La responsabilità solidale dell’organizzazione sindacale per la locandina irregolare

Laddove non venga individuato l’autore materiale dell’affissione di una locandina contente un messaggio sindacale in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, la prova del rapporto di avvalimento configura la responsabilità solidale dell’organizzazione sindacale.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 100/19, depositata il 4 gennaio. La vicenda. Presso il Comune di Frosinone veniva affissa una locandina relativa allo svolgimento di una futura manifestazione sindacale circa uno sciopero, locandina che indicava in calce la sigla dell’Unione Sindacati di Base. Tale pubblicità portava il Comune a infliggere a detta Unione Sindacale una sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 in tema di regolamentazione delle pubbliche affissioni e del Regolamento comunale di pubblicità. Il GdP di Frosinone, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’Unione Sindacati di Base, annullava l’ordinanza ingiunzione in questione. Il Comune proponendo appello, chiedeva il rigetto di predetta opposizione. Il Tribunale accoglieva il gravame precisando che l’identificazione dell’autore materiale della violazione non costituiva requisito di legittimità dell’ordinanza ingiunzione, essendo sufficiente per configurare la responsabilità solidale dell’Unione Sindacati di Base che la stessa si fosse avvalsa della pubblicità di cui si dice . La Confederazione Unione Sindacale di Base propone ricorso in Cassazione. La responsabilità solidale. La S.C. in via preliminare precisa che in tema di sanzioni amministrative ex art. 24 d.lgs. n. 507/1993 l’affissione di manifesti e messaggi pubblicitari – anche relativi all’attività svolta da un’organizzazione sindacale - privi della prescritta autorizzazione comporta la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell’ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze . Di conseguenza, la S.C. precisa che sono inclusi nell’ambito applicativo della normativa in questione non solo i soggetti legati alla persona giuridica o all’ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento [] o di avvalimento posto che l’attività pubblicitaria sia riconducibile all’iniziativa del beneficiario – committente o autore del messaggio – o che il rapporto tra autore della trasgressione e opponente sia documentato. Per tali ragioni, nonostante nella fattispecie in esame non fossero state individuate le persone fisiche che avevano proceduto all’affissione illecita della locandina, gli Ermellini rigettano il ricorso poiché l’acquisizione della prova del rapporto di avvalimento – comprovata tramite l’indicazione in calce sulla locandina affissa dell’Unione Sindacale promotrice dello sciopero – è sufficiente per configurare la responsabilità solidale dell’Unione Sindacati di Base .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 7 novembre 2018 – 4 gennaio 2019, n. 100 Presidente Lombardo – Relatore Scalisi Fatti di causa e ragioni della decisione Il Comune di Frosinone ha proposto appello, contro la sentenza n. 1942/2013, con la quale il Giudice di Pace di Frosinone, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’Unione Sindacati di Base d’ora in avanti USB , aveva annullato l’ordinanza ingiunzione n. 239 del 25 febbraio 2013 emessa dall’I.C.A. - Imposte Comunali Affini s.r.l. per il pagamento di Euro 5.333,60 di cui Euro 418,60 quale sanzione amministrativa pecuniaria a fronte della violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 24, comma 2 e del Regolamento comunale di pubblicità. Chiedeva che, in riforma della pronuncia di primo grado, la predetta opposizione fosse rigettata. Si costituiva l’USB ed eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello, per violazione dell’art. 342 c.p.c Nel merito, contestava la fondatezza dell’impugnazione e ne chiedeva il rigetto. L’I.C.A., è rimasta contumace. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 672 del 2017, accoglieva l’appello ed, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l’opposizione proposta da Unione Sindacati di Base. Compensava le spese giudiziali, Secondo il Tribunale, l’appello era ammissibile dovendosi considerare che l’appello individuava in modo esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva il quantum appellatum. A sua volta, l’identificazione dell’autore materiale della violazione non costituiva requisito di legittimità dell’ordinanza ingiunzione, essendo sufficiente per configurare la responsabilità solidale della USB che la stessa si fosse avvalsa della pubblicità di cui si dice. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Confederazione Unione Sindacale di Base con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Frosinone ha resistito con controricorso. 