La parte costituitasi tardivamente nel giudizio di Cassazione può depositare le memorie ex art. 378 c.p.c. solo se...

E’ inammissibile il deposito di memorie ex art. 378 codice di rito, per la parte non costituitasi nel termine di cui all’art. 370, comma 1, c.p.c., se poi l’avvocato non partecipa alla discussione orale del procedimento.

Il giudizio di legittimità non deve essere confuso con un giudizio di merito di terzo grado ove sottoporre all’attenzione del Collegio elementi di fatto già considerati dai Giudice di merito al fine di pervenire a un diverso apprezzamenti dei medesimi. Il Giudice, nel liquidare gli onorari dell’avvocato, può discrezionalmente procedere alla determinazione del compenso nell’ambito dello scaglione correttamente individuato in ragione del valore della causa. La fattispecie. Nel caso in esame il Giudice di gravame, in accoglimento dell’appello proposto, aveva rideterminato in aumento la somma a favore dei danneggiati liquidata dal Tribunale a titolo di ristoro del nocumento patito condannando altresì alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. La costituzione tempestiva e il deposito delle memorie ex art. 378 c.p.c In via preliminare la Corte ha ribadito, ancora una volta, l’inammissibilità del deposito di memorie ex art. 379 codice di rito, prima dell’udienza di discussione, da parte del resistente che non si sia costituito nei termini di cui all’art. 370, comma 1, c.p.c. e non abbia concretamente partecipato alla discussione orale costituendo, detta, condizione indefettibile ai fini della sanatoria dell’attività processuale irritualmente compiuta nel lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine per la proposizione del controricorso e l’udienza predetta. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di giudizio. Il ricorrente si è lamentato del fatto che la Corte di merito non avrebbe preso in considerazione le conclusioni del C.T.U. nominato deducendo, in tal modo, un asserito vizio di motivazione. Orbene, al di là del motivo formale di impugnazione, la parte ha richiesto al Giudice di legittimità di rivalutare quanto asserito dall’ausiliare ma, come ribadito dalla Corte, tale attività è preclusa nel giudizio di legittimità. Difatti il procedimento avanti alla Corte di Cassazione non può essere equiparato a un terzo grado di giudizio di merito nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei Magistrati elementi di fatto già considerati dai Giudici di merito al fine di addivenire a un diverso apprezzamento dei medesimi. La liquidazione delle spese di lite. Infine la Corte ha osservato che per gli onorari dell’avvocato, articolati in una serie di scaglioni in rapporto al valore e alla natura della causa, il Giudice può procedere discrezionalmente alla determinazione del compenso nell’ambito della scaglione correttamente individuato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 4 aprile 2018 – 28 febbraio 2019, n. 5798 Presidente Olivieri – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 3/3/2015 la Corte d’Appello di Brescia, rigettati quelli in via incidentale proposti dalla società Centro Studi e Progetti s.p.a. e dal sig. Pi.En. nonché quello del pari incidentale separatamente proposto dalla società Ras Assicurazioni s.p.a. in accoglimento del gravame in via principale interposto dai sigg. P.E. , Ma. , M. e G. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Bergamo 27/2/2009, ha rideterminato in aumento la somma in favore di questi ultimi liquidata dal giudice di prime cure a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di lavori dalla Provincia di Bergamo appaltati alla società L. Geom. G. s.p.a. per la realizzazione della variante stradale agli abitati di omissis , che avevano compromesso la stabilità e l’abitabilità del loro immobile , posta a carico del’a società Centro Studi e Progetti s.p.a. nonché del Pi. , quali – rispettivamente - progettista e direttore dei lavori. Con condanna delle chiamate compagnie assicuratrici società Ras Assicurazioni s.p.a. e Assicurazioni Generali s p.a. a manlevare questi ultimi. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i P. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resiste con controricorso la società Generali Italia s.p.a. già Assicurazioni Generali s.p.a. , che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. La Provincia di Bergamo, pur non essendosi costituita con controricorso, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità della memoria ex art. 378 c.p.c., della Provincia di Bergamo. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel giudizio di cassazione è inammissibile il Cepcsito di memorie ex art. 378 c.p.c., prima dell’udienza di discussione, da pane dell’intimato che si sia costituito oltre il termine fissato nell’art. 370 c.p.c., comma 1, e non abbia concretamente partecipato alla discussione orafe, costituendo tale partecipazione condizione indefettibile ai fini della sanatoria dell’attività processuale irritualmente compiuta nel lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine per la proposizione del controricorso e l’udienza predetta v. Cass., 27/5/2009, n. 12381, e, conformemente, Cass., 30/9/2011, n. 20029 Cass., 31/10/2016, n. 22022. E già Cass., Sez. Un., 11/4/1981, n. 2114 . In altri termini, nel giudizio di cassazione è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell’udienza con la quale la parte che non ha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perché, in assenza di controricorso, la parte intimata non può presentare memorie v. Cass., 15/11/2017, n. 27140 . Principio che trova conferma anche nel procedimento camerale ex art. 380 bis 1 c.p.c. introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. f , conv., con modif., nella L. n. 197 del 2016 , sicché in mancanza come nella specie di controricorso