Spetta al giudice di cognizione la decisione sulle spese processuali della fase cautelare

L’ordinanza che rigetta il ricorso cautelare promosso in corso di causa, volto ad ottenere il sequestro giudiziario dei beni mobili ed immobili relitti, non è impugnabile in Cassazione.

Così l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6180/19, depositata il 1° marzo. La vicenda. La pronuncia origina dal ricorso cautelare promosso in corso di causa da parte attorea e volto ad ottenere il sequestro giudiziario dei beni mobili ed immobili relitti, come individuati nella sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Palermo. Il reclamo veniva rigettato, con condanna del reclamante al rimborso delle spese di lite. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il soccombente dolendosi per la condanna al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente invoca infatti l’art. 669- septies c.p.c. come modificato dalla l. n. 69/2009 che esclude la possibilità di opposizione avverso il capo del provvedimento cautelare afferente alle spese, restando ferma la possibilità di statuizione sul punto nel caso in cui sia stato rigettato un provvedimento cautelare ante causam , mentre nel caso di cautelare in corso di causa sarà il giudice della cognizione a provvedere anche sulle spese dell’incidente cautelare. Impugnabilità. Il ricorso risulta privo di fondamento. Il Collegio richiama infatti il costante orientamento giurisprudenziale in tema di procedimenti cautelari secondo il quale l’ordinanza con cui il tribunale, nel rigettare il reclamo, abbia condannato il reclamante alle spese di lite non è ricorribile per cassazione ai sensi dall’art. 111 Cost., dovendo il soccombente, che non intenda iniziare il giudizio di merito, opporsi al precetto intimato, o all’esecuzione iniziata, sulla base dell’ordinanza, fermo restando che nel conseguente giudizio di opposizione, che è giudizio a cognizione piena, la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l’ordinanza sul reclamo, che è provvedimento a cognizione sommaria, fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale cfr. Cass. Civ. n. 11370/11 . In altre parole, posto che l’ordinanza impugnata conserva i caratteri di provvisorietà e non decisorietà, è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato e non è pertanto ricorribile per cassazione, neppure con riferimento al profilo delle spese. Il giudice di merito conserva infatti la possibilità di rivalutare il punto all’esito del processo a cognizione piena, quale logica conseguenza del carattere strumentale della tutela cautelare rispetto alla cognizione piena. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 ottobre 2018 – 1 marzo 2019, n. 6180 Presidente D’Ascola – Relatore Criscuolo Motivi in fatto ed in diritto della decisione P.C.A. proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo in composizione monocratica con la quale era stato rigettato il ricorso cautelare in corso di causa volto ad ottenere il sequestro giudiziario dei beni mobili ed immobili relitti, così come individuati nella sentenza non definitiva emessa dallo stesso tribunale in data 6/3/2015 n. 1580. Il Tribunale in composizione collegiale, con ordinanza del 10 ottobre 2016 ha rigettato il reclamo, ritenendo che, quanto ai beni mobili, a seguito dell’apposizione dei sigilli era stata disposta la nomina di un custode, il che garantiva che i beni fossero preservati da eventuali atti di diposizione ovvero di dispersione, mentre quanto agli immobili, ancorché sussistesse il fumus non risultando ostativa a tale conclusione la circostanza che si trattava di beni oggetto di donazione, in quanto sempre suscettibili di collazione in natura , tuttavia risultava carente il requisito del periculum in mora, non avendo il reclamante dimostrato in che modo il permanere della detenzione in capo ai resistenti potesse pregiudicare la futura attuazione dell’eventuale pronuncia di accoglimento delle domande attoree. Per effetto del rigetto del reclamo, condannava altresì il reclamante al rimborso delle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso P.C.A. sulla base di un motivo. A.M. , A.G. , A.A. resistono con controricorso P.C.C. , F.A. , A.R. , S.A.M. , Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Intesa San Paolo S.p.A., Riscossione Sicilia S.p.A. non hanno svolto difese in questa fase. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile. Con il motivo di ricorso si lamenta la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 669 septies c.p.c., per avere il Collegio, unitamente al rigetto del reclamo cautelare, disposto altresì la condanna del reclamante al pagamento delle spese di lite. Si evidenzia che si trattava di reclamo avverso provvedimento cautelare richiesto in corso di causa, e che a seguito della modifica dell’art. 669 septies c.p.c., come disposta dalla L. n. 69 del 2009, che ha soppresso la possibilità di opposizione avverso il capo del provvedimento cautelare concernente le spese, la sola possibilità di adottare una statuizione sul punto è data nel caso in cui sia stato rigettato un provvedimento cautelare ante causam. Nel caso di cautelare in corso di causa è lo stesso giudice della cognizione a dover provvedere anche sulle spese dell’incidente cautelare, sicché, nel caso in cui sia erroneamente adottata una condanna alle spese, deve reputarsi ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi dell’unico rimedio a tutela del diritto, ingiustificatamente leso, del soggetto destinatario della relativa condanna. Il motivo è infondato. Ed, infatti, deve darsi continuità al costante orientamento di questa Corte che anche di recente ha ribadito che cfr. Cass. n. 11800/2012 in tema di procedimenti cautelari, l’ordinanza con la quale il Tribunale, rigettando il reclamo, condanni il reclamante alle spese, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., dovendo il soccombente, che non intenda iniziare il giudizio di merito, opporsi al precetto intimato, o all’esecuzione iniziata, sulla base dell’ordinanza, fermo restando che nel conseguente giudizio di opposizione, che è giudizio a cognizione piena, la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l’ordinanza sul reclamo, che è provvedimento a cognizione sommaria, fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale conf. Cass. n. 11370/2011 . È pur vero che il secondo precedente richiamato attiene ad un’ipotesi di reclamo avverso provvedimento in materia cautelare richiesto ante causam, ma non si ritiene che tale elemento possa avere efficacia discriminante ai fini dell’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., essendosi, infatti, ribadita l’inammissibilità del ricorso dinanzi a questa Corte dei provvedimenti sulle spese ove il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., sia stato proposto avverso il provvedimento reso all’esito della fase cautelare nel caso di procedimenti di nunciazione cfr. Cass. n. 16259/2017 Cass. n. 4904/2015 . In tal caso si è osservato che si tratta di procedimento che si articola in due fasi, la prima delle quali, di natura cautelare, si esaurisce con l’emissione di un’ordinanza che concede o nega la tutela interinale, e la seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull’effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria, situazione questa che richiama quella che sussiste nel caso in cui la richiesta di tutela cautelare sia avanzata in corso di causa. Ne deriva che anche nel caso qui in esame, poiché l’ordinanza de qua conserva i caratteri di provvisorietà e non decisorietà, è inidonea ad acquisire, dal punto di vista formale e sostanziale, efficacia di giudicato e non è, pertanto, ricorribile per cassazione, neppure limitatamente al profilo concernente le spese, la cui contestazione va effettuata in sede di opposizione al precetto intimato su tale titolo ovvero all’esecuzione, ove iniziata sulla base di esso. Va poi ritenuto che resti impregiudicata, la possibilità per il giudice di merito, all’esito del processo a cognizione piena, di rivalutare anche le eventuali statuizioni in punto di spese adottate in merito agli incidenti cautelari, trattandosi di logica conseguenza del carattere di strumentalità che ha la tutela cautelare rispetto alla cognizione piena, e che legittima quindi la rivalutazione del carico delle spese di lite, tenuto conto, anche in relazione agli eventuali incidenti cautelari, dell’esito del giudizio di merito, e ciò ancora più nel caso in cui, come nell’ipotesi di procedimento di sequestro giudiziario, che anche nel caso in cui venga richiesto ante causam, impone la successiva introduzione della causa di merito, il nesso di strumentalità sia stato conservato dal legislatore anche a seguito della riforma dell’art. 669 octies c.p.c., a seguito della novella di cui alla L. n. 80 del 2005. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Tuttavia attesa la peculiarità della vicenda, si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre con i controcorrenti le compensazione delle spese del grado. Nulla per le spese atteso che gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.