1. = La Confederazione Unione Sindacale di base lamenta a con il primo motivo, Violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione della L. n. 689 del 1981, art. 6 violazione dei principi e delle norme in tema di responsabilità solidale ed oggettiva violazione delle norme in tema di legittimazione passiva in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo, il Tribunale, considerato che non è stato provato da nessun atto o documento depositato da controparte nemmeno in termini dia affidamento o avvalimento la riconducibilità del manifesto alla Confederazione Unione Sindacati di Base. b con il secondo motivo la Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di onere probatorio e di prove presuntive art. 2697 c.c. artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non avendo il Tribunale considerato che il sindacato ricorrente non aveva alcun dovere di intervento al fine di impedire le affissioni abusive non autorizzate. Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati con il ricorso potevano essere dichiarati infondati, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 , il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio. Rileva il Collegio che il ricorso, con riferimento a tutte e due le avanzate censure, deve essere ritenuto infondato, in tal senso trovando conferma a proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c 2. = I motivi che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. In via preliminare, va richiamato il principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di sanzioni amministrative, emesse, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ex art. 24, per affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell’ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o al dipendente degli enti medesimi, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consentano di includere nell’ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all’ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento inteso come materiale consegna all’autore della violazione del materiale pubblicitario o di avvalimento inteso come attività di cui il committente si giova a condizione che l’attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all’iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione e opponente, restando, comunque, escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento. cfr. Cass. n. 13770 del 2009 1.2 = Alla luce di questo principio e avuto riguardo alla fattispecie in esame, rimane da verificare se il Tribunale abbia accertato che l’attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all’iniziativa del beneficarlo. E, al riguardo il Tribunale con valutazione di merito, non sindacabile nel giudizio di cassazione perché priva di vizi logici, delle risultanze processuali ha verificato che l’attività pubblicitaria era, comunque, riconducibile all’opponente. Ed il ricorrente non offre elementi puntuali per superare la valutazione effettuata dal Tribunale, né ha offerto la prova che la condotta illegittima degli autori materiali della violazione si sia avuta in contrasto con particolari sue azioni positive, idonee ad ostacolarla o impedirla. Piuttosto, come afferma il Tribunale . . Orbene, venendo alla fattispecie, che qui ci occupa e permesso che i principi ora richiamati si attagliano perfettamente anche al caso di manifesti relativi all’attività svolta da un’organizzazione sindacale non occorrendo spendere parole per dimostrare l’affinità - ai fini che qui interessano - tra le attività svolte dalle associazioni politiche e da quelle sindacali , ritiene il Tribunale che, se è vero che non sono state individuate le persone fisiche che materialmente hanno proceduto all’affissione illecita della locandina, è, altrettanto, vero che può ritenersi acquisita la prova del rapporto di avvalimento che, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, è sufficiente per configurare la responsabilità solidale della USB. In effetti, è pacifico tra le parti che l’USB sia stata promotrice dello sciopero cui si riferiva il manifesto per cui è causa, così come è pacifico che quest’ultimo riportava con grande evidenza gli estremi della manifestazione che, in occasione di quello sciopero, si sarebbe tenuta a Roma e recava, in calce, la sigla del sindacato appellato. Trattasi di indizi che convergono tutti nel senso della riferibilità alla USB dell’attività sanzionata nell’ordinanza ingiunzione opposta e nell’esistenza di un rapporto di affidamento e/o avvalimento tra il sindacato e la persona fisica che ha proceduto alla materiale affissione del manifesto. Né la USB ha dedotto circostanze che possano far dubitare di una simile conclusione che, del resto è molto improbabile per non dire impossibile che sussistano si tratterebbe, infatti, di ipotizzare che un soggetto estraneo alla USB abbia deciso, per ragioni evidentemente destinate a rimanere oscure, di stampare e affiggere a proprie spese locandine che avevano l’unico scopo di pubblicizzare uno sciopero proclamato dalla - o al quale aveva aderito la - organizzazione sindacale appellata e recanti in calce l’indicazione della sigla della stessa USB . In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente a rimborsare, a parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% del compenso e accessori come per legge dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.