti, il dirigente promuove lo smaltimento dei procedimenti o processi in cui i ritardi siano maturati, programmando con il magistrato interessato un piano di rientro sostenibile . La sostenibilità del piano di rientro, seppur concordato, è, quindi, elemento indefettibile - stabilito dalla stessa fonte abilitante il potere organizzativo - del programma stesso di riduzione dei ritardi e, quindi, misura del comportamento rilevante sul piano dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. n , che, in detta specifica concretizzazione, richiede la necessaria verifica della esigibilità della condotta di riparazione richiesta al magistrato, che, evidentemente, tende ad evitare addebiti ridondanti in ipotesi di responsabilità oggettiva. Una siffatta verifica, dunque, si imponeva alla Sezione disciplinare del C.S.M. in ragione della stessa configurazione della fattispecie di illecito disciplinare nella specie contestato come, del resto, rende palese il formulato capo di incolpazione nel richiamare espressamente il carattere sostenibile del piano di rientro , non potendo, pertanto, essere pretermessa, né perché il piano di rientro è frutto di accordo con il magistrato interessato, né in quanto di esso si è fatta acquiescenza in assenza di previa impugnazione in sede amministrativa o giurisdizionale . Posto, dunque, che, in punto di doverosa verifica sulla sostenibilità del piano di rientro, la sentenza impugnata si sottrae alle censure di violazione di legge, la motivazione che dà conto del ragionamento che la sorregge non è stata, peraltro, investita da alcuna censura scrutinabile in questa sede. Infine, sono inammissibili i diversi ed ulteriori profili di censura, prospettati dal Procuratore generale, relativi al fatto che il mancato rispetto del piano di rientro da parte del Dott. D.V. proverebbe comunque l’incapacità nell’organizzare il proprio lavoro e alla circostanza della mancata specificazione, ad opera del giudice disciplinare, dei provvedimenti effettivamente esigibili e di quelli depositati, debordando essi dal perimetro della contestazione dell’illecito disciplinare, la quale si esaurisce nell’addebito, puntuale, di mancato rispetto di quel determinato piano di rientro sostenibile , così come predisposto con provvedimento presidenziale del 18 marzo 2016. 8. - Vanno, dunque, accolti per quanto di ragione, nei termini sopra evidenziati, i primi due motivi di entrambi i ricorsi, principale e incidentale, mentre è da rigettare il terzo motivo dei medesimi ricorsi. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Sezione disciplinare del C.S.M., in diversa composizione, che dovrà nuovamente delibare, alla luce dei rilievi innanzi esposti, la sussistenza dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q , contestato al Dott. D.V. . 9. - Sussistono le condizioni di legge, in ragione della complessità delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese tra il Ministero della giustizia e il Dott. D.V. . 10. - Nella specie non si verte in ipotesi prevista dalla legge D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018 per la quale si impone l’annotazione - richiesta dal resistente - volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza, l’indicazione delle generalità e dei dati identificativi dell’incolpato, né il Collegio ritiene sussistenti ragioni apprezzabili, per il solo fatto della materia implicata, per disporre d’ufficio detta annotazione, non essendo, peraltro, indicate in sentenza le specifiche condizioni di salute dell’incolpato e dei suoi familiari, questi ultimi, peraltro, neppure identificati. P.Q.M. accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi di entrambi i ricorsi e ne rigetta il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione.