Il richiedente protezione ha diritto all’iscrizione anagrafica nonostante il Ministro degli Interni

L’ordinanza cautelare del Tribunale di Bologna del 2 maggio 2019 è salita immediatamente agli onori della cronaca per aver contraddetto l’interpretazione che il Ministero degli Interni aveva fornito con una propria circolare al quadro normativo risultante dall’approvazione del d.l. n. 113/2018 circa la im possibilità per i richiedenti asilo di ottenere l’iscrizione anagrafica nelle more della decisione della Commissione territoriale incaricata di esaminare la domanda e dell’eventuale successivo giudizio.

Per il Tribunale tutto ruota intorno al fatto che una certa formula usata dalla norma e precisamente l’espressione che il permesso del richiedente asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica non è tecnicamente precisa e che, anche alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo, deve essere consentita l’iscrizione anagrafica al richiedente asilo in quanto non espressamente vietata. L’iscrizione rifiutata. Ma ricostruiamo cosa era accaduto. L’ordinanza è stata emessa all’esito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da una signora richiedente asilo che si era vista opporre, da parte del Comune di Bologna, quale Ufficiale d’anagrafe, un diniego alla sua domanda di iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora”. Ed infatti, secondo il Comune quell’iscrizione non poteva avvenire anche alla luce di come il Ministero degli Interni, con la propria circolare numero 15/2018, aveva interpretato il quadro normativo vigente in materia dopo il d.l. 4 ottobre 2018, numero 113 convertito in l. numero 113/2018. La norma rilevante. Quel decreto legge inserì all’art. 4 d.lgs. numero 142/2015 un comma 1 bis secondo cui Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, numero 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286 . Secondo la circolare del Ministro degli Interni del 2018 dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale di cui all’art. 4, comma 1, del citato d.lgs. numero 142/2015, non potrà̀ consentire l’iscrizione anagrafica . Del resto, per quella circolare l’art. 5 bis nella parte in cui aveva riconosciuto l’applicabilità̀ dell’istituto della convivenza anagrafica all’iscrizione dei richiedenti protezione internazionale ospitati in strutture di accoglienza è stato abrogato. Ecco allora che, per quell’interpretazione, il senza fissa dimora può ottenere l’iscrizione anagrafica, ma se richiedente asilo non la potrà ottenere e ciò fermo restando che l'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio . La lettera della legge è imprecisa. Per il Tribunale di Bologna, però, la nuova formulazione per cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo non vale a consentire l’iscrizione anagrafica non pone un divieto esplicito di iscrizione anagrafica che risulta subordinata al procedimento previsto dal d.P.R. numero 223/1989 recante il regolamento anagrafico. Per quel regolamento l’iscrizione non avviene in base a titoli”, ma avviene dopo la dichiarazione dell’interessato della propria permanenza in un certo luogo e dell’intenzione di abitarvi stabilmente e il controllo da parte del Comune tramite la polizia municipale. Secondo il Tribunale di Bologna, quindi, la lettura dell’art. 13, inserito nel quadro normativo compiutamente ricostruito, definisce quindi gli effetti del permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo, che costituisce documento di identità, ma non dà titolo” di per sé alla iscrizione anagrafica restando per lui vigente l’ordinario procedimento amministrativo del d.P.R. 223/89 . Nel senso, cioè, che per il richiedente asilo non opera nessun meccanismo come quello, ad esempio, già previsto, dall’allora art. 5 bis iscrizione anagrafica e si devono, quindi, trovare applicazione le norme del regolamento anagrafico di generale applicazione. Inoltre questa interpretazione della atipica formulazione contenuta nell’art. 4, comma 1 bis , d.lgs. numero 142/15 secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica” offre una lettura della norma coerente col quadro normativo costituzionale e comunitario, altrimenti di dubbia tenuta . Ed infatti, per il Tribunale il quadro normativo internazionale e comunitario è tale che non si possa fare distinzione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio ai fini dell’iscrizione anagrafica e per l’accesso alle prestazioni. Anzi, non è possibile neppure distinguere tra straniero regolarmente soggiornante e richiedente la protezione internazionale in attesa di decisione amministrativa o giudiziaria . Il richiedente la protezione internazionale ha diritto di rimanere sul territorio sino alla definizione della questione dell’esistenza o no del suo diritto e nel frattempo – che può essere anche un tempo lungo per i tempi fisiologici e patologici di definizione amministrativa e giudiziaria ha rectius dovrebbe avere gli stessi diritti del cittadino straniero regolarmente soggiornante ed infatti, anche il primo è regolarmente soggiornante” sul territorio italiano . Il fatto che il Tribunale di Bologna abbia sottolineato che quel periodo di tempo che separa la domanda dalla decisione può essere lungo si spiega con il fatto che il Tribunale voleva superare la possibile obiezione per la quale il richiedente asilo è temporaneamente” presente nel paese ospitante onde l’iscrizione anagrafica non sarebbe stata possibile, per così dire, ontologicamente. Periculum in mora. Inoltre, per il Tribunale di Bologna, oltre al fumus boni juris sussiste anche il periculum in mora . Ed infatti, secondo il Tribunale dall’iscrizione anagrafica dipende la possibilità di esercitare una molteplicità di diritti eventuale iscrizione scolastica, sottoscrizione di un contratto di lavoro, accesso alla misure di politica attiva del lavoro [], apertura di un conto corrente su cui il datore di lavoro possa versare il salario, ottenimento della patente di guida [] determinazione valore ISEE per accedere a determinate prestazioni sociali, decorrenza dei termini sia per il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo [] sia per l’ottenimento della cittadinanza italiana . L’impossibilità di poter conseguire quei diritti ovvero, comunque, e forse più precisamente semmai la maggiore difficoltà pratica di poterli ottenere non potrà essere ristorata per equivalente e, quindi, sussiste l’irreparabilità del pregiudizio richiesta dall’art. 700 c.p.c Sul punto, tuttavia, la questione relativa all’impossibilità di ottenere le prestazioni senza previa iscrizione anagrafica merita un più meditato approfondimento anche alla luce della norma che prevede che i servizi debbano essere erogati senza distinzione. Non necessità della questione di costituzionalità. Infine, il Tribunale di Bologna svolge un passaggio argomentativo che merita una riflessione. Secondo il Tribunale di Bologna poiché in sede giurisdizionale appare [] possibile la lettura costituzionalmente orientata della disposizione in parola sopra chiarita, all’interno del quadro normativo costituzionale e comunitario non occorre rimettere gli atti alla Corte Costituzionale che, per incidens , sarebbe stato possibile anche nel presente caso di procedimento cautelare pur nei limiti previsti dalla giurisprudenza costituzionale . Il che non toglie vista la peculiarità della materia e il rischio di contenzioso che ne può derivare che occorra una pronuncia della Cassazione eventualmente preceduta se sarà il caso da una rimessione alla Corte Costituzionale che esprima il principio di diritto applicabile nel caso di specie. Peraltro, la circostanza che l’ordinanza del Tribunale di Bologna sia stata resa in sede cautelare non toglie che, all’esito dell’eventuale giudizio di reclamo, vi possa essere un ricorso per cassazione inammissibile al solo fine di consentire alla Suprema Corte di enunciare ex art. 363 c.p.c. il principio di diritto stante la rilevanza della questione di massima importanza.

Tribunale di Bologna, ordinanza 2 maggio 2019 Giudice Betti Ordinanza ex articolo 700 c.p.comma Con ricorso depositato il 27/3/19 omissis ha domandato in via d'urgenza l'accertamento del suo diritto alla residenza ed alla iscrizione anagrafica, ordinando al Sindaco quale Ufficiale d'Anagrafe la sua immediata iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente nel comune di Bologna. Si è ritualmente costituito il Comune di Bologna chiedendo il rigetto del ricorso.CLa controversia fra le parti riguarda il provvedimento emesso il 6/3/19 dall'ufficiale di anagrafe del comune di Bologna, che ha dichiarato irricevibile la richiesta di iscrizione quale persona senza fissa dimora presentata omissis il 4/2/19 per l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del comune di Bologna, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 5 bis D.Lgs. 142/13 e la conseguente ritenuta impossibilità della iscrizione, come chiarito dalla circolare del Ministero degli Interni n. 15 del 18/10/18. L'azione cautelare veniva istruita in base ai documenti depositati dalle parti. Esaminati gli atti, si osserva quanto segue. Va premessa la posizione di diritto soggettivo azionata dal ricorrente, che determina la giurisdizione del G.O., come chiaramente espresso dalla sentenza Cass. SS. UU. 449/2000 L'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente configura uno strumento giuridico-amministrativo di documentazione e di conoscenza, che è predisposto nell'interesse sia della pubblica amministrazione, sia dei singoli individui. Sussiste, invero, non soltanto l'interesse dell'amministrazione ad avere una relativa certezza circa la composizione ed i movimenti della popolazione come afferma il Ministero ricorrente , ma anche l'interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici e, in generale, per provare la residenza e lo stato di famiglia v. particolarmente gli artt. 29 e 31 del regolamento n. 136/58 . Inoltre, tutta l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è disciplinata dalle norme sopra richiamate in modo vincolato, senza che trovi spazio alcun momento di discrezionalità. In particolare, sono rigidamente definiti dalle norme del citato regolamento artt. 5 9 i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde l'amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti. Pertanto la regolamentazione qui considerata, per la natura vincolata dell'attività amministrativa da essa disciplinata e perché è dettata nell'interesse diretto della popolazione residente, non contiene norme sull'azione amministrativa, ma è composta da norme di relazione che disciplinano rapporti intersoggettivi. Tali norme non attribuiscono all'amministrazione alcun potere idoneo a degradare i diritti soggettivi attribuiti ai singoli individui. Merita, perciò, di essere condiviso l'orientamento seguito dal Consiglio di Stato v., tra le altre, Sez. IV, 16 gennaio 1990 n. 14 , secondo cui le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo”. La ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo docomma 1 allegato al ricorso , allega di essere temporaneamente ospite nella struttura di accoglienza '' omissis ed in data 4/2/19 ha presentato dichiarazione al comune di Bologna di essersi trasferita omissis sentendosi perseguitata a seguito della sparizione del proprio marito e figlio e di non disporre in città di una sistemazione alloggiativa stabile. L'ufficiale di anagrafe col provvedimento qui contestato attesta la regolarità del soggiorno del ricorrente, dà atto che la richiesta di iscrizione quale persona senza fissa dimora è una delle modalità di registrazione nell'anagrafe della popolazione residente ma esclude la possibilità di iscrizione anagrafica dei richiedente asilo in base alla attuale normativa sui registri anagrafici. Il rilevante quadro normativo di riferimento è dato dal nuovo articolo 4 co I bis D.Lgs. 142/15, come modificato dall'articolo 13 D.L. 113/18 convertito nella L. 132/18. Il D.Lgs. 142/15 è la norma interna di attuazione della direttiva UE 2013/33 relativa alla accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nel cui quadro va quindi letta la disciplina interna che ne costituisce attuazione. Il nuovo articolo 4, come riformato nel 2018, recita Art. 4 Documentazione 1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c , del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La norma non contiene quindi un divieto esplicito di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, bensì evidenzia come il permesso di soggiorno per richiesta asilo non vale a consentire l'iscrizione anagrafica del richiedente in base a tale permesso. La dizione non costituisce titolo per la iscrizione anagrafica pone un immediato problema interpretativo, poiché nel quadro normativo non si rinvengono situazioni di fatto o titolarità di documenti che costituiscano titolo per l'iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente. Tale iscrizione anagrafica è invece l'esito di un procedimento amministrativo ben descritto nel regolamento anagrafico della popolazione residente D.P.R. 223/89, richiamato espressamente nell'articolo 4 co I bis sopra citato. Il diritto soggettivo alla iscrizione anagrafica è così disciplinato in via generale dall'articolo 1 D.P.R. 223/89 come successivamente modificato, che prevede Art. 1. Anagrafe della popolazione residente 2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. 