Il giudice onorario può pronunciarsi sulla richiesta di protezione internazionale

Il procedimento nei confronti di un provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale può essere istruito da un giudice onorario.

Questo è il principio individuato dalla Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza n. 3356/19, depositata il 5 febbraio, che prende posizione circa le modalità e la composizione degli organi giudicanti nel caso di procedimenti avverso un provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale. La vicenda. La Commissione territoriale di Ancona, infatti aveva rigettato la richiesta di concessione della protezione internazionale, proposta da un cittadino nigeriano sulla base della considerazione che lo straniero, non era stato in grado di provare la rispondenza al vero delle sue affermazioni circa l'incombente pericolo per la sua persona nello Stato di provenienza, che ne avrebbe resa opportuna la permanenza in territorio italiano. Lo straniero ricorreva al tribunale territorialmente competente il quale rigettava il ricorso. Il procedimento proseguiva per Cassazione deducendosi in apposito motivo di ricorso la nullità della sentenza emessa dal Tribunale. Osservava lo straniero come tale decisione non rispondesse ai canoni procedurali previsti in casi come quello di specie. La normativa sarebbe stata violata nella parte in cui regolamenta la composizione dell'organo giudiziario, dato che nel corso di un udienza a ciò deputata si era proceduto alla sua audizione attraverso l'utilizzo di un giudice onorario, configurandosi pertanto un insanabile nullità dell'intero procedimento. Giudice onorario. Ben diversa è la posizione della Corte Suprema di Cassazione, più volte infatti era stata rappresentata agli ermellini la questione della validità del provvedimento emesso da un giudice onorario nei casi in cui essi riguardino una materia sottrattagli, in base alla composizione tabellare, la quale espressamente la riserva ai soli giudici ordinari. In tali casi il provvedimento del giudice onorario,era sempre stato ritenuto valido sulla base della semplice considerazione che le Circolari del Csm le quali provvedono alla suddivisione delle competenze non possano in alcun modo configurare nuove ipotesi di nullità processuali,essendo le stesse riservate alla sola legge ordinaria. La motivazione dell'ordinanza prosegue nell'esame del caso di specie, svolgendo alcune considerazioni complessive sulla figura del giudice onorario, tali organo infatti,osservano gli ermellini viene previsto ed è oggetto di una regolamentazione specifica da parte dell'ordinamento giudiziario oggi vigente, i l quale gli assegna una specifica funzione. Circa i giudici onorari l'organo di autogoverno della magistratura disegna un modello per il quale ad esso competa una funzione di affiancamento di quello ordinario,il quale resta comunque la figura cardine del procedimento. In particolare in una delibera dello scorso anno, la configurazione di tale modello era stata espressamente indicata per le controversie riguardanti le richieste di Protezione internazionale. Tale rapporto era stato perfettamente rispettato nel caso di specie dato che il GOT si era semplicemente limitato al compimento di alcuni atti istruttori quali l'audizione dello straniero,ma la decisione era sta presa nel merito da parte di un organo costituito da soli giudici ordinari.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 gennaio – 5 febbraio 2019, n. 3356 Presidente Genovese – Relatore Iofrida Fatti di causa Il Tribunale di Ancona, con decreto n. 8632/2018, ha respinto la richiesta di protezione internazionale avanzata da M.J. , di nazionalità nigeriana, a seguito del provvedimento di diniego della protezione internazionale della competente Commissione Territoriale, rilevando che la vicenda personale narrata dal richiedente, anche ove ritenuta credibile, non integrava i presupposti per il riconoscimento sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria ed umanitaria. Avverso il suddetto decreto, M.J. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti del Ministero dell’interno che resiste con controricorso . A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, conv. in L. n. 46 del 2017, nonché dell’art. 276 c.p.c., lamentando che era mutato l’organo giudicante, essendo stata trattata la discussione del procedimento, cui era presente il ricorrente personalmente, davanti ad un giudice, un GOT, non facente parte della Sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Ancona, mentre la decisione era stata assunta da un collegio, i cui componenti erano tutti diversi dal giudice che aveva assistito alla discussione della causa. 2. La censura è infondata. Il ricorrente pare dolersi anzitutto del fatto che vi sia stata un’udienza, nella quale egli è stato sentito personalmente, tenuta da un Giudice onorario del Tribunale, non facente parte delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini della UE, ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, conv. con L. n. 46 del 2017. Il legislatore, con l’inserimento dell’art. 3, comma 4 bis, operato in sede di conversione, ha attribuito infatti al Tribunale in composizione collegiale, per quanto qui interessa, la trattazione delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35. Ora, in generale, questa Corte ha già chiarito Cass. 19660/2016 che quando un giudice onorario, appartenente all’ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari ante causam , espressamente esclusi dal R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis , in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell’ufficio non incide sulla composizione dell’ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità . Inoltre, sempre questa Corte Cass. 466/2016 ha precisato che il vice pretore onorario è un giudice previsto e regolato dalle norme sull’ordinamento giudiziario che può legittimamente sostituire il magistrato ordinario in tutte le sue funzioni, e dunque anche nell’espletamento dell’attività propria del giudice istruttore, senza che da ciò discenda la nullità degli atti dallo stesso compiuti, tenuto conto che il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio, non investita della funzione esercitata, e che le circolari con le quali il C.S.M. disciplina gli incarichi affidabili ai giudici onorari, quali fonti normative di secondo grado, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge . Invero, le circolari con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura disciplina gli incarichi che possono essere affidati ai giudici onorari del Tribunale, in quanto fonti normative di secondo grado, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge. Pertanto, in materia di immigrazione, era stato affermato da questa Corte, che il decreto del G.O.T. che dispone la proroga per un mese del trattenimento di uno straniero presso il locale centro di identificazione ed espulsione non violando il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 43-bis, introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 10 , che disciplina le attività delegabili ai giudici onorari, non è affetto da nullità Cass. 727/2013 . Peraltro, nella specie, non risultano neppure essere state violate le Circolari del CSM, in quanto il G.O.T. non ha deciso la controversia, emergendo dal ricorso e dagli atti, a seguito di verifica di questa Corte, soltanto che, davanti a lui, si sia svolta un’udienza di trattazione e, dell’audizione personale del richiedente, il decreto impugnato nulla dice , evidentemente in quanto delegato al compimento di specifiche attività, secondo il modello del c.d. affiancamento del magistrato onorario al magistrato professionale secondo tale modello organizzativo, al giudice onorario vengono indicati i compiti e le attività, anche di natura istruttoria, che gli sono delegati sulla base di una indicazione centralizzata valida per tutta la sezione ed il magistrato professionale vigila sul loro espletamento, mantenendo la responsabilità del procedimento. La scelta a favore del modello di affiancamento per l’organizzazione della sezione che si occupa dei procedimenti relativi alla protezione internazionale è stata peraltro indicata anche dalla Delib. 15 giugno 2017, è già era stata prevista nella Delib. 15 marzo 2017 , del Consiglio Superiore della Magistratura, sul tema Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione europea a seguito del D.L. 17 febbraio 2017 , nella quale si legge successivamente all’operatività delle sezioni specializzate, a far data dal 17 agosto, tenuto conto di quanto previsto dalla L. delega 28 aprile 2016, n. 57, art. 2, comma 5, lett. b , per quanto attiene ai procedimenti trattati collegialmente, i magistrati onorari possono essere inseriti nell’ambito di una struttura di supporto funzionale ad una pronta decisione dei procedimenti è possibile prevedere che, nell’ambito della struttura dell’ufficio del processo, il giudice onorario possa coadiuvare il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata. In particolare, sotto la direzione e coordinamento del giudice professionale egli può compiere tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale, provvedendo tra l’altro allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti al fine di assicurare la ragionevole durata del processo, il giudice professionale può, poi, delegare al giudice onorario inserito in tale struttura compiti e attività, anche a carattere istruttorio, ritenuta dal medesimo magistrato togato utile alla decisione dei procedimenti . Il ricorrente si duole, in ogni caso, anche in memoria, della violazione del disposto dell’art. 276 c.p.c., sull’immutabilità del giudice. Anche tale profilo della censura è infondato. Invero, per orientamento consolidato di questa Corte Cass. 4925/2015 , l’art. 276 c.p.c., va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni o si è tenuta l’udienza di discussione. Cosicché si è ritenuto, ad es., che, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni , conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo. Cass. 18268 del 2009 , mentre si è chiarito Cass. 21667/2013 che non sussiste, nel rito ordinario del giudizio di appello, un principio di immutabilità del collegio prima che abbia inizio la fase della discussione, anche nel caso in cui la trattazione della causa si svolga in diverse udienze, atteso che mutamenti nella composizione del collegio sono consentiti fino all’udienza di discussione, in quanto solo da questo momento opera il principio che vieta la deliberazione della sentenza da parte di un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha assistito alla discussione ex multis Cass. n. 26820 del 20/12/2007 n. 11295 del 15/05/2009 . Nella sentenza n. 11581/2016, questa Corte ha ritenuto viziato, per violazione dell’art. 276 c.p.c., un procedimento, avente ad oggetto la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato, nel quale il giudice istruttore, all’udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c., si era riservato la decisione, e, a scioglimento della riserva, il Tribunale in composizione collegiale, aveva emesso l’ordinanza D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, ritenuta nulla perché emessa da Collegio che non aveva come tale partecipato all’udienza ex art. 281 sexies c.p.c Nella specie, invece, il Tribunale - in composizione collegiale - davanti al quale si è svolta l’adunanza camerale, ex artt. 737 c.p.c. e ss., e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, è il medesimo che ha deliberato. Il G.O.T. aveva soltanto espletato un incombente istruttorio, rimettendo poi gli atti all’organo giudicante competente, che, all’esito di adunanza camerale, ha deciso il ricorso. Non vi è stata dunque una udienza di discussione, svoltasi davanti ad un giudice, scissa dalla fase deliberativa, svoltasi davanti ad altro giudice. Peraltro, risulta, dal verbale dell’udienza tenutasi davanti al G.O.T., che il difensore si era soltanto riportato agli atti difensivi ed il ricorrente, in questa sede, non spiega neppure quale pregiudizio al diritto di difesa sia derivato dall’asserito vizio processuale. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.