La notifica della sentenza con la diffida ad adempiere non fa decorrere il termine breve per impugnare

La notificazione della sentenza di primo grado unitamente ad un atto che sia espressamente qualificato come inteso a sollecitare lo spontaneo adeguamento della controparte alla sentenza stessa o come diffida ad adempiere non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della pronuncia stessa, quand’anche la notifica fosse effettuata personalmente al domicilio eletto dalla parte presso il suo procuratore.

Lo ha precisato l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 12719/19, depositata il 14 maggio. Il fatto. La CTR di Catanzaro dichiarava inammissibile l’appello di Equitalia Sud avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di una S.r.l. del pignoramento ex art. 72- bis d.P.R. n. 602/1973 intentato in virtù di alcune cartelle per crediti tributari. Equitalia lamenta che la notificazione da cui è stato fatto decorrere il termine breve di impugnazione era quella di un inidoneo atto di significazione con cui era stata data notizia della pronuncia della sentenza di prime cure. Lamenta inoltre il mancato adempimento delle formalità di deposito della sentenza di cui all’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Termine breve per l’impugnazione. Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la giurisprudenza ritiene equivalenti la notifica della sentenza alla parte purchè presso il difensore , alla notifica al procuratore costituito. Tale principio è però condizione al fatto che la notifica sia eseguita con indicazione di nome e cognome del procuratore e quale destinatario, in tale qualità, della notificazione permettendo così il collegamento tra la parte, il suo procuratore e il domicilio reale di quest’ultimo, in modo da assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l’opportunità della proposizione del gravame . Altra condizione è che la notifica, risolvendosi in una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, sia sorretta in modo univoco e chiaro della volontà di porre fine al processo . Nel caso di specie, la notifica della sentenza era avvenuta nei confronti della parte personalmente, presso il suo procuratore costituito, in allegato ad un atto di significazione qualificato espressamente come diffida ad adempiere. Di conseguenza, gli Ermellini escludono che l’atto in allegato al quale la sentenza sia stata notificata sia idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare. Ed infatti quella sentenza deve essere qualificata come eseguita a fini diversi da quello di sollecitare l’impugnazione della controparte non essendo nemmeno chiaro la natura del coinvolgimento del difensore. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla stessa CTR.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 19 marzo – 14 maggio 2019, n. 12719 Presidente Vivaldi – Relatore De Stefano Rilevato in fatto che la spa Equitalia Sud ricorre, con atto articolato su di un unitario motivo e spedito per la notifica il 27/07/2015, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro n. 80/03/2015, pubblicata il 27/01/2015, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo appello avverso l’accoglimento dell’impugnazione, da parte della O.M.G. Officine Metalmeccaniche Generali s.r.l., del pignoramento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 72 bis, ai suoi danni intentato in base a cartelle per ingenti crediti, prevalentemente tributari resiste con controricorso l’intimata e, per l’adunanza camerale del 19/03/2019, in assenza di conclusioni scritte del Pubblico Ministero, parte ricorrente deposita memoria ai sensi del penultimo periodo dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f , conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 Considerato in diritto che la ricorrente si duole, con l’unitario motivo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 285 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 sostenendo che la notificazione da cui è stato fatto decorrere il termine breve di impugnazione era stata quella di un inidoneo atto di significazione con cui, data notizia della pronuncia della sentenza, era stato l’agente della riscossione invitato a revocare i piani di rateizzazione o modificarli espungendone le cartelle annullate, con riserva, in mancanza, di tutelare i relativi diritti solo in memoria sviluppa ulteriori argomenti, incentrati sul mancato adempimento pure delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, onere di depositare nella segreteria della Commissione, entro i successivi trenta giorni, originale o copia autentica dell’originale notificato o consegnato o spedito per posta con relativo avviso di ricevimento per l’operatività del termine breve di impugnazione richiamando Cass. 26449/17 e la giurisprudenza ivi menzionata , nonché sull’istituzionale carenza di esecutività, al tempo dei fatti e prima dell’introduzione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 67 bis, della sentenza della CTP sicché nessun significato, nel senso dell’intenzione di attivare il termine per impugnare, poteva darsi alla carenza di notifica in forma esecutiva va premesso che le argomentazioni ulteriori svolte per la prima volta in memoria sono inammissibili, essendo ogni eventuale lacuna del ricorso non emendabile con alcun atto successivo e tanto meno con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., in base agli stessi principi elaborati per quella prevista dall’art. 378 c.p.c., e comunque perché non è consentita