Il decreto semplificazioni in Gazzetta: le modifiche al codice di procedura civile

Il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2018, n. 290 ed è entrato in vigore il giorno successivo. Tra le varie disposizioni previste dal decreto, vengono introdotte misure di sostegno per piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni, misure di semplificazione in materia di impresa e lavoro, ma anche modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione.

Tra i diversi interventi del decreto a sostegno di piccole e medie imprese creditrici della P.A., misure di semplificazione in materia di impresa e lavoro e semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca, l’art. 4 apporta modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione. Conversione del pignoramento. In particolare, l’art. 495 c.p.c. in tema di conversione del pignoramento viene modificato in tal senso nel caso in cui il debitore chieda, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione della cosa o dei crediti pignorati, la sostituzione della cosa con una somma di denaro, deve depositare in cancelleria a pena di inammissibilità una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito. Inoltre, secondo il comma 4, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di 48 mesi la somma determinata a norma del terzo comma. Infine, il nuovo testo del comma 5, prevede che Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del comma 3, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel comma 4, le somme versate formano parte dei beni pignorati . Modalità di custodia. All’art. 560 c.p.c. è così integrato quando il debitore all'udienza di cui all'articolo 569 documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui all'articolo 586, dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al terzo periodo è fatta menzione nell'avviso di cui all'art. 570 . Provvedimento per l’autorizzazione della vendita. Al primo comma dell’art. 569 c.p.c. vengono aggiunti i periodi Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'art. 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive .

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