La partecipazione del pubblico ministero all’adunanza in Cassazione

Ai sensi del’attuale comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., deve essere attribuita al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione la facoltà di depositare memoria.

Il tema è stato affrontato dall’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione n. 3256/19, depositata il 5 febbraio. La vicenda. La Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione con cui era stata dichiarata la falsità di una quietanza di pagamento limitatamente alla cifra indicata di 20.000 euro da leggersi invece come 2.000 euro . La decisione era fondata sulle considerazioni esposte dal CTU nella consulenza condotta nel corso del giudizio. Avverso tale pronuncia propone ricorso la soccombente. Partecipazione del PM. Il Collegio richiama preliminarmente l’art. 212 c.p.c. secondo il quale nei giudizi introdotti con querela di falso è obbligatorio l’intervento del PM. Sul tema la giurisprudenza è ferma nel ritenere che l’integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione nei confronti del PM non è necessario in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l’intervento, ma solo laddove il pubblico ministero sia titolare del potere di impugnazione. Nelle altre ipotesi, come nel caso di specie, le funzioni del pubblico ministero vengono ad identificarsi con quelle del procuratore generale presso il giudice ad quem e restano dunque assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a quest’ultimo. Tornando al ricorso, il Collegio evidenzia che ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio , la fissazione della trattazione dovrebbe comportare l’esame del ricorso con procedimento camerale senza coinvolgimento del Pubblico Ministero presso la Corte, come riflesso dalla sostituzione del comma 2, art. 70 c.p.c. ad opera dell’art. 75, comma 1, d.l. n. 69/2003 conv. con modificazione in l. n. 98/2013 . Viene poi richiamato il comma 1 dell’art. 76 ord. giud. evoca sempre il concetto del c.d. intervento” del PM di Cassazione nelle udienze” della Corte, nozione da intendersi estesa anche alle udienza non pubbliche”, cioè alle adunanze” in camera di consiglio . In conseguenza e riportando a coerenza il disposto delle norme citate, con il decreto di fissazione dell’adunanza doveva essere disposta la comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione affinchè egli potesse depositare memoria esercitando così il potere di intervenire ex art. 71, comma 1, c.p.c Per questi motivi, la causa viene rinviata a nuovo ruolo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza interlocutoria 8 novembre 2018 – 5 febbraio 2019, n. 3256 Presidente Frasca – Relatore Dell’Utri Rilevato che, con sentenza resa in data 29/8/2017, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, decidendo su due querele di falso reciprocamente proposte dalla Andromeda s.r.l., da un lato, e da C.G. titolare della ditta Carrozzeria C. di C.G. , dall’altro, ha dichiarato la falsità della quietanza prodotto dalla Andromeda s.r.l. limitatamente alla cifra comparente su detta quietanza e indicante l’importo di Euro 20.000 da leggere invece come Euro 2000 , e, contestualmente, la corrispondenza all’originale della copia della medesima quietanza prodotta dal C. che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato la correttezza della decisione emessa dal giudice di primo grado nella parte in cui ha affermato la falsità della quietanza prodotta dalla Andromeda s.r.l. sulla base delle analitiche considerazioni esposte nella consulenza tecnica d’ufficio condotta nel corso del giudizio, a sua volta corroborata dalla verifica della perfetta coincidenza degli altri elementi grafici, diversi dalla cifra falsificata, comparenti nei due documenti impugnati di falso che, avverso la sentenza d’appello, la Andromeda s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione che C.G. , titolare della ditta Carrozzeria C. di C.G. , resiste con controricorso che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la Andromeda s.r.l. ha presentato memoria Considerato preliminarmente, che, ai sensi dell’art. 221 c.p.c., nei giudizi introdotti con querela di falso come quello in esame , è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero art. 221 c.p.c., u.c., in relazione all’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 5 che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’integrazione del contraddittorio in sede d’impugnazione, nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo, non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l’intervento, bensì soltanto in quelle nelle quali detto pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione trattandosi di cause che lui stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell’art. 72 c.p.c. , mentre nelle altre ipotesi come nel caso di specie , le funzioni di pubblico ministero, in quanto non includono l’autonoma facoltà di impugnazione, vengono a identificarsi con quelle che svolge il procuratore generale presso il giudice ad quem, e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a quest’ultimo a norma dell’art. 71 c.p.c. e, per il giudizio di cassazione, dell’art. 137 disp. att. c.p.c. Sez. U, Sentenza n. 3078 del 08/05/1986, Rv. 446085 - 01 v., con specifico riguardo all’ipotesi della querela di falso, Sez. U, Sentenza n. 184 del 14/01/1987, Rv. 449952 - 01 che nel presente procedimento, la fissazione della trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dovrebbe, secondo una possibile lettura delle