Il perfezionamento della notifica e la funzione della raccomandata “informativa”

Per la raccomandata cosiddetta informativa”, dato che essa non tiene luogo del provvedimento da notificare ma contiene la sola notizia del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, occorre rispettare solamente quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria.

Sul tema la Corte di Cassazione con ordinanza n. 6254/19, depositata il 4 marzo. Il caso. Il Tribunale di Grosseto accoglieva l’appello e dichiarava inammissibile l’opposizione proposta, confermando l’ordinanza ingiunzione che aveva ingiunto il pagamento di una somma di denaro per inosservanza del turno invernale di apertura degli esercizi commerciali, come da verbale della polizia municipale. Il negozio ricorrente propone ricorso per cassazione contro il Comune, denunciando in particolare vizi di motivazione in relazione alla dichiarata tardività dell’opposizione circa il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c Le formalità del procedimento notificatorio. La Suprema Corte ricorda che, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. per la raccomandata informativa”, dato che non tiene luogo del provvedimento da notificare ma contiene la sola notizia del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, occorre rispettare solamente quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. E nella fattispecie concreta, sono riportate nel motivo di ricorso tutte le rituali formalità compiute nel procedimento notificatorio in relazione alla notifica dell’ordinanza ingiunzione secondo le forme previste dagli artt. 140 e 145 c.p.c. effettuata presso la residenza anagrafica del socio amministratore nonché legale rappresentante dell’esercizio commerciale ricorrente e, accertata la temporanea assenza del destinatario, la comunicazione del deposito dell’atto veniva effettuata presso la casa comunale con relativa ricevuta postale del recapito. Pertanto, gli Ermellini rigettano il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 17 ottobre 2018 – 4 marzo 2019, n. 6254 Presidente D’Ascola - Relatore Correnti Fatto e diritto Capitan Beppino snc propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il Comune di Isola del Giglio, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto 18.5.2017, che ha accolto l’appello incidentale di controparte e dichiarato inammissibile l’opposizione proposta, confermando l’ordinanza ingiunzione che aveva ingiunto il pagamento di Euro 2005,60 per inosservanza del turno invernale di apertura degli esercizi commerciali, come da verbale della polizia municipale. Per quanto ancora interessa la sentenza ha statuito che la L. n. 689 del 1981, art. 22, stabilisce un termine perentorio per l’opposizione non osservato e richiamato la sentenza della Corte Cost. n. 3/2010 circa il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., con la conclusione che la raccomandata informativa risultava ricevuta il 26.3.2009, il termine per l’opposizione scadeva il 27.4.2009 mentre il ricorso risultava depositato il 29.4.2009. La ricorrente denunzia 1 vizi di motivazione in relazione alla dichiarata tardività dell’opposizione e violazione degli artt. 140 e 145 c.p.c., in ordine all’esistenza delle infruttuose ricerche perchè la parte aveva attivato il servizio seguimi e l’atto era stato ritirato il 14.4.2009. Con relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata proposta la manifesta inammissibilità del ricorso. Ciò premesso si osserva Preliminarmente va respinta l’eccezione del controricorrente di invalidità della procura che è in calce al ricorso, è datata 31 luglio 2017, precede la relata di notifica del 24 ottobre 2017 ed è riferita al presente giudizio , donde nessuna incertezza sulla specialità ed anteriorità della stessa. Il motivo come proposto sembra prospettare un errore revocatorio rispetto all’affermazione della sentenza che la raccomandata informativa risultava ricevuta il 26.3.2009, il termine per l’opposizione scadeva il 27.4.2009 mentre il ricorso risultava depositato il 29.4.2009 e non supera la corretta motivazione della sentenza sopra riportata, conforme alla giurisprudenza consolidata. Questa Corte Cass. 18.12.2014 n 26864 ha sancito che in tema di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. la raccomandata cosiddetta informativa, poichè non tiene luogo dell’atto da notificare ma contiene la semplice notizia del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, sicchè occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria nell’enunciare l’anzidetto principio la Suprema Corte ha escluso che la mancata specificazione, sull’avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione . Il controricorso alle pagine quindici e seguenti riporta le rituali formalità compiute nel procedimento notificatorio relativamente alla notifica dell’ordinanza ingiunzione nelle forme previste dagli artt. 145 e 140 c.p.c., a B.S. , all’epoca socio amministratore e legale rappresentante della Capitan Beppino di B.S. , La. , M. & amp c. snc presso la sua residenza anagrafica in OMISSIS nel Comune di Isola del Giglio, alla accertata temporanea assenza del destinatario, alla comunicazione di deposito dell’atto presso la casa comunale, con relativa ricevuta postale del recapito in data 26.3.2009. In particolare il controricorso riporta testualmente la relazione di notifica della ordinanza ingiunzione e l’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale e fa riferimento ai documenti 1-2-3-allegati alla comparsa di costituzione del Comune nel giudizio di appello mentre la memoria del ricorrente non controdeduce specificamente sul punto ma ribadisce il riferimento al servizio seguimi. La questione è relativa solo indirettamente alla tempestività in quanto la doglianza è riferita in ricorso alla circostanza che la notifica fosse stata fatta al vecchio indirizzo e non a quello comunicato alle Poste con il servizio seguimi Sul punto è sufficiente osservare che l’attivazione di tale servizio attiene ai rapporti tra la parte e Poste italiane. Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 1400 di cui 200 per esborsi, oltre accessori e 15% di spese forfettarie, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.