È valida la notifica presso il luogo di lavoro del destinatario dell’atto

In tema di notificazioni, l’art. 139 c.p.c. non dispone alcun ordine da seguire nelle ricerche del luogo, potendo scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o l’ufficio, purché si tratti di luogo situato nel Comune di residenza del destinatario. È, dunque, nulla la notifica effettuata con le modalità previste dall’art. 143 c.p.c., quando è noto il luogo di lavoro del destinatario.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 9793/19, depositata il 9 aprile. Il caso. L’odierno ricorrente riferisce che una società di assicurazione, per ingiungergli il pagamento di un’ingente somma di denaro a titolo di rivalsa di quanto dalla stessa società pagato a terzi, in forza di una polizza fideiussoria cauzione tra privati”, gli notificava, presso la sede della società cui era amministratore delegato, atto di precetto con cui intimava il pagamento. In particolare il ricorrente deduce di aver appreso di tale precetto solo in quella occasione di emissione del decreto a suo carico, notificatogli in realtà due anni prima all’esito di un iniziale tentativo compiuto presso la sua residenza ma non andato a buon fine. Lamenta dunque la nullità della notifica. La pronuncia della Corte d’Appello. In particolare secondo la Corte territoriale, adita in secondo grado, all’esito della prima infruttuosa notificazione presso la residenza del soggetto non andata a buon fine perché era stato rinvenuto uno stabile non abitato con affisso un cartello di vendita , non poteva essere preteso che l’ufficiale giudiziario si appostasse nei pressi della sede dell’azienda, di cui il ricorrente era amministratore delegato, giacché il ricorso a tale procedura notificatoria, eseguita in assenza dell’interessato e mediante consegna del plico all’addetto all’ufficio si sarebbe potuta ritenere valida solo in relazione a una notificazione effettuata al detto ricorrente in tale qualità. Da qui, sempre per la Corte d’Appello, la necessità di procedere alla notifica ex art. 143 c.p.c La nozione di ufficio” e la validità della notifica. Orbene, per la giurisprudenza di legittimità, per ufficio” del destinatario di un atto deve intendersi il luogo in cui questi svolge abitualmente la sua attività lavorativa, senza distinzione tra l’ufficio da lui realizzato e quello in cui presti il servizio, poiché in entrambi i casi ciò che deve rilevare è la relazione del soggetto con quel luogo. Ed inoltre, lo stesso art. 139 c.p.c. non dispone alcun ordine da seguire nelle ricerche del luogo, potendo scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell’azienda o l’ufficio, purché si tratti di luogo situato nel Comune di residenza del destinatario. E’, dunque, nulla la notifica effettuata con le modalità previste dall’art. 143 c.p.c., quando è noto il luogo di lavoro del destinatario. E per tali motivi la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte distrettuale affinché valuti se tra il luogo in cui ha sede la società di cui il ricorrente era amministratore delegato e il ricorrente medesimo sussisteva una relazione stabile idonea a consentire la consegna del plico a persona addetta all’ufficio condizione questa necessaria e sufficiente per il ricorso legittimo a tale modalità di notificazione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 29 maggio 2018 – 9 aprile 2019, n. 9793 Presidente Vivaldi – Relatore Giaime Guizzi Fatti di causa 1. D.G. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 573/16 del 15 dicembre 2016 della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che nell’accogliere il gravame esperito dalla società Generali Italia S.p.a. d’ora in poi, Generali contro la sentenza n. 1172/13 del 30 maggio 2013 del Tribunale di Taranto - ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata dall’odierno ricorrente, a norma dell’art. 650 c.p.c., avverso decreto ingiuntivo n. 1146/07, emesso in favore di Generali dal Tribunale di Taranto. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che la società Generali - munitasi del suddetto provvedimento monitorio, per ingiungere ad esso D. il pagamento della somma capitale di Euro 1.670.000,00, a titolo di rivalsa di quanto dalla stessa società pagato a terzi, in forza di apposita polizza fideiussoria cauzione tra privati gli notificava, presso la sede della società di cui era amministratore delegato, in data 15 dicembre 2008, atto di precetto, con cui gli intimava il pagamento del complessivo importo di Euro 1.727.050,64. Deduce, altresì, il ricorrente di aver appreso solo in tale occasione dell’emissione, a suo carico, del suddetto decreto, notificatogli ex art. 143 c.p.c., circa due anni prima, all’esito di un iniziale infruttuoso tentativo compiuto il 14 novembre 2007 presso la sua residenza in omissis . Proposta, avverso il provvedimento monitorio, opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., deducendo la nullità della notifica per difetto dei presupposti legittimanti il ricorso alle modalità di cui all’art. 143 c.p.c. e nel merito, per quanto qui di interesse, l’infondatezza della pretesa creditoria di Generali, basata su una fideiussione della quale l’odierno ricorrente disconosceva la sottoscrizione, non senza, peraltro, previamente eccepire la prescrizione del diritto azionato , al giudizio così incardinatosi veniva riunito anche quello proposto dal D. a norma dell’art. 615 c.p.c Dichiarata nulla, dall’adito giudicante, la notifica ex art. 143 c.p.c., e dunque ammissibile l’opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, ritenuta nel merito fondata, contro tale decisione proponeva appello la Generali, vedendosi accogliere il gravame. