La legge 30 dicembre 2018, numero 145 c.d. legge di bilancio introduce, al comma 813, alcune modifiche alla legge numero 890/1982 in materia di notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Vediamo, quindi, quali sono le singole modifiche apportate.
Addio al bollo postale sull’avviso di ricevimento. La prima modifica interviene eliminando l’obbligo di munire del bollo dell’ufficio postale l’avviso di ricevimento del piego raccomandato che ritorna al mittente. Il nuovo primo comma dell’articolo 4, infatti, prevede ora che «l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte [e munito del bollo dell'ufficio postale] recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario». Punto di accettazione dell’operatore postale. Un’ulteriore modifica, questa volta di carattere terminologico, è quella che attiene al comma 4 dello stesso articolo 4 il cui testo prevede oggi che «i termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione dell’operatore postale che lo restituisce». In questo caso, quindi, l’originaria espressione “ufficio postale” lascia spazio al “punto di accettazione dell’operatore postale” e ciò in linea con le precedenti modifiche che avevano aperto alla libera concorrenza il mercato della notificazione che può avvenire, oltre che tramite Poste Italiane, tramite operatori postali privati o comunque diversi da Poste Italiane. Smarrimento dell’avviso di ricevimento. La legge di bilancio precisa il supporto dell’avviso smarrito quando il mittente aveva indicato un indirizzo PEC e i tempi da rispettare per il duplicato dell’avviso di ricevimento smarrito. Ed infatti, in caso di smarrimento l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando – e qui risiedono le modifiche - «il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto digitale [e, non già analogico, numero d.a.] dell'avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, e provvede, entro cinque giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente». Sul punto, è bene mettere in evidenza che la sostituzione del termine “digitale” al termine “analogico” va a sanare un errore previsto nella versione precedente ed infatti, la copia per immagine dell’originale analogico da spedire, poi, tramite PEC non avrebbe che potuto essere “digitale” non potendo certamente inviare a mezzo PEC un documento “analogico”. Mancata consegna personale torna la CAN. A volte ritornano dopo un “anno sabbatico” ed infatti, era stata abrogata dalla legge di bilancio di dicembre 2017 la legge re-introduce la Comunicazione di Avvenuta Notifica. Il comma 3-bis dell’articolo 7 prevede, nuovamente, che «se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente». Si allungano i tempi per la messa a disposizione dell’atto in caso di assenza. Si allungano i tempi per la messa a disposizione dell’atto in caso di assenza ed infatti, ai sensi del nuovo comma 1 dell’articolo 8, se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica [e, non più lo stesso giorno, nda] presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Verso l’avviso di ricevimento digitale. La legge di bilancio, infine, differisce al 1° giugno 2019 il termine di cui all’articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, l. 23 dicembre 2014, numero 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato facendo «salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge». E ciò per consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali.