Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: condanna alle spese di lite anche nel caso di adesione all’eccezione d’incompetenza

Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall’opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l’arco del procedimento e tenendo in considerazione l’esito finale della lite.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9035/19, depositata il 1° aprile. Il fatto. Con atto di citazione un Condominio proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale territorialmente competente con il quale gli era stato intimato il pagamento di una certa somma di denaro oltre interessi e spese legali. A sostegno della proposta opposizione il Condominio eccepiva l’incompetenza per materia del giudice ordinario a pronunciarsi sulla domanda intentata dalla società ricorrente in via monitoria, controversia che invece, avrebbe dovuto essere devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale in virtù di una Clausola compromissoria per arbitro rituale” prevista dal contratto di appalto intercorso tra le parti. Radicatosi il contraddittorio, la società ricorrente aderiva all’eccezione pregiudiziale di incompetenza. Successivamente, il Tribunale adito dichiarava con sentenza la propria incompetenza e revocava l’opposto decreto ingiuntivo compensando le spese del giudizio di opposizione. Il Condominio ingiunto proponeva gravame avverso tale sentenza di cui chiedeva la riforma per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nel capo in cui aveva disposto l’integrale compensazione delle spese di lite. A contraddittorio integro la Corte distrettuale adita dichiarava con ordinanza, l’appello inammissibile condannando il Condominio appellante alla refusione delle spese di lite relative al giudizio di secondo grado, sul presupposto che la proposizione del ricorso in sede monitoria, pur in presenza di clausola compromissoria, è legittima, ma ove in sede di opposizione sia tempestivamente eccepita la competenza arbitrale, la competenza del giudice ordinario viene a cessare e deve dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo. Pertanto, in punto di spese di lite, entrambe le parti sono soccombenti. Il Condominio ingiunto proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello. Nella specie, gli Ermellini hanno ritenuto fondato l’unico motivo proposto dal Condominio ricorrente per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 comma 2, c.p.c. atteso che, nel caso in esame, non poteva di certo ravvisarsi una soccombenza reciproca. In particolare, i Giudici di legittimità evidenziano che il principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. I Giudici proseguono affermando che, nella specie appare dirimente la considerazione che l’individuazione della parte soccombente si compie in base al principio di causalità, e pertanto, la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, con il comportamento tenuto al di fuori del processo stesso, ovvero con il darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi. Al criterio della soccombenza può derogarsi ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014 convertito con la l. n. 162/2014 – ed applicabile ratione temporis al caso di specie - solo nei casi di soccombenza reciproca o nel caso si assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza. Concludendo. Ora, conclude il Collegio, nella fattispecie in esame non ricorre alcuna delle ipotesi che legittima la pronuncia di compensazione integrale o parziale delle spese processuali per soccombenza reciproca. E, al contrario, posto che il decreto ingiuntivo, a seguito dell’opposizione e per le ragioni fatte valere dall’opponente, quali che fossero di merito o di rito, è stato revocato, la parte vittoriosa risulta essere la parte opponente con il conseguente diritto alla refusione in suo favore delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 12 dicembre 2018 – 1 aprile 2019, n. 9035 Presidente D’Ascola – Relatore Scalisi Fatti di causa e ragioni di diritto Con atto di citazione notificato il 18.04.2016, il Condominio omissis opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 239/2016 emesso il 09.02.2016 dal Tribunale di Cuneo col quale gli era stato intimato di corrispondere alla Decorazioni M. & amp A. S.n.c. l’importo di Euro 37.910,10 relativo alla fattura n. 131/2014, oltre agli interessi legali ed alle spese. A sostegno dell’opposizione, il Condominio eccepiva l’incompetenza del Giudice ordinario a pronunciarsi sulla domanda proposta dalla società ricorrente in via monitoria, controversia che avrebbe dovuto essere devoluta alla cognizione del Collegio Arbitrale in virtù della Clausola compromissoria per arbitrato rituale prevista nell’art. 24 del contratto d’appalto stipulato inter partes il 29.06.2016. Nel merito, il Condominio contestava il fondamento della domanda giudiziale proposta dalla società ricorrente, al cui accoglimento si opponeva il grave inadempimento dell’appaltatrice alle obbligazioni assunte col contratto d’appalto e chiedeva in via riconvenzionale, per