3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile. L'iscrizione anagrafica avviene quindi in base alle dichiarazioni degli interessati, agli accertamenti disposti dall'ufficio ed alle comunicazioni dello stato civile. Le dichiarazioni anagrafiche riguardano anche i trasferimenti dall'estero articolo 13 lett. a ed in tale caso chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione la propria identità mediante con passaporto o documento equipollente articolo 14 . Gli accertamenti avvengono successivamente L'ufficiale d'anagrafe entro 45 giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13 accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione articolo 18 bis e L'ufficiale d'anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica . Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale articolo 19 . Il diritto alla iscrizione nei registri anagrafici dei residenti si attua quindi attraverso una dichiarazione dell'interessato all'ufficiale di stato civile, con la quale si dà atto della propria permanenza in un certo luogo e dell'intenzione di abitarvi stabilmente elemento obiettivo e soggettivo della nozione civilistica di residenza , Cass 1738/86 , e con il successivo accertamento della corrispondenza alla realtà di tale dichiarazione. Completa il generale quadro normativo interno la disposizione dell'articolo 6 co VII del T.U. 286/98, secondo cui Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. Ln ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente. . In questo quadro normativo, pienamente vigente, il permesso di soggiorno per richiesta asilo - né nessun altro permesso di soggiorno - sono mai stati titolo per l'iscrizione anagrafica. Essi costituiscono invece prova del requisito del regolare soggiorno, richiesto ai cittadini stranieri dall'articolo 6 citato. Specificamente, il richiedente asilo è regolarmente soggiornante sul territorio ai sensi dell'articolo 7 D.Lgs. 25/08, che prevede il diritto del richiedente a rimanere nel territorio dello stato durante l'esame della domanda, e dell'articolo 11 D.P.R. 394/99 che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo per la durata della procedura occorrente. Di tale regolarità del soggiorno dovrà dare prova ai fini dell'iscrizione all' anagrafe della popolazione residente come previsto dal D.P.R. 223/89 e dall'articolo 6, VII TU 286/98. In questa generale disciplina della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, era stata introdotta dalla L. 46/17 una speciale disciplina della iscrizione anagrafica per i richiedenti protezione internazionale ospitati nei centri di accoglienza, per la quale veniva prevista una iscrizione semplificata, non basata sulla dichiarazione del soggetto interessato e sui successivi accertamenti d'ufficio bensì esclusivamente sulla comunicazione del responsabile della struttura di accoglienza . La legge 46/17 aveva infatti aggiunto l'articolo 5 bis al D.Lgs. 142/15 , così prevedendo Art. 5-bis Iscrizione anagrafica . -1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente. 2. E' fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Sulla base di questa norma, oltre che con le consuete modalità di iscrizione anagrafica individuale per i richiedenti asilo ospitati nel sistema di accoglienza veniva prevista una nuova modalità di iscrizione anagrafica in base alla sola dichiarazione del responsabile del centro d'accoglienza, anche in deroga al termine di 3 mesi previsto dal T.U. E' su questa norma che ha inciso l'articolo 13 DL 113/18 sopra citato con due previsioni abrogando alla lett. c la modalità semplificata di iscrizione anagrafica recentemente introdotta dall'articolo 5 bis e chiarendo alla lett. a n. 2 che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica. Se l'articolo 5 bis aveva previsto un automatismo nella iscrizione anagrafica, scollegato sia dalla dichiarazione dell'interessato che dagli accertamenti dell'ufficiale d'anagrafe e dipendente soltanto dalla comunicazione del responsabile della struttura di accoglienza, l'articolo 13 esclude questo automatismo chiarendo che non vi è una speciale modalità di iscrizione all'anagrafe dei residenti per i richiedenti protezione internazionale basata sul solo titolo della domanda di protezione e dell'inserimento nella struttura di accoglienza, Non sono state infatti modificate le altre norme relative alle regole generali della iscrizione anagrafica D.P.R. 