Personalità fragile e malessere psichico: protezione umanitaria per lo straniero

Vittoria per un giovane originario del Senegal. Inutile il ricorso in Cassazione proposto dal Ministero dell’Interno. Confermata la decisione presa in appello e poggiata sulla condizione di vulnerabilità dello straniero.

Personalità fragile, malessere psichico, forte stress, giovane età e nessun legame con la famiglia. Quadro sufficiente, secondo i Giudici, per riconoscere la protezione umanitaria” allo straniero approdato in Italia. Inutile il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno Cassazione, ordinanza n. 14237/19, sez. I Civile, depositata il 24 maggio . Malessere. Decisivo per le sorti dello straniero – originario del Senegal – è il passaggio in appello. Lì, difatti, i Giudici gli riconoscono la protezione umanitaria, ritenendo evidente la sua condizione di vulnerabilità . A questo proposito vengono poste in evidenza la condizione di malessere psichico e di agitazione psicomotoria – essendogli stata diagnosticata una psicosi reattiva breve, collegata probabilmente a forte stress –, la giovane età – di poco superiore ai 20 anni – e l’assenza di legami con la famiglia . La vittoria dello straniero è ora resa definitiva dalla Cassazione, che ritiene inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno e finalizzato a mettere in discussione le valutazioni compiute dai Giudici d’Appello. Dal Ministero hanno osservato che non vi è stato alcun accertamento su una situazione oggettiva di rischio di grave compromissione del diritto alla salute nel Paese di origine , ma ci si è limitati illogicamente a fare riferimento a una generica situazione di malessere psichico curabile con terapia farmacologica dovuta a una personalità fragile . Ma per i giudici della Cassazione le valutazioni compiute dai giudici d’Appello sono plausibili e sufficienti per concedere la protezione umanitaria al giovane senegalese.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 12 aprile – 24 maggio 2019, n. 14237 Presidente Genovese – Relatore Lamorgese Rilevato che la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 18 agosto 2017, ha parzialmente accolto il gravame di Bo. Ce. Ti., cittadino del Senegal, avverso l'impugnata ordinanza di rigetto delle sue domande di riconoscimento della protezione internazionale, riconoscendogli soltanto la protezione umanitaria, ravvisando una condizione di vulnerabilità desunta dalla sua condizione di malessere psichico e di agitazione psicomotoria gli era stata diagnosticata una psicosi reattiva breve, collegata probabilmente al forte stress , dalla sua giovane età nato il 1 gennaio 1994 e dal fatto di non avere più legami con la famiglia il Ministero dell'interno ha proposto ricorso per cassazione, non resistito dal cittadino straniero. Considerato che Il Ministero dell'interno, con un unico motivo, denuncia violazione di legge, per avere la corte bresciana riconosciuto la protezione umanitaria non già per la presenza di una situazione oggettiva di rischio di grave compromissione del diritto alla salute nel Paese di origine, né di sintomi della sfera psicotica , ma per avere ravvisato una non dimostrata e generica situazione di malessere psichico curabile con terapia farmacologica dovuta a una personalità fragile non accompagnata dalla verifica circa la possibilità di proseguire la cura nel Paese d'origine e senza verificare l'esistenza di legami con la famiglia nel Paese di origine il ricorso si risolve in una impropria richiesta di revisione di apprezzamenti di fatto, plausibilmente compiuti dal giudice di merito con motivazione che non può dirsi al di sotto del minimo costituzionale, come richiesto dal novellato art. 360 n. 5 c.p.c. allo scopo di ribaltarne l'esito, al di fuori delle coordinate proprie del giudizio di legittimità non si deve provvedere sulle spese, essendo lo straniero rimasto intimato. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile.