Viene edotto della multa tramite la cartella: 30 o 60 giorni per opporsi?

L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che la stessa costituisca il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità ovvero dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011, qualora il procedimento sia instaurato dopo il 6 ottobre 2011. In epoca anteriore, invece, valeva la forma dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione della cartella.

Lo ha chiarito la II Sezione Civile della Suprema Corte, con la sentenza n. 2968/19, depositata il 31 gennaio. La vicenda. Un uomo era venuto a conoscenza dell’irrogazione, a suo carico, di una sanzione amministrativa per infrazione stradale per il tramite della notifica della cartella di pagamento. Principiava quindi, nel 2010, la trafila giudiziaria, e nel frattempo mutava la disciplina procedurale dell’opposizione a cartella di pagamento emessa per le infrazioni stradali. La vicenda approda sui banchi di Piazza Cavour, dove la tesi sostenuta dal contribuente trova accoglimento. Le Sezioni Unite. Nel 2017, con la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080, veniva risolto il contrasto in merito alla tematica dell’opposizione alla cartella di pagamento, emessa per riscuotere una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazione stradale, qualora avesse rappresentato il primo atto col quale la parte fosse venuta a conoscenza della sanzione medesima, in ragione della nullità o omissione della notifica del verbale di accertamento. In quell’occasione i giudici ermellini aderirono all’indirizzo secondo il quale il termine per proporre il ricorso è di 30 giorni dalla data di notifica della cartella. La dimensione diacronica. Il principio va parametrato alla dimensione diacronica che connota l’applicazione delle disposizioni più sotto richiamate, nel senso ratione temporis ”. Era stato lo stesso supremo collegio ad evidenziare che l’opposizione attraverso la quale si deduceva l’illegittimità della cartella emessa per sanzione stradale, rispetto alla quale era stata omessa la notifica, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, non era soggetta al termine di giorni 30 art. 22 l. n. 689/2011 bensì a quello di 60 art. 204- bis c.d.s. . Ciò in quanto, omessa la contestazione, l’impugnazione della cartella assurgeva a funzione recuperatoria, in linea coi valori costituzionali della tutela giurisdizionale e dell’eguaglianza. In altre parole al contribuente veniva ridata la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto qualora il verbale di contestazione all’infrazione stradale gli fosse stato notificato a tempo debito. Il d.lgs. n. 150/2011. La spiegata impostazione veniva superata dal sopraggiungere, nell’ordinamento giuridico, del d.lgs. n. 150/2011 che, all’art. 7, reca la disciplina per l’opposizione al verbale di accertamento delle violazioni al c.d.s. e che, al comma 3, prevede che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione dell’infrazione, ovvero della notifica del verbale, con la quale è stata accertata. Sempre in virtù del richiamato decreto, all’art. 36, comma 1, la disposizione trova applicazione ai procedimenti instaurati a seguito dell’entrata in vigore del medesimo provvedimento, coincidente con la data del 6 ottobre 2011. Valenza del termine di 30 giorni o di 60 giorni. Dall’esame dei principi suesposti e della disciplina sopra richiamata, e sempre con riferimento all’opposizione alla cartella di pagamento del verbale di infrazione stradale, consegue che - l’opposizione proposta dopo il 6 ottobre 2011 è soggetta al termine di giorni 30 ex art. 7 d.lgs. n. 150 - per i giudizi pendenti al 6 ottobre 2011 valeva il termine di giorni 60 ex art. 204- bis c.d.s Consegue che l’opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 cioè la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011 , con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di 30 giorni stabilito dall’art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs., in quanto l’impugnazione della cartella, in ipotesi di omessa contestazione della violazione, svolge funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, per cui, qualora non impugnato nel predetto termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 2 ottobre 2018 – 31 gennaio 2019, n. 2968 Presidente Gorjan – Relatore Bellini Fatti di causa Con ricorso ex L. n. 689 del 1981, depositato in data 7.6.2010, C.V. proponeva opposizione alla cartella di pagamento della somma di Euro 2.559,94, notificatagli in data 2.5.2010 dalla EQUITALIA S.P.A. sulla base di 6 verbali di contestazione relativi a violazioni del Codice della Strada. Il ricorrente deduceva che la cartella costituiva il primo atto con il quale era venuto a conoscenza della sanzione, in quanto i verbali di accertamento non gli erano stati mai notificati che, in relazione a due verbali non era stato rispettato il termine di 150 giorni per la notifica che la notifica della cartella impugnata era nulla e/o inesistente in quanto effettuata in luogo diverso da quello di effettiva residenza anagrafica, che dal 15.4.2010 era nel Comune di Mergozzo che la cartella era altresì illegittima per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, in quanto conteneva un’errata indicazione sia dell’Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale ricorrere Tribunale anziché Giudice di Pace , sia del termine di 5 giorni per proporre opposizione. Si costituivano in giudizio il COMUNE DI ANCONA ed EQUITALIA MARCHE S.P.A., insistendo per la legittimità della pretesa creditoria. Con sentenza n. 397/2011, depositata il 26.4.2011, il Giudice di Pace di Ancona dichiarava inammissibile il ricorso per mancato rispetto del termine di decadenza di 30 giorni dalla notifica della cartella. Avverso detta sentenza proponeva appello il C. , osservando che, in caso di dubbi alla notifica del verbale di contestazione, era possibile esperire l’ordinario rimedio oppositivo previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e seg., recuperando in tal modo l’esercizio dell’ineludibile diritto di opposizione in via giurisdizionale attraverso l’impugnazione della cartella esattoriale, nel termine di 60 giorni, ex art. 204 bis C.d.S Si costituivano in giudizio gli opposti, insistendo per il rigetto dell’appello. Con sentenza n. 1180/2014, depositata il 2.7.2014, il Tribunale di Ancona rigettava l’appello perché infondato e confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che l’impugnazione della cartella fosse rivolta nei confronti di un atto di esecuzione e che il termine per impugnare fosse altresì di 30 giorni. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione C.V. sulla base di un motivo resiste il Comune di Ancona con controricorso la intimata Equitalia s.p.a. non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. - Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la Violazione ed errata applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, in relazione all’art. 204 bis C.d.S. art. 360 c.p.c., n. 3 , in quanto il principio affermato dal Tribunale - secondo cui, avendo il ricorrente fatto opposizione, L. n. 689 del 1981, ex art. 22, alla cartella di pagamento sull’assunto, peraltro non contestato, che essa costituiva il primo atto con il quale egli era venuto a conoscenza della sanzione, in quanto i verbali di accertamento non gli erano stati mai notificati , tale opposizione andava proposta a pena di inammissibilità entro 30 giorni - risulterebbe erroneo, poiché in contrasto con l’indirizzo consolidato della Suprema Corte, richiamato anche dal Tribunale, ma da questo disatteso, che riconosce, in dette ipotesi, che il termine sia quello di 60 giorni. 1.1. - Il motivo è fondato. 1.2. - Le sezioni unite di questa Corte Cass. sez. un. n. 22080 del 2017 , a composizione del contrasto di orientamenti nella giurisprudenza di legitimità Cass. n. 21957 del 2016 ha affermato il seguente principio L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte come nella fattispecie deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento conf. Cass. n. 30774 del 2017 Cass. n. 1285 del 2018 v. anche Cass. n. 17042 del 2018 . 1.3. - Tuttavia, tale principio va ovviamente affermato nel rispetto della dimensione diacronica che naturalmente connota la applicazione delle norme richiamate ratione temporis cfr. Cass. n. 12412 del 2016 Cass. n. 30774 del 2017 . Questa Corte ha, infatti, chiarito che l’opposizione con cui si deduce va l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non era soggetta prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 al termine di trenta giorni stabilito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, ma al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 204 bis cod. strada, atteso che, mancata la contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale aveva funzione recuperatoria , in consonanza ai valori costituzionali dell’effettività della tutela giurisdizionale e dell’uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente veniva, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato così, Cass. n. 12412 del 2016 Cass. n. 21043 del 2013 . Questa dimensione applicativa è stata superata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 del citato D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 recante Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada , che prevede, appunto, al terzo comma, che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento sessanta se il ricorrente risiede all’estero . Ai sensi dell’art. 36, comma primo, del detto decreto legislativo, la norma si applica ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso , che è quella del 6 ottobre 2011. Pertanto, in coerenza con i principi di diritto sopra richiamati, ma tenuto conto della normativa sopravvenuta - se va affermato che in materia di violazioni del codice della strada, l’opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 data di entrata in vigore del decreto legislativo , con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall’art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo - tuttavia per i giudizi già penedenti alla predetta data del 6 ottobre 2011 quale il presente giudizio instaurato con ricorso depositato il 7 giugno 2010 in opposizione a cartella di pagamento notificata il 2 maggio 2010 valeva il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 204 bis C.d.S Della applicablità, ratione temporis, delle norme evocate a sostegno del motivo di ricorso, il Tribunale non ha debitamente tenuto conto. 2. - Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Ancona, in persona di altro magistrato, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in persona di altro magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.