Individuazione del giudice competente per l’opposizione ad esecuzione forzata

Il giudice competente per valore per il giudizio di merito deve essere individuato, in applicazione dell’art. 17 c.p.c., sulla base del credito per cui si procede , corrispondente a quello che risulta dal titolo esecutivo e per il quale è stato intimato precetto di pagamento.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4530/19, depositata il 15 febbraio. La vicenda. La presunta creditrice di una compagnia assicurativa procedeva esecutivamente con atto di pignoramento presso terzi. La creditrice proponeva opposizione eccependo l’adempimento dell’obbligazione in data anteriore al pignoramento. Il giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura, ma la decisione veniva revocata in sede di reclamo. Il giudice di pace dinanzi al quale veniva riassunto il giudizio dichiarava la propria incompetenza per valore. Avverso la conferma di tale decisione in sede d’appello, la presunta creditrice ricorre in Cassazione. Giudice competente. Superato il vaglio di ammissibilità del ricorso, il Collegio ritiene fondate le censure con cui veniva dedotta la competenza del giudice di pace in virtù del fatto che l’atto di precetto si riferiva alla somma di circa 4700 euro, posto che il diverso e maggiore importo riportato nell’atto di pignoramento era frutto di un mero errore materiale. Richiamando l’art. 17, comma 1, c.p.c., la Corte afferma che, in materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l’esecuzione sia già iniziata, l’individuazione del giudice competente per valore per il giudizio di merito deve essere effettuata, in applicazione dell’art. 17 cit., sulla base del credito per cui si procede , corrispondente a quello che risulta dal titolo esecutivo e per il quale è stato intimato precetto di pagamento. Laddove invece siano medio tempore intervenuti pagamenti parziali di cui il creditore abbia spontaneamente dato atto, il credito per cui si procede corrisponde al minore importo del credito indicato nell’atto di pignoramento. Il ricorso trova dunque accoglimento la S.C. dichiara la competenza per valore del giudice di pace di Roma e rinvia la decisione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 5 luglio 2018 – 15 febbraio 2019, n. 4530 Presidente Armano – Relatore D’Arrigo Ritenuto in fatto C.L. , assumendo di essere creditrice della HDI Assicurazioni s.p.a. per la somma di Euro 6.230,96, procedeva esecutivamente nei confronti della stessa con atto di pignoramento presso terzi. La società esecutata proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., eccependo l’adempimento dell’obbligazione precettata in data anteriore al pignoramento. Si costituiva la creditrice, insistendo per il rigetto dell’opposizione. Il giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura esecutiva, ma la decisione veniva revocata in sede di reclamo. Nel termine fissato per l’introduzione del giudizio di merito, C.L. citava la HDI Assicurazioni s.p.a. dinnanzi al Giudice di pace di Roma la HDI Assicurazioni s.p.a. si costituiva regolarmente. Il giudice di pace dichiarava la propria incompetenza per valore. Tale decisione veniva confermata anche dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello. Quest’ultima sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte di C.L. , per due motivi. La HDI Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso. Il pubblico ministero non ha ritenuto di presentare le proprie conclusioni. Considerato in diritto 1. Su specifica eccezione della parte controricorrente occorre esaminare, anzitutto, la validità della procura rilasciata al difensore della C. . L’eccezione è infondata. Nella procura allegata in calce al ricorso vi è uno specifico riferimento, nell’intestazione, al procedimento di cassazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione . Si tratta, quindi, di una procura speciale contenente un mandato alle liti validamente conferito. Le doglianze di genericità sollevate dalla compagnia assicurativa, dunque, sono infondate. 2. Sempre in via preliminare, va verificata la rispondenza del ricorso ai requisiti di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, posto che lo stesso contiene la mera riproduzione meccanica di numerosi atti processuali. Questa Corte, tuttavia, ha già chiarito che al ricorrente per cassazione non è preclusa la possibilità di documentare la fondatezza delle proprie doglianze, non solo tramite l’utilizzo di espressioni verbali, ma anche avvalendosi di altre modalità di rappresentazione dei fatti, ivi incluso l’inserimento, nel corpo dell’atto di immagini e riproduzioni fotostatiche, a condizione, tuttavia, che in tal modo non sia eluso il divieto di produzioni documentali in sede di legittimità ex art. 372 c.p.c., e sempreché l’inserimento delle immagini o delle riproduzioni sia rispettoso del requisito di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, Sez. 2, Ordinanza n. 12415 del 17/05/2017 . Nel caso in esame, l’inserimento nel ricorso della riproduzione fotostatica di una parte dell’atto introduttivo del giudizio nel merito, dell’atto di precetto e dell’incipit dell’atto di pignoramento, nonché di una parte dell’atto di appello e delle motivazioni della sentenza impugnata sono funzionali a documentare la fondatezza delle censure separatamente esposte. Non si tratta di documenti nuovi, che altrimenti sarebbero inammissibili, e le ragioni dell’impugnazione e dei singoli motivi di ricorso è comunque intellegibile, pur eliminando gli atti interpolati. L’inserimento degli atti processuali, quindi, è sorretto dall’unico intento di dimostrare la fondatezza delle censure e non è sostitutivo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, né contravviene al requisito di specificità imposto dal n. 6 del medesimo articolo. 3. Poiché il giudice d’appello ha pronunciato solamente sull’eccezione di incompetenza, la relativa decisione andava impugnata con regolamento di competenza, nel più breve termine previsto dall’art. 47 c.p.c., comma 2. Tale termine risulta osservato. Infatti, il ricorso è stato notificato in data 3 marzo 2017, quindi entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata 2 febbraio 2017 . Il presente ricorso, pertanto, al di là dell’intestazione, deve essere inteso come volto ad instaurare un regolamento di competenza. 4. Superato il vaglio preliminare di ammissibilità, il ricorso è fondato. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la competenza a conoscere della causa di opposizione nel merito spettava al giudice di pace, essendo pacifico e documentato che l’atto di precetto intimava il pagamento dell’importo di Euro 4.736,79 e che il diverso importo indicato nell’atto di pignoramento costituiva un mero errore materiale, essendo indubbio e, anche in tal caso, documentato il collegamento fra l’atto esecutivo è il precetto di cui si è detto. 5. In senso contrario all’accoglimento del ricorso sembrerebbe deporre il seguente principio di diritto in materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l’esecuzione sia già iniziata, l’individuazione del giudice competente deve essere effettuata, in applicazione dell’art. 17 c.p.c., sulla base del credito per cui si procede e, quindi, dell’importo del credito di cui al pignoramento e non dell’importo del credito di cui al precetto Sez. 3, Sentenza n. 19488 del 23/08/2013, Rv. 627580 - 01 . Sennonché, il caso concreto al quale si riferisce la decisione appena citata concerne la diversa ipotesi in cui era stato intimato precetto di pagamento per il considerevole importo di Euro 89.579,36 e, successivamente, con l’atto di pignoramento la parte creditrice aveva ridotto le proprie pretese a soli Euro 2.408,73, per effetto di un pagamento effettuato medio tempore. Si tratta, dunque, di un’ipotesi in cui l’importo indicato nell’atto di pignoramento corrispondeva effettivamente saldo residuo dovuto, diverso da quello precettato per effetto di pagamenti intervenuti nel frattempo. 6. La vicenda in esame è del tutto diversa, poiché non risulta intervenuto alcun fatto modificativo o parzialmente estintivo del debito risultante dall’atto di precetto. Al contrario, è ben evidente che il pignoramento si riferiva all’atto di precetto intimato per l’importo di 4.736,79, inequivocabilmente identificato in base alla data di notificazione e alla descrizione del titolo esecutivo posto alla base. Pertanto, al netto dell’errore materiale contenuto nel pignoramento, è questo il credito per cui si procede di cui all’art. 17 c.p.c., comma 1. 7. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto In materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l’esecuzione sia già iniziata, l’individuazione del giudice competente per valore per il giudizio di merito deve essere effettuata, in applicazione dell’art. 17 c.p.c., sulla base del credito per cui si procede, che corrisponde a quello che risulta dal titolo esecutivo e per il quale è stato intimato precetto di pagamento solo qualora medio tempore siano stati effettuati pagamenti parziali di cui il creditore ha dato spontaneamente atto e che, dunque, non sono contestati e la cui esistenza non costituisce essa stessa la ragione dell’opposizione il credito per cui si procede corrisponde al minore importo del credito indicato nell’atto di pignoramento . 8. In applicazione di tale principio, il primo motivo va accolto con assorbimento del secondo volto a sostenere che, comunque, il tribunale avrebbe dovuto decidere l’opposizione nel merito, non potendosi limitare a rigettare l’appello sulla declaratoria di incompetenza del giudice di pace . Va quindi dichiarata la competenza per valore del Giudice di pace di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente regolamento. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma. Spese rimesse al merito.