Interruzione della prescrizione mediante atto processuale: trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notifica?

Il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario sancito dalla giurisprudenza con riguardo agli atti processuali e non sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12551/19, depositata il 10 maggio. Il caso. Una S.p.a. in amministrazione straordinaria conveniva in giudizio una società svizzera al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 67, comma 2, l. fall. dei pagamenti eseguiti nell’anno precedente all’apertura della procedura concorsuale. La società convenuta eccepiva la prescrizione dell’azione revocatoria, contestando inoltre nel merito la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell’azione. Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda, mentre la Corte d’Appello ribaltava la decisione dichiarando prescritta l’azione. La questione giunge dunque dinanzi alla Suprema Corte. Prescrizione. Il primo motivo di ricorso riguarda l’affermazione dell’intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria. Il Giudice di merito ha infatti ritenuto che la data di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dovesse essere individuata nella data di nomina del commissario giudiziale, soggetto legittimato alla pretesa, e non dall’approvazione del programma di liquidazione da parte del Ministero delle Attività Produttive. Tale ragionamento si rivela errato in quanto, come ricorda la Corte, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sotto il vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 270/1999, l’azione revocatoria fallimentare può essere proposta ex art. 49, dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione di complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento” . Di conseguenza, il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria decorre dal momento dell’approvazione del programma di cessione dei beni aziendali. Scissione degli effetti della notifica. La seconda censura, relativa alla violazione del principio di scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario, è ugualmente fondata. Come hanno chiarito le Sezioni Unite sentenza n. 24822/15 la regola sancita dalla giurisprudenza con riguardo agli atti processuali e non sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. In tal caso dunque la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto consistente nella consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica. La S.C. precisa poi che, in tema di revocatoria fallimentare nel regime anteriormente applicabile ratione temporis, la prescrizione del diritto potestativo dell’azione revocatoria poteva essere interrotta solo con l’azione giudiziale non essendo sufficiente la messa in mora. Deve quindi essere ritenuto applicabile il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica quanto agli effetti sostanziali, ovvero all’interruzione della prescrizione. E se il procedimento notificatorio è viziato? Il caso di specie evidenzia però l’ulteriore questione relativa all’applicazione del summenzionato principio della scissione degli effetti della notifica nell’ipotesi in cui il procedimento notificatorio, iniziato in tempo utile ai fini dell’interruzione della prescrizione, sia affetto da nullità. Fermo restando che la sanatoria della nullità della notificazione ha efficacia retroattiva, il principio di scissione degli effetti della notifica trova applicazione anche nei casi di nullità di quest’ultima, qualora la costituzione in giudizio del destinatario abbia prodotto effetti sananti. Ed il Collegio ritiene che alla medesima conclusione possa giungersi nella particolare ipotesi in cui alla notifica dell’atto e dunque al perfezionamento della notifica si riconnettano effetti non soltanto processuali, ma anche sostanziali, quali appunto l’interruzione della prescrizione . In conclusione, il ricorso trova accoglimento e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 febbraio – 10 maggio 2019, n. 12551 Presidente Didone – Relatore Federico Fatti di causa Con atto di citazione notificato il 29.4.2011, la Olcese spa in amministrazione straordinaria conveniva innanzi al Tribunale di Milano la Bezema Ag, al fine di sentir dichiarare l’inefficacia dei pagamenti L. Fall., ex art. 67, comma 2, eseguiti dall’attrice nell’anno antecedente l’apertura della procedura concorsuale, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 150.469,43. Si costituiva in giudizio la Bezema Ag eccependo l’intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria per avere l’attrice notificato l’atto decorso il termine quinquennale. Contestava altresì, nel merito, la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell’azione revocatoria. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2987/2013, in accoglimento della domanda, dichiarava l’inefficacia dei pagamenti eseguiti da Olcese spa in amministrazione straordinaria nei confronti di Bezema Ag e condannava quest’ultima alla restituzione della somma di Euro 150.469,43. Avverso detta sentenza proponeva appello la Bezema Ag. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 2816/2016, in riforma delle sentenza di primo grado, dichiarava prescritta l’azione revocatoria fallimentare, condannando la Olcese spa in A.S. al pagamento delle spese di entrambe i gradi. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, la Olcese spa in Amministrazione straordinaria. Resiste con controricorso la Bezema Ag. Ragioni della decisione Il primo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2903 e 2935 c.c., nonché del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 49 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale affermato l’intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria, ritenendo applicabile al caso di specie la previsione della L. 3 aprile 1979, art. 95, in luogo del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 49. Il motivo è fondato. La Corte territoriale ha ritenuto che la data di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dovesse individuarsi nel 17.12.2004, data di nomina del commissario giudiziale, vale a dire il soggetto legittimato ad azionare la relativa pretesa, e non già dalla data in cui il Ministro delle Attività Produttive aveva approvato il programma di liquidazione. Tale statuizione non è conforme a diritto. Secondo il più recente indirizzo di questa Corte, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sotto il vigore della nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999, l’azione revocatoria fallimentare può essere proposta, ex art. 49 del predetto decreto, dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento . Ne consegue che, con riferimento al dies a quo per l’esperimento dell’azione, non può trovare applicazione il regime anteriore della L. n. 95 del 1979, secondo cui la revocatoria fallimentare è esperibile solo dalla data del decreto che dispone l’apertura della procedura e la nomina del commissario. Da ciò discende che il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell’approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del Commissario straordinario, come invece avveniva in base alla precedente disciplina di cui alla L. n. 95 del 1979, poiché il D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 49, nel disporre che l’azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal Commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali , prevede l’avveramento di una specifica condizione per l’esercizio dell’azione Cass. 31194/2018 21516/2017 . Orbene nel caso di specie il termine di prescrizione va fatto decorrere dal 9 giugno 2005, data di approvazione da parte del Ministero delle attività produttive del programma di liquidazione, e non anche dal 17 dicembre 2004, in cui fu aperta la procedura e nominato il commissario giudiziale. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte territoriale applicato tale ultimo comma il quale prevede la scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario. Il motivo di ricorso è fondato. Secondo il recente arresto delle Sez. U. di questa Corte, infatti, la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario Cass. Sez. U. 24822/2015 . È pure pacifico che in tema di revocatoria fallimentare, nel regime anteriormente vigente applicabile ratione temporis, la prescrizione del diritto potestativo all’azione revocatoria, può essere interrotto unicamente con l’esercizio dell’azione giudiziale e non con un semplice atto di messa in mora Cass. 18438/2010 . A differenza, dunque, delle ipotesi in cui l’interruzione della prescrizione può determinarsi anche con atto stragiudiziale, nella domanda di revocatoria fallimentare è applicabile il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica quanto agli effetti sostanziali, id est interruzione della prescrizione. Nel caso di specie, risulta che la prima notifica dell’atto di citazione fu tentata dal difensore della procedura, mediante consegna all’ufficiale giudiziario, l’8 giugno 2010 vale a dire entro i 5 anni dall’approvazione del programma e dunque in tempo utile per evitare la prescrizione. L’atto di citazione ricevuto dall’autorità svizzera e consegnato alla Bezema Ag fu peraltro restituito al Tribunale svizzero competente poiché esso era privo di traduzione in lingua tedesca e pertanto alla prima udienza il giudice rinviava la causa e disponeva la rinnovazione della notifica dell’atto di citazione. E ciò, in conformità all’indirizzo di questa Corte secondo cui la traduzione dell’atto nella lingua del cittadino destinatario non ne costituisce un elemento essenziale, consistendo soltanto in una specifica modalità della sola notificazione diretta a realizzarne l’effettiva conoscenza, con la conseguenza che la mancata allegazione della traduzione ed il rifiuto di accettazione da parte del convenuto comportano che la notificazione, pur sempre rivolta al destinatario, dev’essere considerata nulla, ma non inesistente, con l’effetto che il giudice, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., è tenuto a disporne la rinnovazione, sempre che non avvenga la costituzione in giudizio dello stesso convenuto Cass. Sez. U. 1820/2007 . Si pone dunque la questione se il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte della c.d. scissione degli effetti e conseguente retrodatazione degli effetti sostanziali interruzione della prescrizione di un atto a contenuto processuale atto di citazione si produca anche quando il procedimento notificatorio iniziato in tempo utile ai fini dell’interruzione della prescrizione, mediante consegna dell’atto di citazione, sia affetto da nullità. Orbene, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte la sanatoria della nullità a differenza dell’inesistenza della notificazione ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che il principio di scissione degli effetti della notificazione trova applicazione anche nei casi di nullità di quest’ultima, qualora la stessa sia stata sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario della notifica, Cass. 22995/2014 , poiché il vizio di tale notificazione è sanato, per raggiungimento dello scopo, con effetto ex tunc. Ritiene il Collegio che alla medesima conclusione possa giungersi nella particolare ipotesi in cui alla notifica dell’atto e dunque al perfezionamento della notifica si riconnettano effetti non soltanto processuali, come nell’ipotesi sopra indicata, ma sostanziali, quali appunto l’interruzione della prescrizione. Anche in tale ultima ipotesi, ricorrente nella fattispecie in esame, opera la c.d. scissione affermata dalle Sez. U. nella menzionata pronuncia 24822/2015 gli effetti sostanziali, in tal caso non possono che farsi risalire all’inizio del procedimento notificatorio retroagendo, secondo i principi generali, alla prima notifica, ancorché affetta da nullità. Il ricorso va dunque accolto, dovendo disattendersi l’eccezione di prescrizione accolta dalla Corte d’Appello. La causa va dunque rinviata, per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.