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte tarantina ha proposto ricorso il D. , sulla base di due motivi. 3.1. Con il primo motivo - proposto ai sensi, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 143 e 360 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti. Si censura la sentenza impugnata laddove essa - sul presupposto che, nel caso di specie, all’esito della prima infruttuosa notificazione presso l’abitazione del D. essendo stato in loco rinvenuto un intero stabile non abitato con affisso cartello vendesi non fosse possibile ricorrere alle forme di cui all’art. 140 c.p.c., applicabili solo in caso di allontanamento precario, da quel luogo, del destinatario dell’atto - ha ritenuto che la notificazione andasse eseguita a mani del destinatario, ex art. 138 c.p.c., non potendo trovare applicazione l’ipotesi di cui al comma 2 del successivo art. 139. Difatti, secondo il giudice di appello, come sottolineato dall’odierno ricorrente, non poteva essere preteso che il richiedente la notifica e l’ufficiale giudiziario si appostassero nei pressi della sede dell’azienda, rappresentata da una s.r.l. di cui il D. era amministratore delegato , giacché il ricorso a siffatta procedura notificatoria - eseguita in assenza dell’interessato mediante consegna all’addetto all’ufficio o all’azienda - si sarebbe potuta ritenere valida ed efficace solo in relazione ad una notifica effettuata al detto D. in tale qualità . Di qui, dunque, la necessità sempre secondo la Corte tarantina - dell’applicazione dell’art. 143 c.p.c Orbene, l’odierno ricorrente censura tale affermazione, che reputerebbe possibile il ricorso alla consegna dell’atto da notificare a persona addetta all’ufficio o all’azienda soltanto se l’atto stesso attenga ad attività lavorativa o professionale svolta in loco dal destinatario dell’atto, innanzitutto perché in contrasto con il tenore letterale dell’art. 139 c.p.c., comma 2, che non introduce affatto una simile limitazione. Lo confermerebbe, del resto, la giurisprudenza di legittimità, concorde - secondo il ricorrente - nel ritenere che per ufficio del destinatario di un atto debba intendersi il luogo in cui egli svolge abitualmente la sua attività lavorativa, senza alcuna possibile distinzione tra l’ufficio da lui creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri, e quello in cui presti servizio o eserciti la sua attività lavorativa alle dipendenze di altri, rilevando unicamente, in entrambi casi, che la relazione del soggetto con quel luogo sia caratterizzata da una sufficiente stabilità , senza, però, che essa debba comportare necessariamente una sua abituale continua presenza fisica , essendo, invece, sufficiente una continuità di rapporti di tale portata che valga a giustificare una presunzione di reperibilità e, quindi, di conoscibilità dell’atto recapitato in tale luogo è citata Cass. Sez. 1, sent. 8 giugno 1995, n. 6487 . D’altra parte, ancora più di recente, è stato affermato - si legge sempre nel ricorso - che l’art. 139 c.p.c., non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell’impresa o presso l’ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza è citata Cass. Sez. 2, sent. 16 febbraio 2016, n. 2968 , stabilendosi anche che è nulla la notificazione effettuata con le modalità previste dell’art. 143 c.p.c., quando sia noto il luogo di lavoro del destinatario Cass. Sez. 3, sent. 1 maggio 2011, n. 10217 . Su tali basi, dunque, si ritiene che la sentenza vada cassata, perché il giudice del rinvio accerti - diversamente dal giudice di appello, che ha invece omesso di esaminare tale fatto decisivo - se tra il luogo in cui ha sede la società di cui il D. era l’amministratore delegato e il D. medesimo sussisteva quella stabile relazione idonea a consentire la consegna dell’atto a persona addetta all’ufficio o all’azienda, condizione necessaria e sufficiente per il legittimo ricorso a tale modalità di notificazione. 3.2. Con il secondo motivo - proposto ai sensi, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c Si reputa, in ogni caso, viziata la sentenza impugnata per avere ritenuto valida ed efficace la notifica ex art. 143 c.p.c., senza che l’ufficiale giudiziario abbia dato atto delle ricerche svolte per il reperimento della residenza effettiva del destinatario, adempimento richiesto a pena di nullità della notificazione è citata Cass. Sez. Lav., sent. 9 febbraio 2009, n. 3037 . Si censura, infatti, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la prima relata di notificazione - che si limitava ad attestare, osserva il ricorrente, che all’indirizzo di via , indicato come luogo di abitazione del D. , vi era un intero stabile non abitato con affisso cartello vendesi - potesse ritenersi parte integrante della seconda ancor più laconica, limitandosi ad attestare l’effettuazione della notificazione mediante deposito di una copia nella casa comunale di , sicché dalla loro lettura congiunta potrebbe ricavarsi l’effettuazione delle ricerche volte ad individuare la residenza effettiva del D. . Assume il ricorrente come nessuna delle due relate dia conto delle indagini effettuate, non essendo, d’altra parte, neppure ipotizzabile che la prova dell’irreperibilità del destinatario possa essere ricavata aliunde e non dalla relata. 