Il verbale della Polizia Stradale fa piena prova

Indubbia la portata probatoria del verbale di contestazione della Polizia Stradale relativo alla violazione del codice della strada. Si tratta infatti di un atto pubblico che fa piena prova, fino a querela di falso.

Così l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9037/19, depositata il 1° aprile. Il fatto. Il Giudice di Pace di Albenga rigettava il ricorso proposto da un automobilista e convalidava il verbale di contestazione della Polizia Stradale relativo alla violazione degli artt. 146 e 148 c.d.s. per aver effettuato un sorpasso di veicoli fermi in colonna in prossimità di una curva incorrendo in un incidente stradale. Il Tribunale, confermando la portata probatoria del verbale redatto dalla Polizia, rigettava il gravame. La questione è dunque giunta dinanzi ai Supremi Giudici dolendosi per aver il Giudice di merito assegnato fede privilegiata al verbale redatto dal Pubblico Ufficiale dopo il sinistro. Piena prova. La Cassazione, dichiarando infondata la doglianza, ricorda che l’atto pubblico – e dunque anche il rapporto della Polizia – fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza. Per le altre circostanze di fatto segnalate e accertate nel corso dell’indagine oppure apprese da terzi, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice. In tal senso, correttamente il giudice di merito ha ricostruito l’episodio sulla base del verbale e dei dati oggettivi rilevati sul posto in coerenza con il disposto di cui all’art. 2700 c.c Il ricorso viene dunque rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 dicembre 2018 – 1 aprile 2019, n. 9037 Presidente D’Ascola – Relatore Scalisi Fatti di causa e ragioni della decisione L.B.C. , con ricorso del 15 gennaio 2014 conveniva in giudizio la Prefettura di Savona proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 196/13 del Giudice di Pace di Albenga, con cui detto giudice, rigettando il ricorso proposto dal medesimo ricorrente in primo grado, convalidava il verbale di contestazione omissis del 21 luglio 2011 della Polizia Stradale di Savona, con il quale era stata contestata la violazione degli artt. 146 e 148 C.d.S., per avere effettuato manovra di sorpasso veicoli fermi in colonna e in prossimità di curva incorrendo in incidente stradale con lesione a terzi. Con tale pronuncia il Giudice di Pace aveva fondato il rigetto del ricorso sostanzialmente affermando la maggiore solidità della ricostruzione operata dagli Agenti accertatori in quanto in parte sorretta da fede privilegiata quanto ai fatti accertati direttamente e in parte rafforzata da testimonianza raccolta nell’immediatezza dei fatti laddove la diversa ricostruzione offerta dal ricorrente sarebbe stata fondata unicamente su testimonianza resa al difensore in epoca successiva. Lamentava l’appellante - nella sostanza riproponendo i motivi già posti a fondamento del ricorso in primo grado, salvo aggiungervi le censure circa il difetto di motivazione - che la sentenza di primo grado avesse violato i principi in tema di motivazione, non tenendo conto delle risultanze e degli elementi di prova offerti. Con comparsa di risposta, si costituiva l’Amministrazione convenuta chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Il Tribunale di Savona con sentenza n. 784 del 2017 rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite. Secondo il tribunale di Savona la sentenza impugnata andava confermata posto che era esaustivamente motivata sia con riguardo alla distribuzione dell’onere della prova sia per quanto attiene alla ricostruzione del fatto. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da L.B.C. con ricorso affidato ad un motivo. Il Ministero dell’interno in questa fase non ha svolto attività giudiziale. 1. Con l’unico motivo di ricorso L.B. lamenta la violazione falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2700 c.c. e della L. n. 689 del 1981, artt. 21, 22, 22-bis e 23, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5. In particolare il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia assegnato fede privilegiata al verbale redatto dal Pubblico Ufficiale dopo il sinistro non tenendo conto che il verbale ha fede privilegiato solo le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. E di più il Tribunale non avrebbe tenuto conto che dalla relazione del sinistro si evince come i segni della caduta siano presenti nella corsia del L.B. il quale, quindi, non poteva essere in fase di sorpasso nella corsia opposta. Tanto più è evidente che nessun mezzo abbia impedito lo scarrocciamento del mezzo dell’odierno appellante il cui solco sull’asfalto, particolarmente evidente, si protrae per alcuni metri dal punto dell’impatto al margine destro della corsia lato monte prova che non vi fosse alcuna colonna di macchine da superare. Su proposta del relatore, il quale riteneva il ricorso infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 , il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio. Rileva il collegio che il ricorso è infondato e in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c 2. Infondato è l’unico motivo del ricorso. È principio consolidato vedi Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012 quello per cui l’atto pubblico e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. Ora, il giudice di appello, proprio affermando che la ricostruzione del sinistro operato dai verbalizzanti intervenuti in loco successivamente era non solo convincente ma anche coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi in loco non ha fatto mal governo della norma dettata dall’art. 2700 c.c Piuttosto, tenuto conto dei principi, appena indicati, il Tribunale ha avuto cura di specificare di far propria la ricostruzione del sinistro operata dagli operatori perché sorretta da elementi logici coerenti e per quanto l’appellante non forniva una ricostruzione di valore logico altrettanto coerente. Sicché è del tutto evidente che il Tribunale ha posto a fondamento della sua decisione una propria ricostruzione del sinistro, seppure coincidente con la ricostruzione effettuata dai verbalizzanti e dopo aver valutato, secondo il suo prudente apprezzamento, le dichiarazioni dei due soggetti direttamente coinvolti nel sinistro, la dichiarazione di una testimone imparziale, la posizione dei veicoli post urto, così come acquisiti dai pubblici ufficiali successivamente intervenuti in loco, oltre che gli ulteriori dati tecnici riportati nel verbale stesso. Come afferma la sentenza impugnata Nel caso di specie gli Agenti di Polizia nella propria Annotazione, danno atto della posizione dei veicoli post urto dei danni riportati dai veicoli stessi delle dichiarazioni dei due soggetti direttamente coinvolti nel sinistro e della dichiarazione di una testimone imparziale tutti fatti oggettivi, da ritenersi corrispondenti a quanto effettivamente appreso dai verbalizzanti fino a querela di falso. Vi è poi la parte di ricostruzione del sinistro che costituisce valutazione cui non può estendersi l’efficacia probatoria di cui sopra e che va valutata secondo ordinari criteri di deduzione. Poiché la ricostruzione degli operanti è sorretta da elementi logici coerenti parte appellante avrebbe dovuto fornire una ricostruzione di valore logico decisamente prevalente, il che non è stato perché l’elemento di sostegno alla ricostruzione alternativa testimonianza di un conoscente del ricorrente è stato congruamente e insindacabilmente in questa sede ritenuto meno solido dell’elemento estraneo che sostiene la ricostruzione degli Operanti testimonianza di persona certamente presente ai fatti, sentita nell’immediatezza, senza alcun legame con una delle parti . . 1.2. Ciò posto, cadono anche le ulteriori considerazioni del ricorrente posto che esse impingono in una ricostruzione della fattispecie che viene operata secondo l’apprezzamento della stessa parte ricorrente, cosi da surrogarsi inammissibilmente al potere di accertamento del fatto riservato al giudice del merito. In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio considerato che il Ministro dell’Interno è rimasto intimato. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.