Conferma del trattenimento presso il CIE e mancata notifica dell’avviso dell’udienza al difensore di fiducia

La mancata partecipazione del difensore di fiducia nel procedimento di convalida del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza, a causa dell’omessa notificazione dell’avviso della data fissata per l’udienza, non può essere sanata da alcun altro atto equivalente.

Così la Corte di legittimità con l’ordinanza n. 3345/19, depositata il 5 febbraio. La vicenda. Il Giudice di Pace di Milano convalidava il trattenimento di un cittadino albanese presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza di Milano in virtù del fatto che l’interessato aveva terminato un periodo di detenzione domiciliare e che, avendo una moglie regolarmente soggiornante in Italia ed un figlio di due anni, avrebbe avuto le condizioni per il permesso di soggiorno per ragioni familiari. Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’interessato deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 13, comma 5- bis e 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 e violazione del diritto di difesa per omessa notifica al difensore di fiducia, regolarmente nominato, dell’avviso di fissazione dell’udienza. Lesione del contraddittorio. Come afferma costantemente la giurisprudenza che, in tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 25/2008, trovano applicazione le garanzie del contraddittorio, nella forma della necessaria partecipazione del difensore e dell’audizione dell’interessato, senza che sia necessaria un’espressa richiesta in tal senso da parte dello straniero. Ne consegue che la mancata partecipazione del difensore di fiducia nel procedimento di convalida, a causa dell’omessa notificazione dell’avviso della data fissata per l’udienza, non può essere sanata da alcun altro atto equivalente e tanto più, dalla nomina di un difensore d’ufficio come accaduto nel caso di specie . All’udienza di convalida del trattenimento si applicano infatti le disposizioni di cui al sesto e settimo periodo del comma 8 dell’art. 13 che prevedono espressamente la nomina di un difensore d’ufficio solo nel caso in cui lo straniero sia privo di un difensore di fiducia. In conclusione, nonostante vi sia stata una comunicazione al difensore di fiducia ma lo stesso giorno dell’udienza e circa un’ora prima, è indubbia la sussistenza di una lesione del diritto di difesa. La Corte accoglie dunque il ricorso e cassa il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 16 gennaio – 5 febbraio 2019, n. 3345 Presidente Schirò – Relatore Iofrida Fatti di causa Il Giudice di Pace di Milano, con decreto del 15/12/2017, emesso all’esito di contestuale udienza, ha convalidato il trattenimento di B.E. , cittadino albanese, presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza di Milano, rilevando che l’interessato aveva terminato il 12/12/2017 un periodo di espiazione della pena detenzione domiciliare e che lo stesso, avendo moglie, regolarmente soggiornante nello Stato, ed un figlio di due anni, avrebbe avuto le condizioni per ottenere un permesso di soggiorno per ragioni famigliari. Avverso il suddetto decreto, B.E. propone ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC, affidato ad un motivo, nei confronti della Prefettura di Milano che non svolge attività difensiva . Il ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata. Ragioni della decisione 1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis e art. 14, comma 4, denunciando la violazione del diritto di difesa, per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida del decreto di espulsione al difensore di fiducia nominato dall’interessato, deducendo di avere provveduto, in data 14/12/2017, dinanzi alla Questura di Milano, allorché gli era stato notificato il decreto di espulsione, a nominare il proprio difensore di fiducia, Avv.to Francesca Marvilla del Foro di Bologna, ma che poi nessuna notifica era stata tempestivamente effettuata al difensore suddetto, relativamente all’udienza di convalida tenutasi il successivo 15/12/2017, essendo stata informata la stessa Avv.to Marvilla, dalla Cancelleria, solo telefonicamente, la mattina del giorno 15, intorno alle ore 10 non avendo necessariamente il difensore di fiducia potuto presenziare, trovandosi a Bologna, il giudizio si era tenuto con la nomina, per l’interessato, di un difensore d’ufficio. 2. Deve rilevarsi preliminarmente, che, nel ricorso si parla del decreto del Giudice di Pace di Milano in data 15/12/2017, nel proc. N.R.G. 76290/17, con cui veniva convalidato il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Milano in data 14/12/2017 , ma in realtà il provvedimento impugnato attiene ad una convalida di trattenimento in un centro di permanenza temporanea, verosimilmente ai fini dell’esecuzione di un decreto di espulsione. Il ricorso deve, tuttavia, essere ritenuto ammissibile, in quanto, pur facendosi riferimento ad un decreto di convalida dell’espulsione, il provvedimento impugnato è esattamente individuato nei suoi estremi e corrisponde al provvedimento di convalida del trattenimento in un C.P.T. sia pure, verosimilmente, in correlazione con una misura espulsiva, anche se, dal tenore del decreto impugnato, non si comprende ciò, non essendo barrata alcuna delle caselle inserite nel modulo prestampato, con riguardo alla ragione posta a base del provvedimento del Questore . 3. Tanto premesso, la censura è fondata. Come rilevato da questa Corte Cass. 16206/2004 , in passato, era solo in relazione al procedimento di convalida del trattenimento e non anche in riferimento al procedimento di espulsione che il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 384, art. 20 regolamento recante norme di attuazione del T.U.I., D.Lgs. n. 286 del 1998 , prescrive che, con la comunicazione del provvedimento di trattenimento adottato dal Questore, lo straniero è informato del diritto di essere assistito nel procedimento di convalida, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e che allo straniero è altresì dato avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato d’ufficio. Invero, la giurisprudenza questa Corte ha ripetutamente affermato in tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, trovano applicazione senza che sia necessaria la richiesta dell’interessato di essere sentito Cass. civ. sez. 6-1 n. 26803 del 13 novembre 2017 . Tale giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancata partecipazione del difensore di fiducia nel procedimento di convalida della misura di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea adottata dal Questore, a causa del mancato avviso al difensore nominato della data fissata per la relativa udienza, non può essere sanata da alcun altro atto equivalente, quale la presenza in udienza del difensore designato dal giudice di pace, atteso che, ai sensi del citato art. 14, comma 4, si applicano all’udienza di convalida del provvedimento di trattenimento le disposizioni di cui al sesto e settimo periodo del comma 8 del precedente art. 13, dove viene esplicitamente affermato che solo qualora lo straniero sia sprovvisto di un difensore sarà assistito da uno nominato d’ufficio Cass. civ. sez. 1 n. 16212 del 17 luglio 2006 . A tal fine, la richiesta di convalida e gli atti che la corredano devono pervenire all’ufficio del giudice di pace in tempo utile, perché, previa convocazione dell’interessato e del difensore, possa tenersi l’udienza camerale ed essere assunto il decreto motivato, entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, ai sensi del comma 4 dell’art. 14, cit., ma prima della scadenza del termine assegnato a suo tempo con la convalida Cass. civ. sez. 1, n. 13767 dell’8 giugno 2010, Cass. civ. sez. 6-1 n. 13117 del 15 giugno 2011, n. 15279 del 21 luglio 2015, n. 12709 del 20 giugno 2016 Cass. 16625/2016 e n. 2997 del 7 febbraio 2018 . È stato pertanto affermato il principio di diritto secondo cui la effettiva nomina di un difensore di fiducia prima dell’udienza di convalida del provvedimento di trattenimento rende necessaria la partecipazione del difensore che deve essere consentita mediante una puntuale specificazione e comunicazione del luogo e del tempo in cui si svolgerà l’udienza di convalida Cass.18769/2018 . Quanto invece alla convalida del decreto di espulsione, - che però non forma oggetto diretto del decreto qui impugnato – il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 10, nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 189 del 2002, che ha abrogato il relativo comma dell’art. 13, stabiliva che lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice . Ma successivamente, per effetto del D.L. n. 241 del 2004, conv. con modifiche in L. n. 271 del 2004, è stato inserito il comma 5 bis nell’art. 13 in esame, in base al quale l’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con a partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito e che lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale, anche eventualmente con il patrocinio gratuito a spese dello Stato solo ove lo straniero sia sprovvisto di un difensore, egli sarà assistito da un difensore d’ufficio. Ora, il motivo, sia pure erroneamente incentrato con riferimento ad un decreto di convalida di una espulsione, risulta dunque fondato. Invero, nella specie, vi è stata una comunicazione al difensore di fiducia ma, per quanto dedotto in questa sede, solo il giorno stesso dell’udienza di convalida, tenutasi a Milano, ed un’ora e mezza prima dell’inizio dell’udienza apertasi alle ore 11,30, come risulta in atti , a fronte della nomina del difensore di fiducia avvenuta il giorno prima. In difetto di concessione di un termine congruo al difensore di fiducia per presenziare all’udienza, vi è stata lesione del diritto di difesa. 4. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso, con la cassazione del decreto impugnato senza rinvio, essendo decorso il termine entro il quale la convalida andava disposta. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità, attese tutte le peculiarità processuali della vicenda. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, senza rinvio compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.