223/89 ed alla parificazione di cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti relativamente alle iscrizioni e variazioni anagrafiche articolo 6, VII T.U. 286/98 . La lettura dell'articolo 13, inserito nel quadro normativo compiutamente ricostruito, definisce quindi gli effetti del permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo, che costituisce documento di identità ma non dà titolo di per sé alla iscrizione anagrafica restando per lui vigente l'ordinario procedimento amministrativo del D.P.R. 223/89. Questa interpretazione della atipica formulazione contenuta nell'articolo 4 co I bis D.Lgs. 142/15 secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica offre una lettura della norma coerente col quadro normativo costituzionale e comunitario, altrimenti di dubbia tenuta. L'articolo 2 Costituzione riconosce i diritti inviolabili della persona e l'articolo 2 T. U. 286/98 prevede che allo straniero presente nel territorio sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme del diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti . La sentenza 306/08 della Corte Costituzionale ha conseguentemente chiarito che trovano copertura costituzionale ai sensi dell'articolo 10 le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Al legislatore italiano è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia da ultimo, sentenza n. 148 del 2008 . E' possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni -non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata ima volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini. La legittimazione al soggiorno data dal permesso per richiesta asilo non è episodica né di breve durata. Il requisito dell'abitualità della dimora necessaria per ottenere la iscrizione nei registri di residenza come previsto dall'articolo 6 co VII del testo unico, ne parametra la durata ad almeno un trimestre nel centro di accoglienza. La permanenza sul territorio per il tempo necessario alla decisione sulla richiesta di asilo è ben più lunga durante i mesi nei quali si svolge l'accertamento da parte delle commissioni, legislativamente previsto in un mese ex articolo 27 D.Lgs. 25/08 ma nella prassi delle commissioni molto più lungo , oltre il termine di 30 giorni per l'impugnazione , oltre i 4 mesi previsti dall'articolo 35 bis D.Lgs. 25/08 ma nella pratica dei tribunali molto più lungo per l'accertamento di primo grado , oltre l'eventuale giudizio di cassazione. Durante questo periodo non breve, in cui lo straniero è regolarmente soggiornante, il suo diritto soggettivo alla iscrizione anagrafica a parità di condizioni col cittadino corrisponde direttamente all' interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici Cass SS.UU 449/00 . Nel rispetto degli artt. 2 e 10 Costituzione, non può quindi prevedersi una discriminazione nei confronti dei richiedenti asilo regolarmente soggiornanti che limiti il loro diritto alla iscrizione anagrafica. L'articolo 117 Costituzione impone che la potestà legislativa dello stato debba essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Già l'articolo 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato in Italia dalla L. 881/77 e qui entrato in vigore il 15/12/78 prevedeva che Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio . Ma specificamente l'articolo 2 del Protocollo n. 4 allegato alla CEDU ratificato in Italia dal D.P.R. 217/82, dispone che Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza . I vincoli previsti dalle norme comunitarie, a cui deve conformarsi il legislatore interno , impongono che il giudice attui una interpretazione costituzionalmente compatibile della norma introdotta con l'articolo 13 D.L. 113/18 convertito nella L. 132/18, nel rispetto della disciplina eurounitaria costituzionalmente rilevante. Sul punto, l'articolo 14 della CEDU per costante giurisprudenza della Corte EDU sancisce il principio della inammissibilità di ogni discriminazione tra cittadini degli stati membri e stranieri regolarmente soggiornanti qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'articolo 14 CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte Europea Sentenza C. Cost. n. 40 del 2013 . La lettura costituzionale delle norme interne alla luce dell'articolo 14 CEDU ha portato in più occasione la Corte Costituzionale ad esiti abrogativi in relazione a norme interne che escludevano stranieri regolarmente soggiornanti da diverse prestazioni assistenziali di base previste per i cittadini oltre alla sentenza 40/13 citata, vedi anche le sentenze 187/10, 329/11 e 22/15 . Nel caso della iscrizione ai registri anagrafici, peraltro, non si verte neppure in tema di erogazione di prestazioni in favore del cittadino straniero bensì di una mera ricognizione anagrafica, da cui però dipende la possibilità di esercitare una molteplicità di diritti eventuale iscrizione scolastica , sottoscrizione di un contratto di lavoro , accesso