La sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni esecutive

L’assunto secondo cui la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive vale anche quando nel relativo giudizio permanga, come unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 13578/19, depositata il 20 maggio, chiamata ad intervenire su un ricorso proposto contro la Confederazione generale dell’agricoltura italiana avverso la sentenza depositata dal Tribunale, non notificata. In particolare, veniva impugnata una sentenza in materia di opposizione a precetto e trattandosi di una opposizione esecutiva, ad essa non era applicabile la sospensione feriale dei termini per impugnare, neanche dinanzi alla Corte di Cassazione. L’applicabilità o meno della sospensione feriale dei termini processuali. Nel caso in esame, la sentenza, infatti, era stata depositata il 21 aprile 2017 e il ricorso era stato notificato il 21 novembre 2017, pertanto la notifica del ricorso è intervenuta oltre i 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ossia oltre la consumazione del termine lungo per impugnare, di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., non assoggettabile a sospensione feriale. Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive, anche se proposte prima dell’inizio dell’esecuzione e anche quando nel giudizio permanga, come unica questione controversa, quella relativa la regolamento delle spese processuali, poiché la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la piena tutela della situazione dedotta in giudizio. Il Supremo Collegio intende adeguarsi a tale orientamento prevalente e dichiara il ricorso inammissibile perché tardivo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 18 ottobre 2018 – 20 maggio 2019, n. 13578 Presidente De Stefano – Relatore Rubino Rilevato che 1. F.G. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 21 novembre 2017 contro la Confederazione generale dell’Agricoltura italiana avverso la sentenza n. 353 del 2017, depositata dal Tribunale ordinario di Grosseto il 21 aprile 2017, non notificata. 2. La Confederazione generale dell’Agricoltura italiana resiste con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato. 3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità per tardività dello stesso. 4. Il decreto di fissazione dell’adunanza camerale e la proposta sono stati comunicati alle parti costituite. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. Il Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria del ricorrente, condivide le conclusioni cui è pervenuto il relatore nel senso della inammissibilità del ricorso in quanto tardivo. 2. Nel caso di specie, è stata impugnata una sentenza in materia di opposizione a precetto nel corpo del provvedimento impugnato si chiarisce che la causa ha ad oggetto la contestazione del F. circa la esecutività del capo della sentenza contenente la condanna alle spese facente parte della sentenza del Tribunale di Roma n. 8714 del 2011, posta in esecuzione. Trattandosi di una opposizione esecutiva, ad essa non era applicabile la sospensione feriale dei termini per impugnare, neppure dinanzi alla Corte di cassazione. La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica infatti ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 stesso codice ed anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti decisori, aventi valore di sentenza, resi nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare da ultimo, Cass. n. 21568 del 2017 Poichè la sentenza è stata depositata il 21 aprile 2017, e il ricorso è stato notificato il 21 novembre 2017, la notifica del ricorso è intervenuta oltre i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, e quindi oltre la consumazione del termine c.d. lungo per impugnare, previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non assoggettabile a sospensione feriale. Nella memoria il ricorrente richiama il precedente di questa Corte, costituito dalla sentenza n. 6672 del 2010, così massimato Ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e dell’art. 92 ordinamento giudiziario, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive, anche se proposte prima dell’inizio dell’esecuzione, a meno che la situazione attiva, di cui il creditore si era affermato titolare e in virtù della quale aveva promosso l’esecuzione, abbia cessato di essere contestata e tra le parti si continui a discutere dell’esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l’azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo . Trattasi però un precedente isolato, e superato dal prevalente orientamento espresso, tra le altre, da Cass. n. 27747 del 2017 che a sua volta richiama Cass. n. 12150 del 2016 La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla ratio della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono. Nello stesso senso, già in precedenza, v. Cass. n. 23410 del 2013. Il collegio ritiene non vi siano ragioni valide per discostarsi dall’orientamento prevalente, che assicura una omogeneità di trattamento in presenza di una eadem ratio, ed evita il rischio di diversificare la durata del termine ad impugnare a seconda dell’oggetto della singola impugnazione, laddove il criterio preso in considerazione dal legislatore è quello, unitario, delle opposizioni in materia esecutiva, per prevalutazione di legge necessitanti di una tempestiva definizione. Il ricorso pertanto è inammissibile in quanto tardivo. Ciò esime dal doverne esaminare, ed anche dal dover riportare, i motivi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Liquida le spese in Euro 1.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.