l’ipotesi in cui il Giudice sì fosse ritenuto competente, il pagamento dell’importo di Euro 61.200,00 a titolo di penale per aver la S.n.c. Decorazioni M. & amp A. ultimato i lavori con 309 giorni di ritardo rispetto al termine contrattualmente pattuito. Radicatosi il contraddittorio, la S.n.c. Decorazioni M. & amp A. riconosceva fondamento dell’eccezione pregiudiziale di incompetenza, cui aderiva, chiedendo, per altro, la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., di un’espressione contenuta nell’atto di opposizione ritenuta offensiva. Successivamente il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 998 del 2016, dichiarava la propria incompetenza revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensa le spese del giudizio. Avverso questa sentenza ha proposto appello il Condominio omissis censurando l’impugnata sentenza di cui chiedeva la riforma per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel capo in cui aveva disposto l’integrale compensazione delle spese processuali tar le parti. A contraddittorio integro la Corte di Appello di Torino con ordinanza dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Condominio omissis condannando l’appellante a rimborsare alla società appellata le spese del giudizio di secondo grado. Secondo la Corte distrettuale riconfermando il Tribunale , la proposizione del ricorso monitorio, pur in presenza di clausola compromissoria, è legittima, ma, ove, in sede di opposizione sia tempestivamente eccepita la competenza arbitrale, la competenza del giudice ordinario viene a cessare e deve dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo. Pertanto, in punto di spese di lite, entrambe le parti sono soccombenti. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Condominio omissis per un motivo. La S.n.c. Decorazioni M. & amp A. in questa fase non ha svolto attività giudiziale. 1. Con l’unico motivo di ricorso il Condominio omissis lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo alla statuizione che ha disposto l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo. Secondo il ricorrente la statuizione con la quale la Corte distrettuale ha confermato la legittimità della compensazione delle spese nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sarebbe condivisibile perché nel caso in esame non poteva ravvisarsi una soccombenza reciproca. Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso era fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 , il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio. Rileva il collegio che il ricorso è fondato, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c 1 1. L’unico motivo del ricorso è fondato. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall’art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. È poi dirimente la considerazione che l’individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi Cass. 27 novembre 2006, n. 25111 . Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., a partire dall’11 dicembre 2014 applicabile ratione temporis al caso in esame , in caso di reciproca soccombenza, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti . La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell’ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande proposte da un’unica parte o alcuni capi dell’unica domanda proposta c.d. soccombenza parziale . In questi casi il Giudice può disporre la irripetibilità delle spese sostenute e/o la compensazione. Ora, Il Tribunale di Cuneo e la stessa Corte di Appello di Torino hanno ignorato questi principi posto che nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi che legittima la pronuncia di compensazione integrale o parziale delle spese processuali per soccombenza reciproca. E, al contrario, posto che il decreto ingiuntivo, a seguito dell’opposizione e per le ragioni fatte valere dall’opponente, quale che fossero di merito o di rito, è stato revocato, la parte vittoriosa risulta essere la parte opponente. Come è stato già detto da questa Corte il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall’opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a se, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l’arco del procedimento e tenendo in considerazione l’esito finale della lite art. 91 c.p.c. . Per altro, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta che ha aderito all’eccezione di incompetenza o la considerazione che all’intimato è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria e che l’eccezione di compromesso è facoltativa per quanto nessuna di queste ipotesi può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste i dall’art. 92 c.c., così come modificato dalla L. n. 162 del 2014 ratione temporis applicabile al caso in esame . In definitiva il ricorso va accolto la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per un nuovo esame della questione alla luce dei principi qui espressi, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Torino la quale provvederà alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.