notificato nei termini di legge l’intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative ex art. 378 c.p.c., ancorché munito di regolare procura speciale ad litem cfr., da ultimo, Cass., 5/10/2018, n. 24422 , atteso che in tal caso è suo onere dapprima notificare il controricorso, ancorché tardivamente, e poi interloquire con la memoria di cui al citato art. 380 bis 1 c.p.c. cfr. Cass., 20/10/2017, n. 24835 . Con il 1 motivo i ricorrenti in via principale denunziano omesso esame di fatto decisivo per la pronunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Con il 2 motivo denunziano nullità della sentenza per irriducibile contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione , in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si dolgono che sia stata erroneamente rigettata nei due gradi di merito la loro domanda di indennizzo per il mancato godimento degli immobili dal periodo successivo al 31.03.2002 fino all’emissione della pronuncia di primo grado e, successivamente, fino alla pronuncia della sentenza d’appello . Lamentano che sin dall’inizio dei lavori di costruzione della galleria XXXXXXXX sono subito sorte problematicità di stabilità del pendio, posto sopra l’imbocco della galleria e posizionato proprio al di sotto dell’immobile dei sigg.ri P. e, di conseguenza, relativamente all’abitabilità e alla agibilità dell’immobile stesso, tali da non consentire ai sigg.ri P. di continuare ad abitarvi . Si dolgono che la corte di merito abbia omesso l’esame circa gli accertamenti e le prescrizioni/conclusioni, contenute negli atti processuali, dei CTU sia in seno all’ATP ma anche e soprattutto in seno alla CTU - doc. n. 4 all. A e B che subordinano la stabilità e abitabilità/agibilità dell’immobile dei ricorrenti ad ulteriori circostanze, rispetto alla sola impropriamente considerata, dal giudice di prime cure e poi intermini analoghi dal giudice di secondo grado ossia il solo il posizionamento del bombolone di gas tali circostanze, se debitamente e correttamente esaminate, avrebbero comportato un esito diverso della controversa, riconoscendo il maggior indennizzo ai ricorrenti per il mancato godimento degli immobili . Il ricorso è inammissibile. I ricorrenti in realtà deducono doglianze d vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 , nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, nonché l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 . Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, va sottolineato come al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti prospettino una rivalutazione in particolare della C.T.U. e della A.P.T., le relative deduzioni risolvendosi invero nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi dalle loro aspettative v. Cass. 20/10/2005, n. 20322 , e nell’inammissibile pretesa di L na lettura dell’assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito cfr. Cass., 13/4/2006, n. 8932 , laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le - esultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Per altro verso, va posto n rilievo come per tale via i ricorrenti in realtà sollecitino, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi cfr, Cass., 14/3/2006, n. 5443 . Attese le ragioni della decisione va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti in via principale e la Provincia di Bergamo. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, hanno avendo i medesimi svolto attività difensiva. Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si duole che la corte di merito abbia liquidato le spese di lite sulla base di erroneo scaglione di valore. Il motivo è fondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, diversamente che per le spese e le spettanze procuratorie le quali sono stabilite dalla tariffa in misura fissa per ciascuna voce sicché la relativa liquidazione non può avvenire che con riferimento alla parcella, all’esito del riscontro della ricorrenza effettiva delle prestazioni e della rispondenza di queste agli importi tariffari così da non lasciare margine di discrezionalità per gli onorari, essendo la tariffa articolata in una serie di scaglioni in rapporto alla natura e al valore della causa con alcuni correttivi , entro tali limiti il giudice può procedere discrezionalmente alla determinazione del compenso v. Cass., 28/11/1978, n. 5610 , nell’ambito dello scaglione correttamente individuato in ragione del valore della causa. Orbene, come lamentato dalla ricorrente in via incidentale emerge dall’impugnata sentenza che ne la specie, dopo avere correttamente assunto ai fini della liquidazione delle spese di lite come valore della causa non già quello della domanda giudiziale originaria disputatum bensì la somma in concreto attribuita con la sentenza cfr. Cass., 23/8/2018, n. 21030 Cass. 29/2/2016, n. 3903 , a tal fine la corte di merito ha individuato nello scaglione da Euro 26.000,00 sino ad Euro 52.000,00 quello idoneo alla liquidazione delle spese di lite, per poi in effetti liquidare importi corrispondenti ai valori medi della fascia 5.200 - 26.000,00 . Dell’impugnata sentenza, assorbito ogni altro e diverso profilo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, che in diversa composizione procederà a relativo nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà, limitatamente al ricorso accolto, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso incidentale della società Generali Italia s.p.a. già Assicurazioni Generali s.p.a. dichiara inammissibili il ricorso principale e gli atti della Provincia di Bergamo, compensando tra tali parti le spese del giudizio di cassazione. Cassa in relazione al ricorso incidentale accolto l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese dei giudizi di appello e di cassazione, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione.