Tardivo deposito del ricorso notificato alla parte intimata: inevitabile l’improcedibilità

L’art. 371-bis c.p.c. prevede, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine assegnato nel caso in cui sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, ma anche laddove sia stato ordinato il rinnovo della notificazione nei riguardi di una parte intimata dal ricorrente con notifica affetta da nullità.

Sul tema l’ordinanza della Suprema Corte n. 11368/19, depositata il 29 aprile, pronunciandosi sul ricorso presentato avverso una pronuncia della Corte d’Appello di Roma in tema di compravendita immobiliare e difetti di costruzione dell’immobile. Improcedibilità del ricorso. Ancor prima di esaminare le questioni di merito, il Collegio non ha potuto evitare di riscontrare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 371- bis c.p.c. in quanto la notifica del ricorso ad una delle parti del giudizio di appello, e intimato in quello di legittimità, non si era perfezionata per intervenuto trasferimento del destinatario. Nonostante il decreto presidenziale con cui erano stati concessi 90 giorni per la regolarizzazione del contraddittorio, il ricorso notificato alla parte era stato depositato in cancelleria oltre il termine di 20 giorni decorrenti dalla scadenza della proroga concessa del predetto decreto presidenziale tenuto anche conto della sospensione feria dei termini . Il Collegio ricorda infatti che l’art. 371- bis c.p.c. prevede, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine assegnato e tale regola non si riferisce solo all’ipotesi in cui sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, ma deve essere applicata in via estensiva anche all’ipotesi in cui sia stato ordinato il rinnovo della notificazione nei riguardi di una parte intimata dal ricorrente con notifica affetta da nullità.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 14 dicembre 2018 – 29 aprile 2019, n. 11368 Presidente San Giorgio – Relatore Fortunato Fatti di causa La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta da C.M. e da S.G. i quali, in veste di acquirenti di un immobile sito in località omissis , costruito e venduto dalla Beta s.n.c., avevano lamentato gravi difetti di costruzione, chiedendo la restituzione di Euro 33.928,00, quale prezzo indebitamente versato o a titolo di risarcimento del danno. La società convenuta si era opposta alla domanda, chiamando in causa C.M. , cui aveva affidato l’esecuzione delle opere. La Corte distrettuale ha escluso che l’azione di garanzia fosse prescritta, ma ha ritenuto che non vi fosse prova della denuncia dei difetti entro otto giorni dalla scoperta, considerando generiche e non decisive le dichiarazioni testimoniali assunte in istruttoria. Per la cassazione di questa sentenza C.M. e S.G. hanno proposto ricorso in due motivi. T.S. e B.M. , evocati in sede di legittimità quali soci della Beta s.n.c., cancellata dal registro delle imprese in data 25.2.2008, nonché C.M. non hanno svolto attività difensive. Con decreto del 12.4.2017, sono stati concessi ai ricorrenti gg. 90 per procedere alla notifica del ricorso a C.M. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la Beta s.n.c. era stata cancellata dal registro delle imprese in data 25.2.2008, prima della decisione del Tribunale e che, nonostante la sopravvenuta estinzione, la società aveva proposto appello incidentale con rilascio di una nuova procura ad litem che quindi l’intera attività processuale da quest’ultima svolta in appello doveva considerarsi invalida, con conseguente nullità della decisione. Il secondo motivo contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto irrilevante la deposizione testimoniale di Ba.Al. , per aver questi riferito circostanze concernenti la tempestività della denuncia dei vizi, appresi direttamente dall’attore, mentre il teste aveva invece dichiarato di esser stato informato dei fatti da uno dei soci della Beta s.n.c 2. Deve dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 371 bis c.p.c La notifica del ricorso a C.M. , parte del giudizio di appello ed intimato nel presente giudizio di legittimità, non si era perfezionata per intervenuto trasferimento del destinatario. Con decreto presidenziale del 12.4.2017 sono stati concessi gg. 90 per procedere alla regolarizzazione del contraddittorio. Deve ritenersi che detto decreto sia stato comunicato - al più tardi - in data 15.5.2017, allorquando la cancelleria ha consegnato copia del ricorso ai fini della notifica cfr. attestazione a margine del ricorso depositato . Il ricorso notificato al C. è stato depositato in cancelleria in data 11.10.2017, e quindi oltre il termine di venti giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la notifica concessa con il decreto presidenziale, termine che, anche tenendo conto della sospensione feriale che era pari a trentuno giorni, posto che la riduzione di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, convertito con L. n. 162 del 2014, trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dal periodo feriale relativo all’anno solare 2015 Cass. 21674/2017 Cass. 11758/2017 , scadeva il 3.10.2017. Occorre considerare che l’art. 371 bis c.p.c., ove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, si riferisce non solo all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, ma deve essere riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui sia stato ordinato il rinnovo della notificazione del ricorso nei riguardi di una parte intimata dal ricorrente attraverso una notifica affetta da nullità Cass. s.u. 19706/2015 Cass. 1930/2017 Cass. 26141/2013 . Attesa la perentorietà del termine concesso, l’improcedibilità deve essere dichiarata d’ufficio Cass. s.u. 11103/2006 . Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.