Termini per la notifica: per il soggetto notificante vale la data di consegna agli ufficiali giudiziari

Il principio di scissione degli effetti della notificazione comporta che il rispetto del termine perentorio debba essere verificato con esclusivo riferimento alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, restando del tutto irrilevante la successiva data di consegna al destinatario o la circostanza che l’atto non sia pervenuto a destinazione.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 6603/19, depositata il 7 marzo. La fattispecie. L’ordinanza in commento trae origine dal giudizio promosso da un ente di sviluppo agricolo nei confronti di due suoi debitori per chiedere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della vendita di alcuni immobili effettuata da questi ultimi in favore dei figli. Il Giudice di primo grado ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli dei convenuti, assegnando un termine perentorio per la notifica del relativo atto da parte dell’attore. Quest’ultimo ha consegnato l’atto agli ufficiali giudiziari l’ultimo giorno utile e la notifica a uno dei chiamati non si è perfezionata a causa della sua irreperibilità. Il Tribunale ha dunque dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti del terzo chiamato per asserita tardività della notificazione e la sentenza è stata riformata dalla Corte di Appello. L’effettiva ricezione da parte del destinatario non rileva ai fini del rispetto del termine per la notifica. Per quanto qui di interesse, i ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello contestando la consegna da parte dell’attore dell’atto di integrazione del contraddittorio agli ufficiali giudiziari l’ultimo giorno utile e, quindi, deducendo il mancato perfezionamento della notificazione stessa nel termine assegnato dal Giudice. Respingendo il ricorso i Giudici di legittimità hanno richiamato il proprio costante orientamento secondo il quale, al fine di valutare la tempestività di una notificazione, vale il principio di scissione degli effetti della stessa, secondo cui il rispetto del termine perentorio deve essere verificato con esclusivo riferimento alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, restando del tutto irrilevante la successiva data di consegna al destinatario o la circostanza che l’atto non sia pervenuto a destinazione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 9 gennaio – 7 marzo 2019, n. 6603 Presidente Armano Relatore Sestini Fatto e diritto Rilevato che l’Ente di Sviluppo Agricolo ESA , con sede in Palermo, convenne in giudizio i propri debitori G.A. e R.T. per sentir accertare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. della vendita di alcuni immobili dagli stessi effettuata in favore dei figli G.N. , S. , Sa. , P. e M. il giudice di prime cure ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli dei convenuti, assegnando il termine perentorio del 10.7.2008 l’atto di integrazione venne consegnato all’ufficiale giudiziario il 10.7.2008 dato atto che la citazione nei confronti di G.P. non era andata a buon fine, l’ESA ottenne due successivi rinvii per rinnovare la citazione nei confronti della suddetta, che venne infine effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. il Tribunale di Ragusa dichiarò l’estinzione del giudizio sull’assunto che l’atto di integrazione del contraddittorio sarebbe dovuto pervenire a tutti i destinatari entro il termine perentorio assegnato, rilevando anche che era stata erroneamente autorizzata la rinnovazione della notificazione nei confronti di G.P. provvedendo sull’impugnazione dell’ESA, la Corte di Appello di Catania ha riformato la sentenza di primo grado, osservando che, per il principio di scissione degli effetti della notificazione, risultava rispettato il termine perentorio assegnato per l’integrazione del contraddittorio, non rilevando in alcun modo il tempo di effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario hanno proposto ricorso per cassazione i coniugi G.A. e R.T. e i figli G.P. , S. , N. , Sa. e M. , affidandosi a due motivi la parte intimata non ha svolto attività difensiva. Considerato che col primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, individuato nel fatto che la citazione dei litisconsorti pretermessi venne consegnata all’Ufficiale Giudiziario il giorno di scadenza del termine perentorio assegnato dal Giudice, ma che una delle notifiche effettuate a mezzo posta non si è perfezionata, per irreperibilità di uno dei destinatari G.P. , nel termine assegnato dal Giudice, con conseguente estinzione del giudizio per inosservanza del termine perentorio evidenziano che l’ESA aveva approntato le ricerche sulla residenza di G.P. solamente dopo che era spirato il primo termine perentorio 10.7.2008 fissato dal Giudice per le notifiche finalizzate all’integrazione del contraddittorio e sostengono che la rinnovazione della notifica dell’atto di chiamata in causa e la rimessione in termini non doveva essere autorizzata dal Giudice di primo grado il secondo motivo nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c., art. 307 c.p.c., commi 3 e 4, art. 149 c.p.c., e art. 153 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 evidenzia l’errore in cui è incorsa la Corte etnea nel valutare se sia stato rispettato o meno il termine perentorio assegnato dal Giudice per chiamare in causa i litisconsorti pretermessi è stato quello di considerare solo la consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario e non anche quello di verificare se la consegna dell’atto ai notificati tutti o alcuni sia in concreto avvenuta in particolare, lamentano che l’ESA non aveva mai dimostrato che la mancata consegna del plico postale a G.P. era stata determinata da errore scusabile e assumono che la rimessione in termini era stata erroneamente concessa i motivi da esaminare congiuntamente sono in parte infondati e, per il resto, inammissibili è infondato l’assunto secondo cui, al fine di valutare la tempestività dell’integrazione del contraddittorio, la Corte avrebbe dovuto non soltanto considerare la consegna dell’atto di integrazione all’ufficiale giudiziario, ma anche verificarne l’avvenuta ricezione da parte di tutti i destinatari deve ribadirsi, infatti, che il principio di scissione degli effetti della notificazione comporta che il rispetto del termine perentorio debba essere verificato con esclusivo riferimento alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, restando del tutto irrilevante la successiva data di consegna al destinatario o la circostanza che l’atto non sia pervenuto a destinazione tale ultima evenienza rileva, invero, ai diversi fini della rimessione in termini per la rinnovazione della notificazione, ma non incide sull’avvenuto rispetto dell’originario termine concesso per la notifica i motivi sono invece inammissibili nella parte in cui contestano l’avvenuta rimessione in termini per la rinnovazione della notifica nei confronti di G.P. e ciò in quanto le censure difettano di specificità non indicando in modo puntuale le ragioni per cui la rimessione non avrebbe dovuto essere concessa e poiché comunque presuppongono un accertamento in fatto sulla scusabilità o meno dell’errore che aveva determinato il mancato recapito che è inibito nel presente giudizio di legittimità in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato, non deve provvedersi sulle spese di lite. sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.