Sorpassa in prossimità di una curva e invade la corsia opposta: rapporto di specialità?

Gli Ermellini rispondono negativamente. Secondo la Corte colui che effettua una manovra di sorpasso in prossimità di una curva, invadendo la corsia opposta, realizza la fattispecie di sorpasso vietato e conseguentemente quella di circolazione contromano . Cosicché il verbale che contesta l’invasione della corsia opposta a seguito di un sorpasso è da ritenere valido.

Così dal Supremo Collegio con l’ordinanza n. 1683/19, depositata il 22 gennaio. Manovra rischiosa. Un automobilista effettuava un sorpasso pericoloso in prossimità di una curva superava il veicolo davanti a lui, invadendo così la corsia opposta. Manovra che veniva rilevata dai Carabinieri locali, i quali, accertando la violazione dell’art. 143, comma 12 c.d.s. norme di comportamento nella posizione dei veicoli sulla carreggiata , infierivano al conducente la conseguente sanzione amministrativa e la sospensione della patente di guida per un mese. Il conducente giungeva innanzi al Gip lamentando la nullità o l’annullamento del verbale di contestazione inflittogli opposizione che veniva rigettata. Avverso tale decisione l’automobilista interponeva appello deducendo, in particolare, che il verbale era viziato da un’erronea indicazione della norma violata la condotta, nella descrizione dell’illecito, era descritta come sorpasso in contromano e dunque doveva essere applicato l’art. 148 c.d.s. Sorpasso . In totale riforma della decisione del Gip, il Tribunale, accogliendo il gravame, riformulava il verbale di contestazione. In particolare i Giudici del riesame riscontravano che il verbale in questione era viziato, ma tale difformità non ne determinava la nullità ma solo la riforma rispetto all’entità della sanzione . Il Ministero dell’Interno ricorre in Cassazione deducendo che tra le fattispecie prese in considerazione nei giudizi precedenti, ossia l’effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva e l’invasione della corsia opposta, non sussisteva un rapporto di specialità bensì un concorso formale essendo l’una la conseguenza dell’altra. Concorso formale tra le due infrazioni. In primo luogo gli Ermellini, ricordando le finalità a cui sono propensi gli articoli 143 e 148 c.d.s., precisano che l’effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con l’invasione dell’opposta corsia di marcia, realizza, conseguentemente, tanto la fattispecie di un sorpasso vietato quanto quella della circolazione contromano, non sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialità bensì un concorso formale . Pertanto, l’originario verbale di contestazione era legittimo. Inoltre, la S.C. ricorda che l’art. 198 c.d.s. dispone che sia applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo a colui che, attraverso un’azione od ommissione, viola più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, o che commette più violazioni della stessa diposizione. Nella specie, la sanzione di cui all’art. 143 c.d.s. è in verità uguale a quella di cui all’art. 148 c.d.s., e poteva essere aumentata fino al triplo rilevo che, tuttavia, non può essere esaminato in sede di legittimità. In definitiva, la S.C. accoglie il ricorso, cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 20 settembre 2018 – 22 gennaio 2019, n. 1683 Presidente D’Ascola – Relatore Scalisi Fatti di causa e ragioni della decisione Il Giudice di Pace di Brancaleone, con sentenza n. 21 del 2006 rigettava il ricorso proposto da S.A. per la dichiarazione di nullità o di annullamento del verbale di contestazione redatto dai Carabinieri di Palizzi Marina RC , con il quale era stata accertata la violazione dell’art. 143 C.d.S., comma 12, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa e della sospensione della patente di guida per un mese. Avverso questa sentenza interponeva appello S.A. deducendo in particolare che, in primo luogo, il verbale era viziato da un’erronea indicazione della norma violata, in quanto dalla descrizione dell’illecito la condotta veniva descritta come soprasso contromano , pertanto, essa doveva essere sanzionata ai sensi dell’art. 148 C.d.S. e non del 143 C.d.S., comma 12, che disciplina le norme di comportamento nella posizione dei veicoli sulla carreggiata. In secondo luogo, censurava il verbale per l’indeterminatezza della descrizione dei luoghi e del fatto. Resisteva all’appello il Ministero dell’Interno nonché la Prefettura territoriale di Governo di Reggio Calabria. Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 617 del 2017, accoglieva l’appello proposto da S.A. ed, in totale riforma della sentenza n. 21 del 2006, emessa dal Giudice di Pace di Brancaleone, accoglieva, parzialmente, il ricorso proposto in primo grado e, per l’effetto, riformava il verbale di accertamento opposto condannando il ricorrente al pagamento della somma di 162 Euro condannava la Prefettura di Reggio Calabria al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio. Secondo il Tribunale di Locri, la contestazione mossa al verbale, da S.A. , è la sussunzione della condotta sanzionata nell’alveo dell’art. 143 C.d.S., comma 12, laddove, invece, le regole sull’effettuazione della manovra di sorpasso sono contenute nell’art. 148 C.d.S Epperò, ritiene il Tribunale, tenuto conto di quanto già affermato da questa Corte In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non comporta nullità l’avere riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, ove l’interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa , il verbale di contestazione, risultava viziato, ma la difformità riscontrata non ne determinava la nullità ma la riforma rispetto all’entità della sanzione. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Ministero dell’Interno e congiuntamente dalla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria per un motivo. S.A. in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale. 1 I ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 143, comma 12 e art. 148, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 . In particolare i ricorrenti lamentano il fatto che il Tribunale non abbia ritenuto che l’effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con l’invasione dell’opposta corsia di marcia realizza conseguentemente tanto la fattispecie di un sorpasso vietato quanto quella di circolazione contromano, non sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialità bensì di concorso formale. Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 , il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio. Rileva il collegio che il ricorso è fondato e deve essere accolto, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore ai sensi del cit. art. 380-bis c.p.c 2. = Come è stato già detto da questa Corte, con la sentenza n. 21083 del 2006, richiamata dallo stesso ricorrente il sorpasso che, in quanto necessario per evitare intralci alla circolazione e sveltire il traffico, costituisce una manovra connaturale alla circolazione dei veicoli e sempre consentita, salvo che non ricorrano le condizioni di pericolo specificamente menzionate nell’art. 148 C.d.S., non comporta necessariamente l’invasione dell’opposta corsia di marcia e da essa prescinde la disciplina per esso stabilita, limitandosi questa a stabilire la regola comune che il sorpasso deve avvenire sulla sinistra del veicolo o di altro utente della strada che procede nella stessa corsia e che se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende sorpassare. Il divieto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni caso di scarsa visibilità, stabilito dall’art. 148 C.d.S., comma 10, ha conseguentemente l’esclusiva finalità di prevenire il non avvertibile pericolo derivante dalla possibilità che un veicolo procedente in senso inverso abbia invaso la parte della carreggiata percorsa dai veicoli procedenti in senso inverso e, in generale, che la riduzione dello spazio di manovra non consenta ai veicoli coinvolti in un sorpasso di evitare gli ostacoli alla normale circolazione non percepibili dai loro conducenti con la normale tempestività cfr., tra le altre, in rif. art. 106 cod. abrog. cass. pen., sez. Quarta, 4 febbraio 1983, n. 1566 . L’obbligo imposto ai veicoli dall’art. 143 C.d.S., di circolare sulla parte destra della carreggiata, oltre che in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera, e la previsione di una particolare sanzione per colui che circola contromano in corrispondenza della curve e dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, non mira, invece, a tutelare la possibilità di reagire efficacemente ad un altrui comportamento pericoloso, ma ad impedire che la violazione del precetto venga posta in essere mediante l’invasione dell’opposta corsia di marcia in situazioni che non garantiscano che la stessa, oltre ad essere necessitata, sia anche consentita dalle condizioni del flusso veicolare opposto e che, in ogni caso, sia rilevabile dai veicoli sopraggiungenti nell’altra corsia e consenta ai loro conducenti di adeguare a detta invasione la propria condotta. Pertanto, l’effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con l’invasione dell’opposta corsia di marcia, realizza, conseguentemente, tanto la fattispecie di un sorpasso vietato quanto quella della circolazione contro mano, non sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialità, bensì di concorso formale. Pertanto, l’originario verbale di contestazione era legittimo. In verità ai sensi dell’art. 198 C.d.S. secondo cui Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo . Nel caso specifico, la sanzione prevista per la violazione dell’art. 143 C.d.S., che in verità è uguale a quella prevista dall’art. 148 C.d.S. avrebbe potuto essere aumentata fino al triplo ma per quanto il rilievo di cui si dice non risulta essere stato esaminato nel giudizio di merito e non essendo rilevabile di ufficio rimane coperto dalla forza del giudicato. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Locri in persona di altro Magistrato, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Locri in persona di altro magistrato il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.