Lampeggiante e sirena accesi: lo scontro col veicolo militare è colpa dell’automobilista

Confermata in via definitiva la responsabilità del privato cittadino alla guida della propria vettura. Escluso ogni addebito al militare, che ha tenuto un comportamento prudente, segnalando adeguatamente la presenza del veicolo.

Brutto scontro tra un veicolo militare e l’automobile di un privato cittadino. Danni per entrambi i conducenti. Ma la responsabilità è tutta sulle spalle dell’uomo alla guida della propria vettura. Irrilevante il fatto che il militare sia stato rinviato a giudizio per il reato di lesioni personali colpose. Ciò che conta è la valutazione del comportamento da lui tenuto alla guida e, secondo i Giudici, sufficientemente prudente a questo proposito, vengono poste in evidenza l’accensione del lampeggiante e la funzionalità del dispositivo sonoro Cassazione, ordinanza n. 3535/19, sez. VI Civile - 3, depositata oggi . Condotta. Ad approdare in aula è l’imprevisto impatto tra un veicolo militare e una vettura, di proprietà di un privato cittadino, che si immetteva sulla strada, proveniente da un’area privata . Entrambi i conducenti riportano danni a causa del brutto incidente. Consequenziale è la battaglia tra i due soggetti per l’attribuzione della responsabilità del sinistro stradale. E su questo fronte i Giudici, prima in Tribunale e poi in Appello, ritengono colpevole, alla luce dei dettagli dell’episodio, l’uomo alla guida dell’automobile. Questa decisione è confermata ora dalla Cassazione, che, innanzitutto, ritiene inutile il richiamo proposto dal conducente della vettura al fatto che la persona alla guida del veicolo militare era stato rinviato a giudizio per il reato di lesioni personali colpose . A questo proposito viene sottolineato che non vi è alcun riferimento al fatto che al rinvio a giudizio abbia fatto seguito una condanna del militare . Significativa, invece, la condotta tenuta alla guida del veicolo che si è scontrato con l’automobile. Su questo fronte viene respinta l’ipotesi che il militare non abbia osservato le regole di prudenza e diligenza . E a sostegno di questa tesi vengono sottolineati alcuni dettagli primo, l’avvenuta accensione del lampeggiante secondo, l’essere in funzione il dispositivo sonoro terzo, la presenza di una lunga serie di veicoli da superare . Dall’altro lato, invece, è ritenuto evidente l’azzardo compiuto dall’uomo alla guida dell’automobile egli, provenendo da area privata laterale , aveva l’obbligo di dare la precedenza a tutti gli altri veicoli , mentre ha compiuto la sua immissione quando l’altro veicolo era già in fase di sorpasso .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 27 settembre 2018 – 6 febbraio 2019, numero 3535 Presidente Frasca – Relatore Rubino Rilevato che 1. Be. Gi. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi contro Ca. Se. e Milano Ass.ni s.p.a., avverso la sentenza numero 1231 del 2017, depositata dalla Corte d'Appello di Firenze il 31 maggio 2017. 2. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. nel testo modificato dal D.L. numero 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta sono stati comunicati agli avvocati delle parti costituite. 4. La parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. Il Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria, condivide le valutazioni della proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso. 2. La vicenda trae origine da una domanda di risarcimento danni derivanti da uno scontro automobilistico tra il veicolo militare condotto dal Ca. e la vettura di proprietà e condotta dal proprietario Gi. Be., che si immetteva sull'Aurelia proveniente da un'area privata, con danni alla persona per entrambi. 3. La causa veniva introdotta dal Ca., e non risulta che il Be. in quella sede abbia svolto domanda riconvenzionale. Il Tribunale attribuiva al Be. la responsabilità esclusiva dell'incidente, e liquidava i danni. 4. La sentenza di appello, qui impugnata, confermava la decisione di primo grado. 5. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente Be. denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'avvenuto rinvio a giudizio del Ca. per il reato di cui all'art. 590 c.p. Il fatto di cui il ricorrente lamenta l'omessa considerazione non è in realtà decisivo, attesa l'autonomia dei giudizi civile e penale, ed atteso che neppure il ricorrente - che dapprima si era costituito parte civile nel procedimento penale per poi rimettere la querela - allega che al rinvio a giudizio abbia fatto seguito una condanna del Ca Quanto all'omessa considerazione in sede civile delle risultanze della perizia acquisita dalla Procura della Repubblica, si tratta di considerazioni estranee all'oggetto del motivo di ricorso. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 177 c.d.s. in quanto la corte d'appello non avrebbe adeguatamente considerato che anche i veicoli impegnati in servizi urgenti d'istituto, com'era il veicolo militare condotto dal Ca., devono comunque osservare le regole di prudenza e diligenza, sebbene siano esenti dallo stretto rispetto delle norme sulla circolazione stradale. La questione è stata oggetto di apprezzamento e valutazione da parte del giudice d'appello nelle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata la conclusione cui perviene il giudice di merito si fonda sul richiamo alla necessità di rispettare le regole di comune prudenza, tali regole, e sulla valutazione - derivante da un esame complessivo di tutte le circostanze di fatto, quali l'avvenuta accensione del lampeggiante e l'essere il dispositivo sonoro in funzione, la presenza di una lunga serie di veicoli da superare, e, soprattutto, la provenienza del Be. da area privata laterale con obbligo di dare la precedenza a tutti gli altri veicoli e la sua immissione quando già l'altro veicolo era in fase di sorpasso - che il comportamento tenuto dal conducente del veicolo militare non contravvenisse la regola minima di prudenza, e quindi esclude anche il concorso di colpa. Il motivo di ricorso si traduce indirettamente in una inammissibile richiesta di rinnovazione del giudizio in fatto eseguito in sede di merito. Il ricorso va quindi dichiarato complessivamente inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. numero 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.