alle misure di politica attiva del lavoro ex articolo 11 co I lett. e D.Lgs. 150/15 , apertura di un conto corrente su cui il datore di lavoro possa versare il salario, ottenimento della patente di guida ex articolo 118 bis I cds, determinazione valore ISEE per accedere a determinate prestazioni sociali , decorrenza dei termini sia per il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo ex articolo , I ter D.Lgs. 286/98 sia per l'ottenimento della cittadinanza italiana ex articolo 9 I lett f L.91/92 eccomma Alla limitazione dei diritti individuali connessi alla residenza anagrafica non supplisce la previsione contenuta nel nuovo terzo comma dell'articolo 5 D.Lgs. 142/15 secondo cui L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio la locuzione servizi previsti dal presente decreto o erogati non esaurisce infatti i diritti individuali fruibili dagli individui in connessione con la loro residenza sul territorio e rende comunque ingiustificatamente più gravoso il loro esercizio. Se quindi ad una prima lettura l'attuale previsione dell'articolo 4 co 1 bis, come modificato dall'articolo 13 DL 113/18, appare poco chiara in quanto non coerente con la disciplina generale del regolamento anagrafico della popolazione residente D.P.R. 223/89 e di difficile comprensione in relazione a ciò che ivi darebbe titolo per l'iscrizione anagrafica, la sua comprensione all'interno del quadro costituzionale e Eurounitario di riferimento ne consente una interpretazione costituzionalmente orientata. Alla luce delle osservazioni sopra svolte, l'articolo 4 co 1 bis si inserisce nel quadro normativo interno abrogando la modalità semplificata di iscrizione anagrafica per richiedenti asilo prevista dall'articolo 5 bis D.Lgs. 142/15, come introdotto dalla legge 46/17, e chiarendo conseguentemente che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce di per sé titolo per l'iscrizione anagrafica automaticamente, basata sulla sola domanda di protezione ed inserimento nella struttura di accoglienza. Di diverso tenore è la lettura della norma data dalla Circolare del Ministro degli Interni 15/18 del 18/10/18 che espressamente dispone dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale di cui all'articolo 4 , Ico D.Lgs. 142/15 non potrà consentire l'iscrizione anagrafica. Il passaggio lessicale dalla disposizione normativa non costituisce titolo alla disposizione della circolare non potrà consentire è fatto senza alcuna ulteriore spiegazione o chiarimento e non è di ausilio a risolvere le complessità di compatibilità costituzionale poste dalla introduzione della nuova norma docomma 5 convenuti . Complessità bene espresse anche dalla Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe , che nella nota depositata dal Comune convenuto docomma 6 evidenzia espressamente come i problemi posti dall'introduzione della nuova norma si prestino ad interpretazioni contrastanti. In particolare la nota rileva che se il nuovo testo di legge non abroga il diritto alla iscrizione anagrafica del richiedente asilo previsto dall'articolo 6 co VII T.U. 286/98, la sua interpretazione letterale lo renderebbe di fatto inesercitabile ed auspica pertanto un intervento della Corte Costituzionale. In sede giurisdizionale appare però possibile la lettura costituzionalmente orientata della disposizione in parola sopra chiarita, all'interno del quadro del quadro normativo costituzionale e comunitario descritto. Sussiste pertanto il fumus boni iuris del diritto allegato dal ricorrente alla richiesta iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente del comune di Bologna secondo le regole generali previste dal D.P.R. 223/89 , a cui dovrà quindi provvedere l'ufficiale di anagrafe. Sussiste anche il periculum in mora dedotto dal ricorrente poiché la mancata iscrizione ai registri anagrafici impedisce l'esercizio di diritti di rilievo costituzionale ad essa connessi, quali solo ad esempio quello all'istruzione ed al lavoro. La lesione del diritto soggettivo dell'istante alla iscrizione anagrafica appare quindi insuscettibile di adeguata tutela nella successiva forma dell'equivalente monetario all'esito della causa di merito, costituendo pertanto un pregiudizio irreparabile. Va pertanto accolta la domanda cautelare della ricorrente, come proposta. Alla soccombenza del convenuto non consegue la sua condanna alle spese di lite in quanto il comune ha agito , nella qualità di ufficiale del governo sottoordinato nella materia al ministero degli interni, in ossequio alla circolare del ministero degli interni 15/08. P.Q.M. La Giudice, in accoglimento del ricorso, Visto l'articolo 700 c.p.comma Ordina Al Sindaco del Comune di Bologna, nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, l'iscrizione di omissis , nel registro anagrafico della popolazione residente nel comune di Bologna con le modalità previste per le persone senza fissa dimora Spese compensate. Si comunichi.