Nulla la notifica del ricorso per cassazione effettuata personalmente alla parte

La notificazione del ricorso per cassazione effettuata personalmente alla parte e non al suo procuratore non determina l’inesistenza, ma la nullità della notifica stessa nullità sanabile ai sensi dell’art. 291, comma 1, c.p.c. con la sua rinnovazione.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 9693/19, depositata il 5 aprile chiamata ad intervenire su una questione relativa alla richiesta da parte di un’associazione a favore dei contribuenti di scioglimento di una s.r.l. con contemporanea messa in liquidazione con nomina del liquidatore e trascrizione dell’atto al registro delle imprese, assumendo la sfiducia nell’amministratore e l’impossibilità di procedere ad uno scioglimento volontario. In particolare il ricorso per cassazione, diretto verso l’associazione contribuenti risulta però notificato alla parte personalmente e non al suo procuratore e difensore nel giudizio di secondo grado, come si vede dall’atto depositato. Il ruolo della notificazione. Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ribadisce che la notifica del ricorso per cassazione effettuata personalmente alla parte e non al suo procuratore non determina l’inesistenza, ma la nullità della notificazione medesima, nullità sanabile ai sensi dell’art. 291, comma 1, c.p.c. con la sua rinnovazione, in quanto non è intervenuta a sanatoria la costituzione della parte destinataria a mezzo del controricorso. Sulla base di ciò, va dichiarata la nullità della notifica del ricorso per cassazione e va ordinata la rinnovazione di essa all’intimata presso il difensore costituito in secondo grado di giudizio a cura del ricorrente nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, previo rinvio della controversia a nuovo ruolo.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza interlocutoria 21 febbraio – 5 aprile 2019, n. 9693 Presidente Genovese – Relatore Tricomi Ritenuto in fatto che Con ricorso di volontaria giurisdizione per la pronuncia di decreto in camera di consiglio ex art. 737 c.p.c., l’Associazione Confcontribuenti di seguito l’Associazione aveva chiesto al Tribunale di Palermo, previo accertamento della ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 2484 c.c., di disporre lo scioglimento della società Officina Fiscale SRL di seguito Officina e la contemporanea messa in liquidazione con nomina del liquidatore e trascrizione dell’atto al Registro delle imprese, assumendo l’altissima conflittualità tra i soci, la sfiducia nell’amministratore e l’impossibilità di procedere ad uno scioglimento volontario. Officina aveva contestato la competenza del Tribunale ordinario, invocando la compromissione in arbitrato rituale della funzione sostitutiva di quella giurisdizionale del giudice ordinario secondo l’art. 10 del contratto stipulato il 3/3/2011 tra le parti nel merito aveva sostenuto l’infondatezza dell’avverso ricorso. Il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del ricorso, con provvedimento de 28/3/2014 aveva accertato lo scioglimento della società per la causa indicata all’art. 2484 c.c., comma 1, n. 3, ossia l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ed aveva ordinato l’iscrizione del decreto al Registro delle imprese. In sede di reclamo, la Corte di appello di Palermo aveva confermato il provvedimento di primo grado, ritenendo irrilevante perché estranea alla materia del procedimento la circostanza - posta a fondamento dell’impugnazione proposta da Officine - che la conclamata paralisi dell’organo assembleare, in ragione del quorum deliberativo, fosse stata determinata dal non contestato contenzioso esistente tra i soci. Officina Fiscale SRL in persona del legale rapp. p.t. A.P. ha proposto ricorso con tre mezzi nei confronti dell’Associazione Confcontribuenti, in persona del legale rapp. p.t. B.G. . Considerato in diritto che Il ricorso per cassazione, diretto verso la Associazione contribuenti risulta notificato alla parte personalmente e non già al suo procuratore e difensore nel giudizio di secondo grado, avv. Rossetti, come si evince dall’atto depositato La notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l’inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291 c.p.c., comma 1, con la sua rinnovazione, non essendo intervenuta a sanatoria la costituzione della parte destinataria a mezzo del controricorso Cass. n. 24450 del 17/10/2017 Va dichiarata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione e ne va ordinata la rinnovazione all’intimata presso il difensore costituito in appello a cura del ricorrente con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, previo rinvio a nuovo ruolo della controversia. P.Q.M. Dichiara la nullità della notificazione del ricorso per cassazione e ne ordina la rinnovazione all’intimata presso il difensore costituito in appello a cura del ricorrente, con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, previo rinvio a nuovo ruolo della controversia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.