Se in primo grado la controversia è trattata con rito ordinario anziché con rito del lavoro, l’appello va proposto con citazione

Ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, l’appello deve proposto nelle forme dell’atto di citazione. Da ciò deriva che la tempestività dell’impugnazione deve essere valutata dalla data dell’inoltro della relativa notificazione da parte dell’appellante e non dalla data di deposito in Cancelleria dell’atto di appello.

Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 9943/19, depositata il 9 aprile. La questione. La Corte d’Appello di L’Aquila dichiarava inammissibile l’appello proposto da una società avverso l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. sulla base del fatto che questo fosse stato tardivamente proposto, avendo questa depositato l’atto di citazione in appello oltre il termine dei 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso la società, censurando la decisone della Corte d’Appello, per avere quest’ultima erroneamente omesso di rilevare la tempestività dell’appello proposto dalla ricorrente. Forme del rito ordinario anche per la proposizione dell’appello. La Corte, ritenendo fondato il motivo, osserva che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione d’appello, che, dunque, va proposto con citazione a udienza fissa, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che – quale specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice . Inoltre i Giudici rilevano che, in forza del sopracitato orientamento, l’impugnazione della decisione che conclude il giudizio sommario ex art. 702- ter c.p.c. è proponibile solo nella forma ordinaria dell’atto di citazione, posto che la legge non prevede espressamente l’adozione del rito sommario nel secondo grado di giudizio. Alla luce di quanto detto sopra, la Corte ritiene pienamente corretta la proposizione dell’appello nelle forme dell’atto di citazione ed inoltre precisa che, per valutare la tempestività dell’appello, la corte territoriale avrebbe dovuto considerare non la data del deposito in cancelleria dell’atto, ma la data dell’inoltro della relativa notificazione da parte dell’appellante. Per questi motivi la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 gennaio – 9 aprile 2019, n. 9943 Presidente Frasca – Relatore Dell’Utri Rilevato che, con sentenza resa in data 8/3/2018, la Corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Gare s.n.c. di C.R. & amp E. avverso l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. con la quale il giudice di primo grado aveva condannato la Bond Factory s.r.l. al risarcimento dei danni da quest’ultima causati all’immobile concessole in locazione dalla Gare s.n.c. che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la Gare s.n.c. avesse tardivamente proposto il proprio appello, avendo provveduto al deposito dell’atto di citazione in appello oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. impugnata che, avverso la sentenza d’appello, la Gare s.n.c. di C.R. & amp E. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione che la Bond Factory s.r.l. resiste con controricorso che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis la Bond Factory s.r.l. ha presentato memoria. Considerato che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 702-quater e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la tempestività della proposizione dell’appello proposto dalla ricorrente, avendo quest’ultima provveduto a inoltrare la notificazione dell’atto di citazione in appello entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. impugnata che il ricorso è manifestamente fondato che, al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell’appello, che, dunque, va proposto con citazione a udienza fissa, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che quale specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azone e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice cfr., da ultimo, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20705 del 09/08/2018, Rv. 650484 - 01 che, ciò posto, varrà ulteriormente rilevare come, in forza del ripetuto orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’impugnazione dell’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all’art. 702-ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell’atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge l’adozione del rito sommario per il secondo grado di giudizio Sez. 1, Ordinanza n. 8757 del 10/04/2018, Rv. 648884 01 che, pertanto, in assenza di alcuna previsione di legge in ordine alla forma di proposizione dell’appello avverso i provvedimenti conclusivi del giudizio sommario di cui all’art. 702-ter c.p.c., a quella deve ritenersi applicabile la disciplina sulla forma propria del rito ordinario e, dunque, quella dell’atto di citazione cfr., per ulteriori riferimenti, Cass., Sez. Un., n. 28575/2018 che, conseguentemente, deve ritenersi pienamente corretta la proposizione dell’appello, avverso l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del primo giudice, nelle forme dell’atto di citazione che, ciò posto, nella specie, al fine di valutare la tempestività dell’appello, la corte territoriale avrebbe dovuto considerare - non già la data del deposito in Cancelleria dell atto di appello come nella specie erroneamente affermato - bensì la data dell’inoltro della relativa notificazione da parte dell’appellante, con la conseguente necessità di valutare rispetto a tale parametro l’effettiva proposizione dell’impugnazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata che, pertanto, sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.