alla controparte alcuna replica dal novellato procedimento di legittimità in tali ultimi sensi, v. già Cass. ord. 19/05/2017, n. 12657 ad ogni buon conto il motivo, anche solo come originariamente proposto e proposto con ricorso tempestivamente depositato non applicandosi l’esenzione dalla sospensione feriale per tutte, v. Cass. 09/07/2014, n. 15643 Cass. ord. 03/02/2017, n. 2925 , è fondato è ben vero che i principi generali in materia ammettono, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, l’equivalenza della notifica della sentenza alla parte, purché presso il procuratore costituito, alla notifica a quest’ultimo come si esprime Cass. 05/08/2011, n. 17029, richiamata a pag. 4 del controricorso mentre Cass. Sez. U. 13/06/2011, n. 12898, ivi indicata come conforme, si riferisce alla diversa ipotesi della notificazione alla parte personalmente ai fini del previgente art. 479 c.p.c. ed a prescindere dall’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, almeno prima facie tornata su posizioni più rigorose quanto all’esclusione della validità della notifica eseguita alla parte personalmente, tranne il solo caso, che qui nemmeno ricorrerebbe, in cui la parte sia essa stessa abilitata a stare in giudizio di persona per tutte e fra le più recenti, Cass. ord. 21/07/2017 n. 18053 , sul presupposto che solo quegli è per definizione professionalmente attrezzato per valutare le conseguenze processuali della notifica e, segnatamente, se attivarsi per impugnare o, comunque, compulsare il suo cliente rappresentato peraltro, tale equiparazione si ha pur sempre - a condizione che la notifica sia fatta con indicazione del nome e del cognome del procuratore e quale destinatario, in tale qualità, della notificazione, permanendo così il collegamento tra la parte, il suo procuratore e il domicilio reale di quest’ultimo, in modo da assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l’opportunità della proposizione del gravame fra le altre Cass. ord. 03/02/2016, n. 2133 sulla necessità che sia attribuito idoneo rilievo alla qualità di difensore del ricevente Cass. 08/03/2006, n. 4997 - purché la notifica, risolvendosi in una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, sia sorretta in modo univoco e chiaro dalla volontà di porre fine al processo Cass. 05/04/2018, n. 5146 Cass. 25/02/2011, n. 4690 se si può certo riconoscere, in tesi generale, che la notifica di una sentenza lasci presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, l’intento sollecitatorio rilevante ai sensi dell’art. 326 c.p.c., ove invece tale volizione sia espressamente esclusa con dichiarazione contestuale che renda perfettamente conoscibile il diverso scopo perseguito, si deve negare, in concreto, l’effetto acceleratorio, non diversamente che per la notifica di sentenza a dichiarati fini esecutivi, pur se in concreto eseguita presso il difensore del soccombente Cass. n. 4690/11 Cass. 15/06/2016, n. 12290 ora, nella specie, la notifica della sentenza ha avuto luogo nei confronti della parte personalmente, benché presso il suo procuratore costituito come ricorda la stessa controricorrente a pag. 4 del controricorso , ma appunto non solo alla prima in quanto tale e senza alcun altro anche solo implicito coinvolgimento del difensore in primo grado, quanto soprattutto - stando alla sua trascrizione in ricorso, sul punto non contrastata specificamente dalla controparte - perché in allegato ad un atto di significazione qualificato espressamente da chi lo ha formato come diffida ad adempiere va allora escluso che l’atto in allegato al quale la sentenza è stata notificata, di cui è in ricorso adeguata trascrizione, sia idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare, in quanto caratterizzato esclusivamente dalla volontà di sollecitare una condotta di spontaneo adeguamento - da parte del destinatario - dei più ampi e complessivi piani di rateizzazione della totale debitoria, in relazione al tenore della pronuncia notificata, che si limitava ad accogliere il ricorso per annullamento, senza null’altro espressamente statuire in dispositivo di conseguenza, quella notifica deve qualificarsi eseguita a fini diversi da quello di sollecitare la controparte all’impugnazione, mentre il coinvolgimento del difensore di primo grado, limitato al rango di domiciliatario della notifica della diffida ad adempiere rivolta alla parte personalmente, non è affatto univoco in quel senso e così non è idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare la gravata sentenza è quindi erronea, perché non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado la sua notificazione in uno ad un atto che sia qualificato come espressamente inteso a sollecitare lo spontaneo adeguamento del destinatario alla sentenza stessa o quale diffida ad adempiere spontaneamente e notificato a quello personalmente, quand’anche nel domicilio eletto presso il suo procuratore nel precedente grado di lite il ricorso va pertanto accolto e la gravata sentenza cassata, con rinvio alla stessa Commissione tributaria regionale, seppure in diversa composizione, che provvederà quindi ad esaminare sotto ogni altro profilo, in rito e nel merito, l’appello ad essa proposto ed a liquidare pure le spese del presente giudizio di legittimità va infine dato atto che, per essere stato accolto il ricorso, non sussistono i presupposti per applicare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito. P.Q.M. accoglie il ricorso. Cassa la gravata sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.