4. Ha resisto con controricorso Generali, per chiedere che l’avversaria impugnazione sia dichiarata inammissibile o infondata. Il primo di tali esiti viene motivato sul rilievo che, in sede di giudizio di merito, le difese del D. sono state tutte articolate sulla sola dicotomia artt. 143 - 140 c.p.c. , sicché la questione relativa all’applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 2, presenterebbe, inammissibilmente, carattere di novità, oltre ad essere preclusa da giudicato. Inoltre, si assume che la questione relativa alla necessità della notificazione presso il luogo di lavoro del destinatario dell’atto viene sollevata su di un piano astratto e teorico , giacché il tema non è secondo la controricorrente - se l’atto potesse essere ivi notificato, bensì se lo dovesse . In altri termini, il D. era onerato dal provare - ciò che non ha fatto - che la sede della società, di cui egli era stato in passato rappresentante legale, fosse il suo abituale luogo di lavoro e se in loco vi fosse effettivamente persona addetta all’ufficio . Infine, le censure non coglierebbero l’effettiva ratio decidendi , ovvero che la Corte tarantina ha comunque espresso il convincimento circa la aleatorietà di quel luogo a fungere da centro di interessi per l’odierno ricorrente, sulla base di una valutazione di merito non sindacabile in questa sede, ciò che degrada al rango di una pleonastica digressione - al più emendabile ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., - l’affermazione relativa al fatto che la notifica a persona addetta all’ufficio o all’azienda concerne i casi in cui la notificazione attenga ad atti relativi ad attività ivi svolta. 5. Hanno presentato memoria entrambe le parti per ribadire le proprie argomentazioni e replicare a quelle avversarie. Ragioni della decisione 6. Il ricorso va accolto, limitatamente al secondo motivo. 6.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 6.1.1. Nell’esaminare lo stesso occorre muovere dal rilievo che la sentenza impugnata attesta essere stata inizialmente tentata la notifica, ex art. 139 c.p.c., comma 1, presso quello che dallo stesso contratto di fideiussione, intercorso tra le parti e fonte del credito oggetto del provvedimento monitorio da notificarsi - risultava essere il luogo ove risiedeva il D. , via omissis , sicché in assenza di reperimento del destinatario, o di persona di famiglia o addetta alla casa, la stessa, all’esito delle ricerche anagrafiche che confermavano in via il luogo di residenza del destinatario dell’atto , veniva effettuata ex art. 143 c.p.c La pretesa, dunque, che la seconda notifica fosse compiuta - ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, - presso la sede della società, della quale il D. era stato, in passato amministratore, quale luogo in cui esso aveva avuto il proprio ufficio non ha fondamento, visto che il citato art. 139, nei prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguirla presso la casa di abitazione o la sede dell’impresa o l’ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza Cass. Sez. 6-2, ord. 16 ottobre 2017, n. 25489, Rv. 646821-01 Cass. Sez. 3, ord. 10 febbraio 2010, n. 2266, Rv. 611300-01 . Tanto basta, dunque a ritenere non fondato il motivo, a prescindere dell’errata affermazione della Corte territoriale, secondo cui la notifica al D. presso la sede della società di cui era stato amministratore sarebbe stata ammissibile solo se effettuata allo stesso in tale qualità. 6.2. Il secondo motivo è, invece, fondato. 6.2.1. Va, infatti, dato seguito al principio già enunciato da questa Corte secondo cui, in tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l’ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 aprile 2017, n. 8638, Rv. 643689-01 . Alla stregua di tale principio, infatti, non idonee appaiono le indicazioni apposte dall’ufficiale giudiziario, nel presente caso, all’esito del primo inutile tentativo di notificazione presso l’abitazione del D. , visto che dalla stessa risultava unicamente il rinvenimento, in loco , di un intero stabile non abitato con affisso cartello vendesi , ma non l’espletamento di ulteriori indagini o ricerche, che - come di recente chiarito da questa Corte - potrebbero sostanziarsi nell’aver raccolto informazioni negative, circa la reperibilità in quel luogo del destinatario dell’atto, dai residenti interpellati Cass. Sez. 1, ord. 31 luglio 2017, n. 19012, Rv. 645083-02 Cass. Sez. 3, ord. 5 luglio 2018, n. 17596, non massimata , o, almeno, nell’attestare impossibilità di procedere in tal senso, secondo quanto ipotizza la controricorrente, sulla scorta di quel passaggio della sentenza impugnata - ma non delle risultanze della relata - che dà atto dell’assenza, in prossimità dello stabile di via omissis , di esercizi commerciali, ovvero della presenza, ma solo a distanza, di altri villini isolati . 7. La sentenza va, dunque, cassata, rinviando alla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, per la decisione nel merito. Spese al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo, cassando, per l’effetto, la sentenza impugnata in relazione e rinviando alla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, per la decisione nel merito e per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.