Sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza: atto dovuto o discrezionale?

Il provvedimento sospensivo della patente di guida è un atto dovuto e privo di discrezionalità, posto che esso deve essere irrogato ove, a seguito degli accertamenti medici, emerga che l’automobilista presenti un valore alcolemico superiore a 1.5.

Così si è pronunciata la Cassazione con l’ordinanza n. 9141/19, depositata il 2 aprile. Elevato tasso alcolemico dell’automobilista. La Prefettura disponeva la sospensione per due anni della patente nei confronti di un uomo per guida in stato di ebbrezza. Poiché il Giudice di Pace accoglieva il ricorso presentato dall’automobilista annullando la decisione della Prefettura, quest’ultima, insieme con il Ministero dell’Interno, proponeva appello. Il ricorso veniva accolto dal Tribunale. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’automobilista lamentando che se, come prevede l’art. 186 del d.lgs. n. 285/1992, la sospensione della patente è una sanzione accessoria all’accertamento della guida in stato di ebrezza, l’art. 223 del medesimo decreto, invece, contiene un precetto di natura cautelare che richiede una valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora , da effettuare al di là del mero dato alcolemico. Tutto ciò posto precisa il ricorrente che dalla relazione della Commissione medica locale era emersa la sua idoneità alla guida e l’assenza di abitualità di assunzione di alcolici. Inoltre il ricorrente ha lamentato che le rilevazioni mediche siano state effettuate in assenza di suo preventivo consenso. Provvedimento sospensivo della patente di guida. La Corte, ritenendo infondati i motivi del ricorrente, rileva che il Tribunale ha tenuto conto del fatto che l’ordinanza del Prefetto faceva riferimento al rapporto dei carabinieri, dal quale emergeva lo stato di ebbrezza alcolica in cui si trovava il guidatore, che aveva un valore di 1.89 e aveva provocato un incidente. Inoltre dalla documentazione scritta è emerso il consenso dell’automobilista ad essere sottoposto agli accertamenti medici da quali era emerso l’elevato tasso alcolemico. I Giudici, dunque, rilevano che il Tribunale ha correttamente applicato l’orientamento della Cassazione ai sensi del quale il provvedimento sospensivo della patente è un atto dovuto e privo di discrezionalità, posto che esso deve essere irrogato ove sia stato accertato un valore alcolemico superiore a 1.5. Alla luce di valutazioni, la Cassazione rigetta il ricorso dell’automobilista.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 10 ottobre 2018 – 2 aprile 2019, n. 9141 Presidente D’Ascola – Relatore Besso Marcheis Ritenuto che 1. N.S. proponeva opposizione avverso l’ordinanza n. 78767 del 27/12/2013 con cui la Prefettura di Udine aveva disposto nei suoi confronti la sospensione della patente per due anni per guida in stato di ebrezza. Sosteneva in particolare l’opponente che, a causa delle patologie di cui soffriva, aveva assunto medicinali in grado di alterare la sua capacità di metabolizzare l’alcool e che, in ogni caso, il prelievo di sangue era stato eseguito in assenza del suo preventivo consenso. Il Giudice di pace di Udine, in accoglimento del ricorso, con sentenza n. 264/2014 annullava l’impugnata ordinanza. 2. Avverso tale sentenza proponevano appello la Prefettura di Udine e il Ministero dell’Interno, lamentando l’erroneità della gravata sentenza laddove basata sulla mancanza, nell’ordinanza prefettizia, di giustificazione dell’adozione del provvedimento di sospensione della patente con riferimento alla sua specifica funzione cautelare. Il Tribunale di Udine, con sentenza n. 948/2015, accoglieva l’appello e, per l’effetto, respingeva l’opposizione. 3. Contro la sentenza ricorre per cassazione N.S. . Resiste con controricorso la Prefettura di Udine. L’intimato Ministero dell’Interno non ha proposto difese. Considerato che I. Il ricorso è articolato in due motivi a Il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 186 e 223, C.d.S. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 il giudice d’appello non ha considerato che, se il richiamato art. 186, comma 2, lett. c , prevede la sospensione della patente quale sanzione accessoria all’accertamento della guida in stato di ebrezza, l’art. 223, contiene invece un precetto di natura cautelare che richiede una valutazione in ordine agli elementi tipici di questi provvedimenti, il fumus boni iuris e il periculum in mora, e ha invece ritenuto sufficiente il mero dato del tasso alcolemico, per di più acquisito in mancanza di consenso al prelievo. b Il secondo motivo contesta omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dalla relazione della Commissione medica locale, prodotta in giudizio, era emersa l’idoneità del ricorrente alla guida e l’assenza di elementi che potessero far presumere abuso abituale di alcolici, ma sulla circostanza il Tribunale ha totalmente omesso di pronunciarsi. I motivi sono manifestamente infondati. Il Tribunale ha precisato p. 3 della sentenza impugnata che l’ordinanza del Prefetto richiamava il rapporto dei carabinieri e chiariva che il ricorrente si trovava alla guida di un veicolo in stato di ebrezza alcolica, come risultava dal referto medico rilasciato dall’Ospedale di Udine, che ha evidenziato un valore di 1.89 e provocava un incidente stradale e aggiungeva che la sospensione della patente di guida doveva essere ordinata valutata la pericolosità della condotta posta in essere dal conducente in questione e l’entità del tasso alcolemico riscontrato agli atti - ha ancora puntualizzato il Tribunale - vi è la documentazione sottoscritta documentante il consenso di N. in ordine agli accertamenti medici, accertamenti medici prodotti in giudizio da cui risulta un tasso alcolemico 1.89 pari a quello riportato nell’ordinanza del Prefetto. Il Tribunale ha quindi ritenuto corretto il provvedimento del Prefetto, così facendo applicazione dell’orientamento di questa Corte secondo il quale il provvedimento sospensivo della patente integra ex art. 223 C.d.S., comma 1, - un atto dovuto privo di discrezionalità così, da ultimo, Cass., sez. VI, n. 10983/2018 . Nè vale al riguardo il richiamo, operato dal ricorrente, a Cass. 21447/2010, che distingue tra sospensione della patente di guida di cui all’art. 186 C.d.S., che può conseguire a titolo di sanzione accessoria a seguito dell’accertamento del reato, e quella di cui all’art. 223 del medesimo codice, che ha carattere preventivo e natura cautelare, perché - secondo la citata pronuncia - la sospensione della patente di guida va irrogata ove sia stato accertato - come nel caso di specie - un valore alcolemico superiore a 1.5 grammi per litro. Al riguardo, poi, non assume rilievo, ai fini di questo giudizio, la generica affermazione del ricorrente di non aver prestato consenso al prelievo invece positivamente affermato dal Tribunale, così che l’eventuale vizio non sarebbe denunciabile in cassazione quale violazione di legge, ma costituirebbe vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 , e neppure è decisiva la mancata considerazione, negli argomenti del Tribunale, del giudizio della Commissione medica - lamentata con il secondo motivo -, trattandosi di giudizio necessariamente espresso successivamente al provvedimento di sospensione della patente ai sensi dell’art. 223 C.d.S II. Il ricorso va pertanto rigettato. La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.