Atto di citazione o ricorso per proporre appello avverso la pronuncia sulla domanda per la protezione internazionale?

Il cittadino straniero, dopo che sia stata respinta la sua istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, in che termini può proporre il gravame avverso la decisione di primo grado? Ad intervenire sul tema è la Suprema Corte di Cassazione.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1007/19, depositata il 16 gennaio. Il caso. Un cittadino straniero proponeva appello contro la decisione del Tribunale con cui era stata respinta la sua istanza diretta al riconoscimento della protezione internazionale. In particolare la Corte d’Appello riteneva che il gravame andava proposto con ricorso e non con atto di citazione e quindi, per quanto riguarda la tempestività di esso doveva essere preso in considerazione il momento del deposito in cancelleria dell’atto di impugnazione. Avverso tale decisione il richiedente ricorre per cassazione. L’introduzione del gravame. Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 150/2011, come modificato dall’art. 27, comma 1, lett. f , d.lgs. n. 142/2015, l’appello di cui all’art. 702- quater c.p.c. proposto contro la decisione di primo grado sulla domanda per il riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso mentre, nel caso di specie, esso era stato introdotto con una citazione depositata in cancelleria oltre il termine di 30 giorni previsto per l’impugnazione. Ma prosegue la Suprema Corte che tale innovazione sopra detta costituisce un overruling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività , che potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima decisione di legittimità che praticò tale esegesi, e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente , per cui l’appello risultava proponibile con atto di citazione, come appunto è successo nella fattispecie in esame. Sulla base di quanto detto, la S.C. cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte territoriale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 4 dicembre 2018 – 16 gennaio 2019, n. 1007 Presidente Scaldaferri – Relatore Falabella Fatti di causa 1. G.A.O. proponeva appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona con la quale era stato respinto il ricorso da lui proposto e diretto al riconoscimento della protezione internazionale. La Corte di appello di Ancona rilevava che il gravame andava proposto con ricorso, e non con atto di citazione, e che, in conseguenza, ai fini del vaglio della tempestività di esso doveva essere preso in considerazione il momento del deposito in cancelleria dell’atto di impugnazione la stessa Corte spiegava poi che, avendo riguardo a questo specifico incombente, l’appello risultava essere stato spiegato oltre il prescritto termine di trenta giorni onde lo dichiarava inammissibile. 2. - Contro questa sentenza ricorre per cassazione, facendo valere un unico motivo, G.A.O. il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. - Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, nonché degli artt. 121, 156, 339, 702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c Nega, in sintesi, che con la modifica del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, ad opera del D.Lgs. n. 142 del 2015, sia stato introdotto un nuovo modello procedimentale, incentrato sulla introduzione del gravame a mezzo del ricorso assume, in conseguenza, che il giudizio di appello in materia di protezione internazionale, anche a seguito della modifica di cui si è detto, continui ad essere disciplinato dagli artt. 339 ss. c.p.c., per modo che la proposizione di esso debba attuarsi con citazione. 2. - Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato, di recente, che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. e, l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma Cass. Sez. U, 8 novembre 2018, n. 28575 . Nella specie, invece, il gravame è stato introdotto con una citazione depositata in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prescritto per l’impugnazione. Ciò non basta tuttavia ad escludere la cassazione della pronuncia impugnata. Le richiamate Sezioni Unite hanno infatti aggiunto che la detta innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overrulling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi Cass. n. 17420 del 2017 , e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudena della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione . In base a tale principio, cui il Collegio deve conformarsi, va dunque valorizzato l’affidamento dell’odierno istante nel perdurare della regola per cui il gravame doveva proporsi con citazione sicché, a fronte della tempestività della notificazione di tale atto, la Corte del merito non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello. 3. - La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello Ancona. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.