Ingiustificabile l’eccesso di velocità per raggiungere la figlia malata

Legittimo il verbale per eccesso di velocità. I Giudici ribattono che sarebbe stato logico chiedere l’intervento del 118, invece di utilizzare la propria vettura ignorando i limiti presenti sulla strada. Irrilevante poi anche la difformità tra l’originale del verbale e la copia consegnata alla donna.

Voler raggiungere presto la propria bimba malata non può costituire una giustificazione per l’eccesso di velocità rilevato dall’autovelox. Legittimo, quindi, sanciscono i Giudici, il verbale comminato dalla Polizia locale a una donna in provincia di Rovigo Cassazione, ordinanza numero 5650/19, sez. VI Civile - 2, depositata oggi . Eccesso. Ricostruito facilmente l’episodio, che ha visto una automobilista sanzionata per «eccesso di velocità», rilevato dall’autovelox lungo una strada in provincia di Rovigo. Inutili, prima secondo il Giudice di pace e poi secondo i Giudici del Tribunale, le contestazioni della donna al «verbale», che è ritenuto non contestabile. Ultima tappa della battaglia è la Cassazione, dove l’avvocato della donna spiega che «il superamento dei limiti di velocità» attribuito dalla sua cliente «era avvenuto mentre ella si stava recando dalla sua bambina malata». Poi il legale aggiunge un ulteriore dettaglio, spiegando che sarebbe stato poco logico ricorrere a un’ambulanza che «avrebbe dovuto percorrere quasi quaranta chilometri per arrivare alla casa» – situata in «una zona non facile da raggiungere» – dove si trovava la bambina. Questa visione viene però respinta dai Giudici del Palazzaccio, i quali mostrano di condividere l’osservazione fatta in Tribunale, laddove si è osservato in modo chiaro che «in caso di effettivo pericolo per la figlia, la donna avrebbe potuto richiedere l’intervento dei soccorsi gestiti dalla rete del ‘118’», invece di prendere la propria auto e ignorare i limiti di velocità per arrivare il più presto possibile a casa. Verbale. Per spazzare via ogni contestazione al verbale, infine, i Giudici della Cassazione si soffermano anche sulla presunta «difformità», evidenziata dalla donna, tra «l’originale» e «la copia a lei consegnata». In quest’ultimo documento mancano, in sostanza, «qualunque indicazione sullo strumento utilizzato per il rilevamento della velocità l’indicazione dell’intervenuto ritiro della patente e il mancato rilascio del permesso provvisorio di guida la mancata dimostrazione della corretta funzionalità dell’autovelox». Le osservazioni proposte dalla donna non sono però sufficienti a mettere in discussione il «verbale» comminatole dalla Polizia locale. Decisiva, osservano i Giudici, una semplice considerazione, già compiuta in Tribunale «la discrepanza fra la copia e l’originale del verbale non pregiudica la validità dell’accertamento dell’infrazione, risultando comunque indicata l’applicazione delle sanzioni accessorie e non contestata la trasgressione rilevata dagli agenti».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 27 settembre 2018 – 26 febbraio 2019, numero 5650 Presidente D’Ascola - Relatore Cosentino Ragioni in fatto ed in diritto della decisione La sig.ra Si. Pr. ha impugnato per cassazione la sentenza del tribunale di Rovigo che, confermando la pronuncia di primo grado dal giudice di pace di Adria, ha rigettato la sua domanda di annullamento del verbale di contestazione numero 3/30 del 23.02.2009, emesso nei suoi confronti dalla polizia locale di Porto Tolle per eccesso di velocità, in violazione dell'articolo 142 c.d.s. Il Comune di Porto Tolle ha depositato controricorso. La causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 27 settembre 2018, per la quale non sono state depositate memorie. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'articolo 45, comma 6, c.d.s. così come risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale numero 13/2015, nella parte relativa alla necessità che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Secondo la ricorrente, il tribunale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la questione della mancata taratura dello strumento di rilevamento sull'assunto che la stessa sarebbe stata proposta, solo tardivamente, in sede di comparsa conclusionale in appello. Al riguardo, nel mezzo di ricorso si sostiene che detta questione sarebbe stata correttamente introdotta nel punto in cui l'appellante ha lamentato mancata individuazione dello strumento di rilevamento pagina 6 del ricorso per cassazione . Il motivo in esame attinge la ratio decidendi che le doglianze relative alla taratura sono state tardivamente introdotte dall'appellante solo in sede di comparsa conclusionale e dunque risultano inammissibili tale ratio, va sottolineato, si risolve in una pronuncia de jure procedendi che prescinde dall'accertamento sulla fondatezza della doglianza relativa alla taratura dei mezzi utilizzati per la rilevazione