Nullo il verbale per eccesso di velocità se il sistema tutor non era adeguatamente segnalato

In tema di sanzioni amministrative per eccesso di velocità ed ai fini della validità del verbale, è necessaria la presenza della segnaletica di preventiva informazione agli automobilisti in transito circa il posizionamento del sistema di rilevamento.

Il Giudice di Pace di Frosinone, con la sentenza n. 1213/18 depositata il 19 novembre, ha accolto l’opposizione ad un verbale elevato dalla Polizia Stradale per superamento dei limiti di velocità in violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s Segnaletica. Il GdP, dopo aver escluso la fondatezza della censura relativa alla mancata contestazione immediata sul rilievo per cui le caratteristiche tecniche del sistema tutor che rileva la velocità solo successivamente al passaggio del veicolo non lo permettono, analizza il motivo di ricorso attinente alla segnalazione della presenza del sistema medesimo. In materia di sanzioni amministrative per eccesso di velocità ed ai fini della validità del verbale, è necessaria la presenza della segnaletica di preventiva informazione agli automobilisti in transito del posizionamento del sistema di rilevamento. Tale circostanza non è però contenuto necessario del verbale. Si tratta di un’affermazione coerente con la finalità, evidenziata sia dal legislatore che dalla giurisprudenza, di dare informativa agli utenti della strada dell’esistenza dei limiti di velocità e dell’utilizzo di sistemi elettronici di rilevamento, informativa che deve necessariamente avere carattere preventivo e rispondere ai requisiti di congruità, idoneità e correttezza. L’art. 142, comma 6- bis c.d.s. prevede infatti che Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno . Nel caso di specie, non risulta depositata agli atti alcuna documentazione circa il rispetto di tali principi non essendo stata dimostrata la presenza della segnaletica stradale rispetto al punto di rilevamento. Tali motivi portano dunque all’annullamento del provvedimento impugnato.

Giudice di Pace di Frosinone, sentenza 14 – 19 novembre 2018, n. 1213 Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 19.09.2018, la Sig.ra omissis , proponeva opposizione innanzi il Giudice Onorario di Pace di Frosinone, avverso Il verbale n. omissis , elevato dalla Polizia Stradale di Frosinone in data 5.07.2018, per violazione dell'art. 142 comma 8 CdS, in AA1 autostrada Milano-Roma-Napoli Km omissis , nel Comune di Frosinone. Con ordinanza del 26.09.2018, depositata in pari data, il Giudice non sospendeva l'esecutività del provvedimento impugnato e fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 14.11.2018 ordinando all'autorità che aveva emesso il provvedimento di depositare in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notifica della violazione. All'udienza del 14.11.2018, parte opponente si riportava agli atti depositati e ne chiedeva l'integrale accoglimento, mentre parte opposta non compariva sebbene costituita il Giudice tratteneva la causa in decisione, con contestuale lettura del dispositivo. Motivo della decisione L'opposizione così come formulata merita accoglimento. Parte opponente tra tutti i motivi di ricorso eccepiva la mancata contestazione immediata, omessa taratura ed omologazione ed inidoneità della segnaletica. Si costituiva parte opposta, la quale depositava copia della relazione di corretto montaggio e verifica apparecchio unitamente ai controlli tecnici e certificato di taratura omissis . Veniamo ai motivi di ricorso. L'eccezione sulla mancata contestazione immediata, non può essere accolta in quanto proprio per le caratteristiche del Sistema è impossibile la contestazione immediata in quanto permette la rilevazione della velocità solo successivamente al passaggio del veicolo, nel tratto interessato. Risulta altresì priva di fondamento la circostanza secondo cui le suddette rilevazioni sono poco attendibili, in quanto non è data prova della revisione degli stessi apparecchi è vero sì che la suddetta prova incombe su parte opposta, ma parte opponente deve dimostrare che gli stessi non funzionano o comunque non erano stati sottoposti a revisione. Tale prova non è stata fornita ne all'atto introduttivo ne in corso di causa di contro, parte opposta depositava relazione di concreto montaggio e verifica apparecchio unitamente ai controlli tecnici e certificato di taratura omissis . Considerazioni diverse sulla mancata segnalazione. Orbene risulta dagli atti che la velocità istantanea è stata rilevata nel tratto autostradale interessato dal rilevamento della velocità media Tutor nel caso di specie parte opposta non forniva la prova dell'idonea segnalazione. Ciò posto occorre rilevare che in materia di sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, ai fini della validità del verbale di contestazione è necessaria la presenza di segnaletica di preventiva informazione, agli automobilisti in transito, del posizionamento dell'apparecchio autovelox tuttavia, non è richiesto che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullità, indicato nel relativo processo verbale Cassazione civile, se. VI, ordinanza 13.01.2011 n. 680 E' opportuno ricordare che il legislatore prima e la prevalente Giurisprudenza di legittimità e di merito poi hanno più volte posto l'evidenza sulla necessità di dar informativa agli utenti della strada circa l'esistenza dei limiti di velocità e l'utilizzo di mezzi di rilevamento elettronico, informativa di carattere preventivo che consista in una divulgazione con i requisiti della congruità, dell'idoneità e della correttezza. Tale principio è stato di recente ribadito con la legge n. 160 del 03.10.2007, di conversione del D.L. n. 177 del 03.08.2007, che ha introdotto nell'art. 142 C.d.S. il comma 6-bis Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazioni luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. La modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno. L'insistenza su tale punto non può essere trascurata ed evidenzia che la segnaletica deve essere idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento e che la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l'illegittimità dell'accertamento secondo prudente apprezzamento. Orbene agli atti, non risulta depositata alcuna documentazione, anche fotografica da far ritenere rispettato il principio poc'anzi riportato non vi è certezza dell'idoneità rispetto al punto di rilevamento, anche al fine di verificare la possibilità per l'utente di regolare per tempo la velocità di percorso. In considerazione del tenere nel giudizio, si ritiene di compensare le spese di lite, in quanto non si ravvisa un comportamento tale da giustificare una condanna alle spese. P.Q.M. Il Giudice Onorario di Pace di Frosinone, in persona della dott.ssa omissis , pronunciando sul ricorso in opposizione a verbale omissis , elevato dalla Polizia Stradale di Frosinone in data 5.07.2018 a carico omissis così decide 1 Accoglie il ricorso 2 Annulla il provvedimento impugnato 3 Compensa le spese di lite.