implicazioni delle innovazioni legislative risultanti dal combinato disposto del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 75, comma 1 e art. 81, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, comportare che l’esame del ricorso con il procedimento camerale debba procedere senza alcun coinvolgimento del Pubblico Ministero presso la Corte che tale conseguenza dovrebbe essere il riflesso della sostituzione nell’art. 70 c.p.c., comma 2, ad opera del citato D.L., art. 75, comma 1, della previsione dell’obbligatorio intervento del pubblico ministero in ogni causa davanti alla Corte di cassazione con quella dell’intervento del medesimo solo nella cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge , la quale, in forza della modifica dell’Ordinamento Giudiziario, di cui al R.D. n. 12 del 1941, art. 76, operata dal citato D.L., art. 85, comma 1, riceve contenuto dal disposto di detto art. 76, che è del seguente tenore 1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude a in tutte le udienze penali b in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all’art. 376 c.p.c., comma 1, primo periodo. 2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge. che, secondo una certa lettura, che si appoggiava sull’art. 380-bis c.p.c., comma 2, nel testo sostituito dal già citato D.L. n. 69 del 2013, art. 75, comma 1, l’innovazione legislativa operata dalle disposizioni di tale D.L. avrebbe giustificato che della fissazione delle adunanze camerali secondo il nuovo regime dell’art. 380-bis c.p.c. non si dovesse dare notizia al Pubblico Ministero presso la Corte anche allorquando si fosse trattato di ricorsi in cause riconducibili all’art. 70 c.p.c., comma 1 che tale lettura, ad avviso del Collegio non considerava in primo luogo che il disposto del nuovo Ordinamento Giudiziario, art. 76, evocava come evoca sempre il concetto del c.d. intervento del P.M. di Cassazione nelle udienze della Corte, nozione da intendersi estesa anche alle udienze non pubbliche , cioè alle adunanze in camera di consiglio che, invece, il disposto dell’art. 76 nulla indicava sulla comunicazione al pubblico ministero presso la Corte della notizia di fissazione della trattazione del ricorso in adunanza camerale allora eventualmente partecipata solo dai difensori a richiesta , a norma dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2 che il disposto dell’art. 380-bis c.p.c., siccome sostituito dal D.L. n. 69 del 2013, integrava, tuttavia, ad avviso del Collegio, una lex posterior specialis, la quale non aveva derogato alla lex generalis lasciata immutata nell’art. 71 c.p.c., comma 1, la quale, nel suo disposto secondo cui il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell’articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire , di modo che - nel vigore dell’art. 380-bis secondo la riforma del 2013 - si doveva sostenere che detta norma dell’art. 71, tanto più essendo stata lasciata immutata la norma dell’art. 137, comma 5, disp. att. c.p.c., giustificasse la conseguenza che nelle cause di cui all’art. 70, comma 1, il decreto di fissazione presidenziale dell’adunanza camerale e la relazione allora redigenda dovessero comunicarsi al pubblico ministero presso la Corte che, escludendo l’Ordinamento Giudiziario, art. 76, come s’è detto, solo la partecipazione del P.M. alle udienze e alle adunanze, l’intervento del P.M., per una evidente esigenza di non contraddizione, si doveva sostanziare nella possibile esplicazione di un’attività di interlocuzione ed essa si doveva ragionevolmente individuare nel deposito di una memoria nello stesso termine indicato alle parti, le quali potevano avere la possibilità di replica comparendo nell’adunanza che una soluzione analoga, con l’attribuzione al P.G. della facoltà di depositare memoria ai sensi dell’attuale art. 380-bis, comma 2, si impone a seguito della riforma del procedimento camerale operata con la sostituzione del testo dell’art. 380-bis c.p.c. da parte del D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e , convertito, con modificazioni, nella L. n. 197 del 2016, atteso che le emergenze normative evidenziate sono rimaste immutate che, dunque, nel caso di specie, doveva, con il decreto di fissazione dell’odierna adunanza, disporsi la comunicazione del decreto e della proposta del relatore al Procuratore generale presso la Corte di cassazione e degli atti di cui all’art. 137 disp. att. c.p.c., ove la Cancelleria non vi avesse già provveduto affinché Egli eventualmente esercitasse mediante deposito di memoria il potere di intervenire sul ricorso in esame ai sensi dell’art. 71 c.p.c., comma 1 che, pertanto, a garanzia dell’osservanza di tale norma, dev’essere disposto il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo dinanzi alla Sottosezione con il relatore designato, affinché la Cancelleria provveda alla trasmissione, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, del nuovo decreto di fissazione della nuova adunanza camerale unitamente alla proposta di definizione di cui all’art. 380-bis c.p.c. del relatore e, ove non lo abbia già fatto, degli atti conseguenti, con avviso al P.M. della facoltà di depositare memoria ex art. 380-bis c.p.c. nel relativo termine. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone rimettersi il fascicolo al Coordinatore della Sesta Sezione - 3 per gli adempimenti relativi alla fissazione di una nuova adunanza ex art. 380-bis c.p.c. nei termini di cui in motivazione. Dispone che copia della presente ordinanza sia comunicata al Procuratore Generale presso la Corte.