della velocità del veicolo condotto dalla sig.ra Pr. e che risulta autonomamente idonea a sorreggere la decisione di rigetto dell'opposizione al verbale, alla luce del principio della tassatività dei motivi di opposizione sul quale, vedi Cass. 232/16 In tema di opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi dell'articolo 204 bis dello stesso codice e degli articolo 22 e 23 della L. numero 689 del 1981, l'oggetto del giudizio è delimitato dai motivi dedotti dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi . In particolare, nel motivo di ricorso si sostiene che la doglianza relativa alla mancata taratura del mezzo elettronico di rilevamento della velocità sarebbe stata introdotta dalla sig.ra Pr. con il motivo di opposizione con cui ella aveva lamentato la mancata individuazione di tale mezzo. Al riguardo la ricorrente argomenta che, in mancanza di individuazione del mezzo, qualunque considerazione in ordine alla taratura del medesimo sarebbe stata impossibile pag. 6, secondo capoverso, del ricorso per cassazione . La doglianza della ricorrente si risolve quindi, in definitiva, in una censura dell'interpretazione operata dal tribunale sulla portata dei motivi di opposizione proposti degli atti difensivi di merito atto di opposizione al verbale e atto di appello avverso la sentenza di primo grado e, sostanzialmente, lamenta che il tribunale medesimo avrebbe omesso di rilevare che il motivo di opposizione concernente la mancata taratura, lungi dall'essere stato proposto per la prima volta nella comparsa conclusionale in appello, era già implicitamente contenuto nella doglianza relativa alla mancata individuazione del mezzo di rilevazione della velocità, contenuta negli atti introduttivi dei giudizi di primo e di secondo grado. Tanto premesso, il Collegio osserva che il motivo risulta inammissibile, perché in definitiva - in contrasto con il principio che l'interpretazione degli atti difensivi costituisce accertamento di fatto che compete al giudice di merito salvo che non venga dedotto un error in procedendo, cfr. Cass. 25259/17 - chiede a questa Corte di sostituirsi al giudice territoriale nell'interpretazione degli atti difensivi del giudizio di merito senza nemmeno, va aggiunto, specificare esattamente quali passi degli atti difensivi di merito avrebbero formato oggetto di erronea interpretazione da parte del tribunale . Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'articolo 385 del reg. att. del c.d.s., in relazione alla difformità fra l'originale del verbale di irrogazione della sanzione e la copia di tale verbale a lei consegnata mancando, nella copia, qualunque indicazione sullo strumento utilizzato per il rilevamento della velocità nel motivo di impugnazione si lamenta altresì la mancata indicazione, nel verbale, dell'intervenuto ritiro della patente, il mancato rilascio del permesso provvisorio di guida e la mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico. Il motivo è inammissibile, perché esso non contiene specifiche critiche avverso le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, risolvendosi nella reiterazione delle doglianze già proposte in sede di merito in ordine alla difformità fra l'originale del verbale di irrogazione della sanzione e la copia di tale verbale consegnata alla ricorrente. Il mezzo di ricorso, in particolare, non si misura con l'argomentazione di cui al punto 1 di pagina 3 della sentenza gravata, alla cui stregua la discrepanza fra la copia e l'originale del verbale non pregiudicherebbe la validità dell'accertamento dell'infrazione, risultando comunque indicata l'applicazione delle sanzioni accessorie e non contestata la trasgressione rilevata dagli agenti. Con il terzo motivo di ricorso la sig.ra Pr. lamenta l'omesso esame dei fatti decisivi che, in primo luogo, il superamento dei limiti di velocità era avvenuto mentre ella si stava recando dalla sua bambina malata e che, in secondo luogo, un'ambulanza, per arrivare alla sua casa, avrebbe dovuto percorrere quasi 40 km, in una zona non facile da raggiungere pag. 11, ultimo capoverso, del ricorso . Il motivo è da disattendere perché il primo fatto è stato esaminato avendo il primo giudice rilevato, con apprezzamento di fatto condiviso dal giudice di appello e non censurabile in sede di legittimità, che in caso di effettivo pericolo per la bambina la ricorrente avrebbe potuto richiedere l'intervento dei soccorsi gestiti dalla rete del 118 e il secondo fatto difetta palesemente del requisito della decisività. Il ricorso va pertanto rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola. Le spese seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deaeri corrente, del raddoppio del contributo unificato ex articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500, oltre Euro 100 per esborsi ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'articolo I-bis dello stesso articolo 13.